Sentenza del 26/05/2016 n. 3350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Deposito documenti - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità, nel processo tributario d'appello, della produzione per la prima volta di documenti probatori da parte di Equitalia, rimasta non costituita nel giudizio di primo grado. In particolare, si doveva stabilire se il divieto di nuove produzioni documentali previsto dall'art. 345 c.p.c. impedisse il deposito della documentazione relativa alla regolare notificazione della cartella di pagamento.
La decisione
Il deposito documentale effettuato da Equitalia in appello è stato ritenuto ammissibile. In virtù del principio di specialità del processo tributario, il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. non trova applicazione nei termini propri del processo civile ordinario. È quindi stata considerata utilizzabile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, anche se la parte non si era costituita in primo grado, poiché idonea a dimostrare la ritualità della notifica della cartella.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
La norma disciplina la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario e, secondo l'interpretazione accolta, consente il deposito documentale anche in secondo grado, senza applicare automaticamente il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 345
Il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello, previsto per il processo civile ordinario, non opera nel processo tributario in ragione della disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario è generalmente ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, anche se non depositati in primo grado, secondo la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
- La documentazione relativa alla notificazione di una cartella di pagamento può essere prodotta per la prima volta in appello e utilizzata per dimostrare la regolarità della notifica.
- La mancata costituzione in primo grado della parte non impedisce necessariamente la produzione documentale in appello.
- La possibilità di produrre nuovi documenti non esclude l'esigenza di rispettare i termini processuali e il contraddittorio previsti dal processo tributario.
- In casi analoghi, l'ammissibilità del deposito va valutata principalmente sulla base della disciplina speciale tributaria, senza applicare in modo automatico il divieto dell'art. 345 c.p.c.
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