Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 3350 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Appello - Deposito documenti - Ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ammissibilità, nel processo tributario d'appello, della produzione per la prima volta di documenti probatori da parte di Equitalia, rimasta non costituita nel giudizio di primo grado. In particolare, si doveva stabilire se il divieto di nuove produzioni documentali previsto dall'art. 345 c.p.c. impedisse il deposito della documentazione relativa alla regolare notificazione della cartella di pagamento.

La decisione

Il deposito documentale effettuato da Equitalia in appello è stato ritenuto ammissibile. In virtù del principio di specialità del processo tributario, il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. non trova applicazione nei termini propri del processo civile ordinario. È quindi stata considerata utilizzabile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, anche se la parte non si era costituita in primo grado, poiché idonea a dimostrare la ritualità della notifica della cartella.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    La norma disciplina la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario e, secondo l'interpretazione accolta, consente il deposito documentale anche in secondo grado, senza applicare automaticamente il divieto previsto dall'art. 345 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Il divieto di nuove prove e nuovi documenti in appello, previsto per il processo civile ordinario, non opera nel processo tributario in ragione della disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è generalmente ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello, anche se non depositati in primo grado, secondo la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
  • La documentazione relativa alla notificazione di una cartella di pagamento può essere prodotta per la prima volta in appello e utilizzata per dimostrare la regolarità della notifica.
  • La mancata costituzione in primo grado della parte non impedisce necessariamente la produzione documentale in appello.
  • La possibilità di produrre nuovi documenti non esclude l'esigenza di rispettare i termini processuali e il contraddittorio previsti dal processo tributario.
  • In casi analoghi, l'ammissibilità del deposito va valutata principalmente sulla base della disciplina speciale tributaria, senza applicare in modo automatico il divieto dell'art. 345 c.p.c.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.