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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-329/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2024. — Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen contro W M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13 e 14 bis – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 11 e 13, paragrafo 2 – Lavoratore che esercita un’attività lavorativa autonoma contemporaneamente nel territorio di due o più Stati, tra cui uno Stato membro dell’Unione europea, uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera – Articolo 87, paragrafo 8 – Nozione di “situazione” – Accordo sullo Spazio economico europeo – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. — Causa C-329/23

Giurisprudenza europea62023CJ0329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come coordinare la sicurezza sociale di un lavoratore autonomo che opera in Austria, Liechtenstein e Svizzera. Ha stabilito che i regolamenti UE applicabili tramite l’accordo SEE e l’ALCP operano, ma la determinazione della legislazione va fatta separatamente nei due diversi rapporti convenzionali. Nel caso concreto, l’ingresso di un’attività marginale in Svizzera non ha mutato la situazione ai fini della disposizione transitoria del regolamento n. 883/2004, per cui resta applicabile la legislazione austriaca.

Coordinamento della sicurezza sociale per un lavoratore autonomo che esercita attività in Austria, Liechtenstein e Svizzera: applicabilità dei regolamenti UE e determinazione separata della legislazione applicabile nei rapporti SEE e UE-Svizzera

La questione giuridica

Se i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, in combinato disposto con il regolamento n. 987/2009, si applichino a un cittadino dell’Unione che esercita contemporaneamente attività autonome in uno Stato membro UE, in uno Stato SEE-EFTA (Liechtenstein) e in Svizzera; se, in tale ipotesi, la legislazione applicabile debba essere determinata separatamente nel rapporto Austria-Liechtenstein e nel rapporto Austria-Svizzera; e se l’avvio di una modesta attività supplementare in Svizzera costituisca una variazione della "situazione" ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

Principio di diritto

I regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, insieme al regolamento n. 987/2009, si applicano a una situazione in cui un cittadino dell’Unione esercita attività autonome contemporaneamente in Austria, Liechtenstein e Svizzera; tuttavia, poiché essi operano su basi internazionali distinte, la legislazione di sicurezza sociale va determinata separatamente nell’ambito dell’accordo SEE e dell’ALCP. Nel caso concreto, l’attività supplementare in Svizzera non ha modificato la "situazione" rilevante ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, sicché l’interessato è rimasto soggetto alla legislazione austriaca e le autorità devono rilasciare un unico certificato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Articoli 13 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articoli 11, 13 e 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE)
  • Articoli 28 e 29 dell’accordo SEE
  • Allegato VI dell’accordo SEE
  • Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP)
  • Articolo 8 dell’ALCP
  • Allegato II dell’ALCP

Coordinamento della sicurezza sociale per attività autonome in Austria, Liechtenstein e Svizzera

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof austriaco, riguarda la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale a un medico che esercitava attività autonome in Austria, nel Liechtenstein e, successivamente, anche in Svizzera. La controversia oppone la Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) a W M, in merito al rifiuto di rilasciare un certificato attestante l’assoggettamento alla previdenza sociale austriaca per il periodo 1º gennaio 2017 - 31 marzo 2018.

Fatti e procedimento principale

W M, cittadino austriaco e del Liechtenstein, svolgeva già prima del 1º gennaio 2017 attività autonoma in Austria e nel Liechtenstein; per tale combinazione era assoggettato, in ragione del domicilio in Austria, alla legislazione austriaca ai sensi dell’articolo 14 bis, punto 2, del regolamento n. 1408/71. Dal 1º gennaio 2017 iniziava anche un’attività autonoma in Svizzera, di modesta entità, pari a circa il 3% del suo reddito complessivo.

La SVS ha respinto la richiesta di rilascio di un modulo E101/A1, ritenendo che la situazione dovesse essere valutata separatamente: da un lato nel rapporto Austria-Liechtenstein, dall’altro nel rapporto Austria-Svizzera. Il giudice amministrativo federale austriaco ha invece accolto il ricorso di W M, affermando che la legislazione applicabile restava quella austriaca. La SVS ha quindi proposto "Revision" dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, che ha rimesso alla Corte tre questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • il regolamento n. 1408/71, in particolare gli articoli 13 e 14 bis, relativi alla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori autonomi;
  • il regolamento n. 883/2004, in particolare gli articoli 11, 13 e 87, paragrafo 8;
  • il regolamento n. 987/2009, in particolare l’articolo 14, paragrafi 8 e 9, che precisano la nozione di "parte sostanziale" dell’attività e il "centro di interessi";
  • l’accordo SEE, in particolare gli articoli 28 e 29 e l’allegato VI;
  • l’ALCP con la Svizzera, in particolare l’articolo 8 e l’allegato II.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, letti con il regolamento n. 987/2009, si applichino a una situazione tri-statale che coinvolga un membro UE, uno Stato SEE-EFTA e la Svizzera;
  • se, in una tale situazione, la legislazione applicabile debba essere determinata separatamente per il rapporto con il Liechtenstein e per quello con la Svizzera;
  • se l’avvio di un’attività supplementare in Svizzera costituisca una variazione della "situazione" ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004.

Ragionamento della Corte: applicabilità dei regolamenti

La Corte osserva che l’accordo SEE rende applicabili i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 alle situazioni che coinvolgono Stati membri dell’Unione e il Liechtenstein, mentre l’ALCP prevede la medesima applicazione nelle situazioni tra Stati membri dell’Unione e Svizzera. Da ciò deriva che tali regolamenti si applicano alla fattispecie di un cittadino dell’Unione che svolga attività autonoma in Austria e Liechtenstein e inizi anche un’attività in Svizzera.

La Corte sottolinea inoltre che un’interpretazione contraria priverebbe il lavoratore dei diritti conferiti da tali regolamenti e lo penalizzerebbe per avere esercitato la libera circolazione anche verso la Svizzera. Viene richiamata la giurisprudenza sulla necessità di evitare che l’esercizio della libera circolazione produca uno svantaggio nel paese di origine.

Ragionamento della Corte: determinazione separata della legislazione applicabile

Poiché i regolamenti si applicano sulla base di due diversi strumenti internazionali, la Corte afferma che la determinazione della legislazione di sicurezza sociale deve riflettere tale distinzione e va compiuta separatamente:

  • per i rapporti Austria-Liechtenstein, sulla base dell’accordo SEE;
  • per i rapporti Austria-Svizzera, sulla base dell’ALCP.

Nonostante questa separazione metodologica, il risultato finale deve essere unitario, in ossequio al principio di unicità della legislazione applicabile.

Applicazione concreta all’accordo SEE

Nel rapporto Austria-Liechtenstein, la Corte applica l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009. Poiché l’attività svolta in Austria rappresentava solo il 19% del reddito e quindi meno della soglia indicativa del 25%, non poteva dirsi che W M esercitasse una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza.

Ne consegue l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 883/2004: essendo il centro di interessi delle attività situato nel Liechtenstein, W M era soggetto alla legislazione del Liechtenstein. Tuttavia, ai fini dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, l’esercizio di una nuova attività in Svizzera è irrilevante nel quadro dell’accordo SEE, poiché la Svizzera costituisce uno Stato terzo rispetto a tale accordo. La situazione, dunque, è rimasta invariata e continua ad applicarsi la legislazione austriaca in virtù della disposizione transitoria.

Applicazione concreta all’ALCP

Nel rapporto Austria-Svizzera, la Corte considera che W M esercitava attività in Austria e Svizzera, con una quota del 19% in Austria e del 3% in Svizzera. Anche qui, poiché l’attività nello Stato di residenza era inferiore al 25%, non operava la regola della "parte sostanziale" di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

Di conseguenza, trovava applicazione la regola residuale dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), secondo cui rileva il centro di interessi delle attività. Poiché tale centro si trovava in Austria, W M era soggetto alla legislazione austriaca. La presenza dell’attività nel Liechtenstein non incide nel quadro dell’ALCP, in quanto il Liechtenstein è considerato Stato terzo rispetto a tale accordo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, con il regolamento n. 987/2009, si applicano alla fattispecie, ma la legislazione applicabile deve essere determinata separatamente nell’ambito dell’accordo SEE e dell’ALCP. Nel caso concreto, tuttavia, entrambe le valutazioni conducono alla medesima soluzione: W M resta soggetto alla legislazione austriaca per il periodo controverso, e le autorità competenti devono rilasciare un solo certificato.

Principio affermato

Quando un cittadino dell’Unione esercita contemporaneamente attività autonome in uno Stato membro UE, in uno Stato SEE-EFTA parte dell’accordo SEE e in Svizzera, i regolamenti di coordinamento della sicurezza sociale si applicano, ma la determinazione della legislazione applicabile deve essere effettuata separatamente in base al rapporto convenzionale pertinente; l’avvio di un’attività supplementare in Svizzera non modifica, di per sé, la "situazione" ai fini dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 se, nei rapporti rilevanti, la situazione sostanziale rimane invariata.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialelavoratori autonomilibera circolazione delle personecoordinamento dei sistemi di sicurezza socialerapporti ue-see-svizzera

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