Ordinanza n. 4142/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: - provvedimento del Questore di Roma n. -OMISSIS-/2026, adottato in data 5 maggio 2026 e notificato in data 7 maggio 2026, recante divieto di accesso e stazionamento ex artt. 9 e 10 L. 18 aprile 2017, n. 48, nell’area del Parco Archeologico del Colosseo e della Stazione Metropolitana Colosseo Linea B, nella fascia oraria 09:00–19:00, per la durata di un anno; - comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 241, emessa dalla Divisione Anticrimine della Questura di Roma in data 24 marzo 2026 e notificata in data 14 aprile 2026, - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi ordini di allontanamento, relazioni di servizio, annotazioni di polizia e atti dell’istruttoria amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso e stazionamento per un anno nell'area del Parco Archeologico del Colosseo e della stazione metropolitana Colosseo, nonché atti presupposti e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Roma adottato ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 48/2017, con cui gli è stato vietato per un anno, nella fascia oraria 09:00-19:00, l'accesso e lo stazionamento nell'area del Parco Archeologico del Colosseo e della stazione metropolitana Colosseo, comprese le pertinenze. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti dal ricorrente. L'Amministrazione ha fondato il provvedimento sulla reiterata molestia di passanti e turisti, sull'ostacolo alla fruibilità e alla libera circolazione nelle aree interessate e sull'esercizio non autorizzato della vendita di beni alimentari, nonché sui precedenti ordini di allontanamento adottati dalla Polizia locale di Roma Capitale tra il 2024 e il 2025 per condotte ritenute violative dell'art. 9 della legge n. 48/2017.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione. Ha ritenuto, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, insussistente il fumus boni iuris, valorizzando le ragioni indicate dall'Amministrazione e la finalità preventiva del provvedimento, diretto alla tutela della sicurezza pubblica. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché le limitazioni alla libertà di circolazione non apparivano idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali del ricorrente; il provvedimento, inoltre, non precludeva l'accesso per necessità documentate, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 9 e 10 l. 18 aprile 2017, n. 48
divieto di accesso e stazionamento e ordini di allontanamento
Il provvedimento questorile è stato adottato con finalità preventiva e di tutela della sicurezza pubblica nei confronti di condotte che ostacolano la fruibilità e la libera circolazione nelle aree interessate e molestano passanti e turisti.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
La comunicazione di avvio del procedimento è indicata tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza cautelare esamini specificamente eventuali vizi relativi a essa.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare richiede la presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenuti entrambi insussistenti nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento questorile di divieto di accesso e stazionamento presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti impedisce la concessione della misura.
- La reiterazione di condotte consistenti nell'ostacolare la fruibilità e la libera circolazione in aree urbane sensibili, molestando passanti e turisti e svolgendo attività commerciale non autorizzata, può sorreggere, in prima valutazione cautelare, un divieto questorile avente finalità preventiva e di tutela della sicurezza pubblica.
- Il periculum in mora non sussiste quando le limitazioni alla libertà di circolazione derivanti dal divieto non determinano un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali e il provvedimento consente deroghe per necessità documentate, compreso lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata.
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