Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, nel giugno 2000, di un terreno sito nel Comune di Foiano della Chiana. L'Ufficio sosteneva che almeno la porzione del terreno classificata in zona D1 fosse edificabile e che, pertanto, la plusvalenza fosse imponibile. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando, in via subordinata, che l'Ufficio avesse tassato l'intero corrispettivo della vendita senza sottrarre il prezzo di acquisto e gli altri costi deducibili, nonché contestando la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo principale dell'Agenzia delle Entrate. La censura era stata formulata come vizio di motivazione, mentre avrebbe dovuto riguardare la violazione o falsa applicazione della norma sulla tassabilità dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Inoltre, la sentenza impugnata si fondava autonomamente anche sulla nullità dell'intera pretesa impositiva, poiché l'Ufficio aveva assoggettato a tassazione l'intero corrispettivo della vendita senza calcolare la differenza tra corrispettivo, prezzo di acquisto e costi deducibili; tale autonoma ragione non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Il primo motivo incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito. È stato invece rigettato il secondo motivo, poiché la compensazione delle spese era consentita dalla disciplina applicabile al procedimento e rientrava nella discrezionalità del giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, poi art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R.

    terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

    La plusvalenza derivante dalla cessione è imponibile quando il terreno è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita. La Corte ha osservato che la questione avrebbe dovuto essere prospettata come violazione o falsa applicazione di questa norma, non soltanto come vizio di motivazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, poi art. 68, T.U.I.R.

    la plusvalenza tassabile è data dall'importo differenziale tra corrispettivo percepito, da un lato, e prezzo di acquisto e costi deducibili, dall'altro

    Non può essere tassato automaticamente l'intero corrispettivo della vendita: occorre determinare la plusvalenza sottraendo dal prezzo ricevuto il costo di acquisto e gli oneri fiscalmente deducibili. L'omessa determinazione di tale differenziale ha costituito un'autonoma ragione di nullità dell'accertamento.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    La contestazione relativa alla corretta interpretazione e applicazione della norma tributaria deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio di motivazione riguarda l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, ma non sostituisce una censura di violazione di legge quando si contesta l'interpretazione della disciplina applicabile.

  • Art. 327 cod. proc. civ.

    Per una sentenza non notificata, il termine lungo per impugnare è rispettato se la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario avviene entro la scadenza.

  • Art. 149 cod. proc. civ. e sentenza Corte costituzionale n. 477 del 2002

    Gli effetti della notificazione si scindono tra notificante e destinatario: per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario rileva la successiva ricezione.

  • Art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.

    L'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione non richiede formule sacramentali, purché le parti siano identificabili con certezza dal ricorso, dalla sentenza o dagli atti dei precedenti gradi.

  • Art. 91 cod. proc. civ.

    Regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali, salvo i casi in cui la legge consenta la compensazione.

  • Art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione previgente alla legge n. 69 del 2009

    Per i procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il giudice poteva compensare le spese in presenza di giusti motivi, la cui valutazione era rimessa alla sua discrezionalità, purché le spese non fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio: una contestazione sull'interpretazione o applicazione di una norma deve essere proposta come violazione di legge, mentre il vizio motivazionale riguarda fatti decisivi non esaminati o motivati in modo insufficiente.
  • Se una sentenza contiene più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte. La mancata censura anche di una sola ragione sufficiente a sostenere la decisione rende inutile o inammissibile l'impugnazione delle altre.
  • Nella tassazione delle plusvalenze immobiliari non è sufficiente dimostrare che il terreno sia edificabile: occorre anche calcolare correttamente la plusvalenza, sottraendo dal corrispettivo il costo di acquisto e gli oneri deducibili.
  • L'edificabilità deve essere valutata in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La presenza di vincoli paesaggistici o di altra natura non implica automaticamente l'inedificabilità assoluta, ma deve essere verificata concretamente la loro incidenza.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare e quantificare correttamente la componente imponibile; l'assoggettamento a imposta dell'intero prezzo di vendita, senza distinguere la plusvalenza effettiva, può determinare l'illegittimità della pretesa.
  • La compensazione delle spese può essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito quando ricorrono i presupposti normativi; in cassazione la censura è generalmente limitata alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.