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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25210/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva respinto la sua istanza di revoca per "abolitio criminis" della sentenza militare definitiva (Tribunale militare di Verona, sent. n. 412/1982) per il reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace. Ha dedotto: (i) che il servizio di leva obbligatorio è stato di fatto abolito in tempo di pace dalla L. n. 331/2000 e successive norme, sicché la norma incriminatrice sarebbe venuta meno (violazione art. 2 cod. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione); ha puntualizzato la distinzione fra sospensione e abrogazione richiamando il termine "ripristino" nell'art. 1929 del d.lgs. n. 66/2010 e l'abrogazione di precedenti disposizioni (es. art. 1 comma 3 L. 958/1986); ha chiesto rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale. (ii) Ha inoltre dedotto vizio di giurisdizione per essere competente a conoscere dell'istanza di revoca il giudice che ha pronunciato la sentenza (Tribunale militare di Verona) ai sensi degli artt. 665 c.p.p. e 402 cod. proc. pen. mil. pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui il reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace non è stato abrogato (la leva è stata sospesa e non definitivamente abolita; si applica l'art. 2, quarto comma, cod. pen. con le conseguenze illustrate) e ha quindi riscontrato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Padova, che si era pronunciato in funzione di giudice ordinario dell'esecuzione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale militare di Verona per l'ulteriore corso. La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata ritenuta non necessaria perché il contrasto giurisprudenziale è stato ritenuto superato dalla prevalente giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 151 cod. pen. mil. pace

    La norma incriminatrice non è stata abrogata: la sospensione del servizio di leva non comporta l'abolizione del reato previsto da tale articolo, che conserva efficacia.

  • art. 2 cod. pen.

    Applicazione del quarto comma (se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella più favorevole al reo), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; la sospensione della leva integra una norma integrativa del precetto penale ma non una abrogazione.

  • L. n. 331/2000

    Istituzione del servizio militare professionale e sospensione dell'operatività della leva in tempo di pace; non determina di per sé l'abrogazione delle fattispecie penali riferite al rifiuto di prestare il servizio militare.

  • d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), art. 1929

    Il richiamo al termine «ripristino» è stato impiegato dal ricorrente per sostenere che il servizio fosse stato abrogato, ma la Corte rileva che la nozione di "ripristino" non equivale a prova di abrogazione; il quadro normativo nel suo complesso è interpretato come sospensione non abrogazione.

  • d.lgs. n. 66/2010, art. 2110

    La condotta di rifiuto del servizio per motivi di coscienza è ricondotta nell'ordinamento militare nella nuova fattispecie con pene sovrapponibili a quelle pregresse; non vi è soppressione del tipo penale.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Rilevanza per la determinazione del giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento: principio secondo cui a conoscere dell'esecuzione è il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 402 cod. proc. pen. mil. pace

    Norma che attribuisce la competenza a conoscere delle istanze di esecuzione e di revoca al giudice dell'esecuzione militare; la Corte ha ritenuto che, essendo il reato ancora vigente, la competenza spettasse al Tribunale militare.

  • L. n. 958/1986, art. 1 comma 3

    "sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini..."

    Richiamata per evidenziare modifiche normative intervenute e per sostenere l'argomento dell'originaria estensione dell'obbligo di leva; alcune disposizioni sono state poi abrogate o modificate, ma non si è ritenuto che ciò comporti l'abolitio criminis.

  • d.lgs. n. 215/2001, art. 7

    Norma che ha previsto la sospensione del servizio di leva; citata dalla giurisprudenza in ordine alla distinzione tra sospensione e abrogazione del servizio di leva.

Massime di principio

  • La sospensione dell'operatività del servizio di leva non equivale automaticamente all'abrogazione della fattispecie penale relativa al rifiuto del servizio: per l'abolitio criminis è necessaria una chiara disposizione abrogativa.
  • Quando la legge successiva è più favorevole al reo si applica il principio dell'art. 2 cod. pen. (quarto comma), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile che impedisca la revisione degli effetti penali.
  • La competenza a conoscere di istanze esecutive e di revoca per abolitio criminis spetta al giudice dell'esecuzione che ha pronunciato la sentenza: nel caso di reati militari, la giurisdizione resta militare se il reato non è stato abrogato.
  • Un contrasto giurisprudenziale può giustificare la rimessione alle Sezioni Unite solo se il contrasto non è stato già superato dalla prevalente giurisprudenza; la Corte verifica l'esistenza e la rilevanza del contrasto prima di disporre la rimessione.
  • La mera introduzione di forme alternative (es. servizio civile) dopo il fatto non retroagisce automaticamente a favore dell'imputato se, al momento della condotta, tali opzioni non erano disponibili o non comportavano l'eliminazione del tipo penale.

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