Sentenza del 08/05/2019 n. 390 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto alla detrazione dell'IVA gravante sull'acquisto di beni e servizi da parte dell'associazione dei comuni che esercita sia attività economiche sia attività non economiche. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Principio di neutralità dell'IVA - Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche - Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA - Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale - Principio di legalità dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione chiedeva di poter detrarre integralmente l'IVA assolta a monte sulle spese miste, cioè sostenute sia per attività economiche soggette a IVA sia per attività non economiche estranee all'ambito dell'IVA. La pretesa si fondava sull'assenza, nella normativa polacca applicabile agli anni 2013-2015, di criteri specifici per ripartire l'IVA tra le due categorie di attività e sul principio costituzionale di legalità dell'imposta. L'autorità tributaria sosteneva invece che fosse necessario effettuare una prima ripartizione dell'IVA tra attività economiche e non economiche, utilizzando un metodo oggettivo e adeguato, e applicare poi il pro rata alle sole attività economiche.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta alla prassi nazionale che consente la detrazione integrale dell'IVA relativa a spese miste solo perché mancano criteri legislativi specifici di ripartizione. Il diritto alla detrazione sussiste esclusivamente nella misura in cui beni e servizi sono utilizzati per operazioni soggette a IVA. La mancanza di regole tecniche nazionali non amplia tale diritto e non consente di detrarre la quota collegata ad attività non economiche. Il soggetto passivo deve quindi individuare, con un metodo ragionevole e verificabile, la parte dell'IVA riferibile alle attività economiche; nell'ambito di queste ultime, si applicano poi le regole del pro rata per distinguere le operazioni che danno diritto a detrazione da quelle esenti. La causa è stata rinviata al giudice nazionale per la decisione sulle spese e per l'applicazione concreta dei principi.
Norme richiamate
Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ...
La detrazione dell'IVA a monte è ammessa soltanto per la parte di beni e servizi utilizzata per operazioni soggette a IVA. La norma non consente di detrarre la quota riferibile ad attività non economiche.
Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita ... un'attività economica.
La qualifica di soggetto passivo dipende dall'esercizio di un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività.
Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.
Le attività svolte dagli enti pubblici in quanto pubbliche autorità, quando estranee all'attività economica, non rientrano nel sistema IVA.
Articoli 173-175, direttiva 2006/112/CE
La detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
Il pro rata riguarda la ripartizione dell'IVA relativa ad attività economiche tra operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni esenti. Non sostituisce la preventiva separazione tra attività economiche e attività non economiche.
Articolo 86, paragrafo 1, legge polacca sull'IVA
Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ... ha il diritto di detrarre ... l'imposta assolta a monte.
La disposizione nazionale, come l'articolo 168 della direttiva, limita la detrazione all'IVA relativa a operazioni soggette a imposta.
Articolo 90, paragrafi 1-3, legge polacca sull'IVA
Per quanto riguarda i beni e i servizi ... impiegati ... sia [per] operazioni che danno diritto a detrazione ... sia [per] operazioni che non conferiscono tale diritto, il soggetto passivo deve indicare separatamente gli importi.
Prevede la ripartizione proporzionale dell'IVA nell'ambito delle attività economiche, distinguendo le operazioni con diritto a detrazione da quelle senza tale diritto.
Articolo 217 della Costituzione della Repubblica di Polonia
L'assoggettamento alle imposte deve essere previsto per legge.
Il principio di legalità dell'imposta richiede che gli elementi fondamentali dell'imposizione siano stabiliti per legge, ma non impone una disciplina legislativa esaustiva di ogni aspetto tecnico della detrazione.
Principio di neutralità dell'IVA
La detrazione deve neutralizzare l'IVA gravante sugli acquisti utilizzati per operazioni imponibili, ma non può trasformarsi in un vantaggio fiscale per attività non soggette a IVA.
Massime di principio
- Quando un soggetto svolge contemporaneamente attività economiche e attività non economiche, l'IVA sugli acquisti promiscui deve essere preliminarmente ripartita tra le due sfere.
- L'assenza di criteri dettagliati nella legge nazionale non consente la detrazione integrale dell'IVA: il soggetto passivo deve adottare un criterio oggettivo, ragionevole, documentabile e coerente con l'utilizzo effettivo dei beni e servizi.
- Il pro rata IVA si applica dopo la separazione tra attività economiche e non economiche e opera, di regola, all'interno della sola attività economica per distinguere operazioni imponibili ed esenti.
- La detrazione integrale è giustificata soltanto quando l'acquisto è interamente collegato ad attività che danno diritto alla detrazione; in caso di uso promiscuo, la detrazione deve essere limitata alla quota pertinente.
- Il principio di legalità dell'imposta non può essere invocato per ottenere un diritto alla detrazione più ampio di quello previsto dalla direttiva IVA, purché la normativa consenta di comprendere la portata essenziale del diritto.
- Gli enti pubblici devono distinguere le attività svolte in veste istituzionale, normalmente fuori campo IVA, dalle attività economiche soggette a IVA e conservare adeguata documentazione del metodo di ripartizione adottato.
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