Sentenza del 25/10/2016 n. 2770 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - avviso di accertamento - lista cd. Falciani - prova - cd. fiche - non è sufficiente - elementi indicativi - istituto bancario - non sussistono - contribuente - non sussistono - ulteriori elementi indiziari - requisiti precisione, gravità e concordanza - non sussistono - nullità dell'avviso - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto nullo. La mera presenza del nominativo o di dati non adeguatamente identificativi nella lista Falciani non è stata considerata sufficiente a provare la titolarità delle attività estere né a determinare l’inversione dell’onere della prova. Mancavano ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza; pertanto, l’avviso non risultava adeguatamente motivato e fondato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione aveva fondato l’accertamento esclusivamente sui dati contenuti nella cosiddetta lista Falciani, una lista bancaria acquisita illecitamente da un dipendente infedele di un istituto bancario. Il documento avrebbe dovuto dimostrare la titolarità, da parte del contribuente, di attività finanziarie estere non dichiarate e consentire l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 12 del d.l. n. 78/2009. Il contribuente aveva tuttavia negato reiteratamente la riferibilità a sé del rapporto bancario. Inoltre, la lista non conteneva elementi identificativi sufficienti e gli importi indicati risultavano incompatibili con i redditi derivanti dall’attività di ricercatore universitario, senza ulteriori riscontri relativi a un tenore di vita non giustificabile.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009
La norma disciplina, tra l’altro, la presunzione relativa alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata e la conseguente inversione dell’onere della prova.
L’inversione dell’onere della prova può operare solo quando l’Amministrazione abbia previamente dimostrato, con elementi sufficientemente attendibili, che le attività estere sono riferibili al contribuente. Un documento privo di adeguati elementi identificativi e non corroborato da altri indizi non è sufficiente.
Direttiva CEE n. 77/779
È richiamata nel contesto della cooperazione e dello scambio di informazioni fiscali, ma la decisione evidenzia che le informazioni acquisite devono comunque essere valutate secondo criteri di attendibilità e adeguatezza probatoria.
Cassazione, sentenza n. 1577/2015
La pronuncia è richiamata quale precedente in materia di utilizzabilità e valore probatorio dei dati della lista Falciani, chiarendo che tali dati non sono automaticamente sufficienti a dimostrare la titolarità di rapporti bancari esteri.
Massime di principio
- La presenza del nominativo di un contribuente in un elenco bancario o in una banca dati non dimostra automaticamente la titolarità di un conto o di attività estere.
- Quando il contribuente nega in modo specifico e reiterato la riferibilità dei dati, l’Amministrazione deve fornire ulteriori riscontri oggettivi e individualizzanti.
- L’inversione dell’onere della prova non può precedere la dimostrazione, almeno mediante presunzioni qualificate, della riferibilità dell’attività finanziaria al contribuente.
- Gli elementi presuntivi devono essere precisi, gravi e concordanti; dati anonimi, incompleti o privi di elementi identificativi, considerati isolatamente, non soddisfano normalmente tali requisiti.
- La coerenza degli importi contestati con il reddito dichiarato e con il tenore di vita del contribuente può costituire un importante elemento di conferma o di smentita dell’accertamento.
- L’acquisizione illecita della fonte informativa non determina necessariamente, da sola, l’inutilizzabilità dei dati, ma non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di dimostrarne l’attendibilità e la riferibilità concreta al contribuente.
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