Ordinanza n. 101/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di localizzazione della Nuova Area “Camper” nella frazione di “Montoro”; del provvedimento di diniego della variante al progetto avente ad oggetto “REALIZZAZIONE NUOVE AREE CAMPER NEL TERRITORIO COMUNALE” relativo alla frazione di Montoro, approvata dal Comune di Narni con DGC 164 del 21 maggio 2026; del silenzio diniego del Ministero del Turismo sulla DGM 164/26 di variante al progetto; della Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Narni n. 1 del 9 gennaio 2025, di approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVE AREE CAMPER NEL TERRITORIO COMUNALE”, limitatamente alla parte in cui è stata prevista la realizzazione di una “Nuova Area Camper” nel territorio del Comune di Narni nella frazione di “Montoro”; del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria circa la compatibilità paesaggistica, ambientale, culturale e monumentale del progetto che prevede la realizzazione di una nuova area camper nel borgo di Montoro; del provvedimento del Comune di Narni di diniego dell'istanza del 05 agosto 2026 e del 30 luglio 2026; della declaratoria dell’obbligo a provvedere del Comune di Narni in merito esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 164 del 21 maggio 2026; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Strappatelli Maria Rita il 2 settembre 2026 e depositati il 9 settembre 2026: dell’Atto del Ministero del Turismo del 3 giugno 2026 e della Determina n 623/2026; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Strappatelli Maria Rita il 29 settembre 2026 e depositati il 2 ottobre 2026: per l’annullamento, previa sospensiva, 1) dell’Atto del Comune di Narni, prot. n.33776 del 25 settembre 2026, avente ad oggetto: “Realizzazione nuove aree camper nel territorio comunale - Area di Montoro. Trasmissione documentazione relativa all'approfondimento istruttorio in materia paesaggistica” con il quale è stato disposto di non sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata il progetto relativo alla realizzazione di nuove aree camper nella frazione di Montoro del Comune di Narni; 2) del parere della Commissione del Comune di Narni alla Qualità Architettonica e Paesaggio del 26.08.2026, seduta n. 1103, conosciuto solo negli estremi perché citato nell’atto n. 33776/26 impugnato al punto 1, con il quale è stato espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica all’intervento nel suo complesso; 3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusa per quanto possa occorrere: 3.1) la relazione paesaggistica semplificata; 3.2) la nota del 25.08.2026 prot. n. 29952 (sconosciuta nei contenuti ma citata nel provvedimento impugnato al punto 1); 3.3) la D.D. del Comune di Narni n. 651 del 25.08.2026 (conosciuta in data 25.09.2026); 3.4) la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria prot. n. 18867 del 31 luglio 2026 citata nella D.D. n. 651/26.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di localizzazione e approvazione della nuova area camper a Montoro, dinieghi relativi alla variante progettuale e agli atti richiesti, atti del Ministero del Turismo e atti comunali del 2026 di valutazione paesaggistica, inclusa la decisione di non assoggettare il progetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento e la sospensione degli atti del Comune di Narni relativi alla realizzazione di una nuova area camper nella frazione di Montoro, compresa la previsione contenuta nel progetto esecutivo approvato il 9 gennaio 2025, il diniego di una variante progettuale approvata con deliberazione del 21 maggio 2026, i dinieghi relativi alle istanze presentate il 30 luglio e il 5 agosto 2026 e gli atti concernenti l'adempimento della deliberazione. Hanno inoltre impugnato atti del Ministero del Turismo e atti comunali e paesaggistici del 2026, compreso il provvedimento del 25 settembre 2026 che ha escluso l'assoggettamento del progetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata e il parere favorevole di compatibilità paesaggistica. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; in questa fase è stata esaminata la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse del Comune al mantenimento del finanziamento ministeriale, rilevando che il termine per ultimare i lavori è il 31 dicembre 2026, prorogabile al 30 giugno 2027 soltanto nei casi previsti dalla convenzione. Ha escluso che, nelle more del giudizio, i ricorrenti possano subire un pregiudizio grave e irreparabile: l'impatto dei lavori è limitato e l'area può essere agevolmente ripristinata allo stato quo ante in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; l'ordinanza respinge la sospensione dopo il bilanciamento degli interessi e la valutazione del pregiudizio dedotto.
art. 4 della convenzione
Considerato che la realizzazione della nuova area camper nella frazione di Montoro è un intervento finanziato dal Ministero del Turismo, con termine per l’ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile al 30 giugno 2027 solo nei casi previsti dall’art. 4 della convenzione;
La proroga del termine di ultimazione dei lavori è possibile soltanto nei casi stabiliti dalla convenzione; il termine prossimo concorre alla valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento del finanziamento.
Massime di principio
- Nella decisione cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile va valutato considerando l'impatto concreto dei lavori e la reversibilità dei loro effetti: la possibilità di ripristinare agevolmente lo stato dei luoghi in caso di accoglimento nel merito depone contro la sospensione.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l'interesse pubblico a preservare un finanziamento soggetto a un termine ravvicinato di ultimazione, quando la sospensione non sia necessaria per evitare ai ricorrenti un pregiudizio grave e irreparabile.
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