Ordinanza n. 239/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Crotone che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinnovo del porto d’armi ad uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha allegato il periculum in mora riferendo che continuava a sostenere spese in attesa di poter svolgere liberamente l’attività venatoria. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nel sostenimento di spese e nella temporanea impossibilità di esercitare l’attività venatoria, non integrasse un danno grave e irreparabile. Il giudice ha inoltre effettuato un bilanciamento degli interessi, ritenendo recessivo l’interesse individuale all’esercizio dell’attività ludica o sportiva connessa al porto d’armi per uso caccia rispetto all’interesse alla sicurezza e all’ordine pubblico tutelato dall’amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, il periculum in mora richiede l’allegazione e la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; il mero sostenimento di spese e la temporanea impossibilità di esercitare un’attività venatoria non sono sufficienti, di per sé, a integrare tale requisito.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse individuale all’esercizio di un’attività ludica o sportiva connessa al porto d’armi per uso venatorio è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1211/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1218/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →