L.R. Piemonte 23/2022
Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Piemonte, composizione, nomina, sostituzione e compensi delle commissioni dei concorsi per il personale regionale e per l’accesso alla dirigenza. Stabilisce anche l’adeguamento per enti e aziende regionali, abroga la previgente l.r. 26/1994 e prevede copertura con risorse già stanziate nel bilancio 2022-2024. In vigore dal 15 dicembre 2022.
Commissioni giudicatrici per i concorsi del personale regionale e dirigenziale
Commissioni giudicatrici per l’accesso all’impiego regionale
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale regionale e per l’accesso alle qualifiche dirigenziali. L’intervento è finalizzato a garantire imparzialità, buon andamento, parità di genere, economicità, efficienza, pubblicità e prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile.
Ambito di applicazione e principi
La disciplina si applica ai concorsi pubblici regionali relativi:
- all’assunzione del personale regionale;
- all’accesso alla qualifica dirigenziale.
Il testo richiama espressamente le procedure previste dalla l.r. 23/2008 in materia di assunzione del personale e accesso alla dirigenza, nonché l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 in tema di prevenzione della corruzione.
Composizione delle commissioni
Le commissioni devono essere composte da esperti nelle materie oggetto del concorso. È richiesto che almeno un componente sia esperto in materia giuridico-amministrativa.
La nomina avviene con provvedimento del responsabile della direzione competente in materia di personale, che individua anche il presidente della commissione. La composizione varia in base alla procedura:
- tre componenti per la selezione del personale regionale;
- cinque componenti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
Le commissioni possono avvalersi di componenti aggiunti, se non individuabili tra gli esperti di materia, per verificare durante il colloquio:
- la conoscenza della lingua inglese;
- altre lingue straniere, ove opportuno in relazione al profilo professionale;
- la conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo regionale di qualifica non inferiore alla D, designato dal responsabile della direzione competente in materia di personale.
Incompatibilità, conflitti di interesse e sostituzioni
I componenti devono rispettare la disciplina statale e regionale sulle cause di incompatibilità. Il responsabile della direzione competente in materia di personale può sostituire uno o più componenti della commissione nei casi di:
- sopravvenuto conflitto di interesse, anche potenziale;
- incompatibilità sopravvenuta;
- assenza o impedimento che abbia determinato il rinvio di tre sedute consecutive;
- impedimento permanente.
La sostituzione deve avvenire nel rispetto dei requisiti di composizione previsti per la commissione. La sostituzione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.
Compensi e rimborsi
Ai componenti e ai segretari delle commissioni sono riconosciuti compensi lordi in misura forfettaria e secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Quando ne ricorrono le condizioni, è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento secondo la disciplina delle trasferte del personale regionale.
Applicazione ad aziende ed enti regionali
Le aziende e gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione devono adeguare i propri ordinamenti ai principi della legge, salvo diversa disciplina contenuta nelle rispettive leggi istitutive.
Per tali soggetti, i compensi dei componenti delle commissioni non possono superare quelli previsti per le commissioni regionali.
Abrogazione della disciplina previgente
È abrogata la l.r. 25 luglio 1994, n. 26, recante norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali. La nuova legge sostituisce quindi la precedente disciplina regionale in materia.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le attività connesse all’attuazione sono coperte con risorse già stanziate nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024:
- per la Giunta regionale, nella missione 01, programma 01.10, titolo 1;
- per il Consiglio regionale, nella missione 01, programma 01.01, titolo 1.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, quindi dal 15 dicembre 2022.
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