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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31256/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, anche in forma terapeutica ex art. 94 d.P.R. 309/1990, semilibertà e detenzione domiciliare, proposte per l'esecuzione di una pena superiore a quattro anni e per la presenza di un titolo ostativo relativo a reati in materia di stupefacenti. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che l'art. 4-bis ord. pen. non fosse applicabile alla misura terapeutica ex art. 94 d.P.R. 309/1990; in subordine, che il reato ostativo non determinasse una preclusione assoluta e imponesse una valutazione in concreto; inoltre censurava il mancato rilievo della pendenza di una domanda di liberazione anticipata ai fini del superamento del limite di pena residua. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per lacuna istruttoria e travisamento dei fatti, lamentando che il Tribunale avesse ignorato la documentazione sanitaria e avesse erroneamente ritenuto strumentale la dedotta tossicodipendenza, senza acquisire ulteriori informazioni sul programma terapeutico e sulla sua effettiva prosecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha riconosciuto che il Tribunale aveva impropriamente valorizzato, in modo indifferenziato, il limite di pena e la natura ostativa del titolo esecutivo anche rispetto all'istanza ex art. 94 d.P.R. 309/1990, ma ha ritenuto tale errore non decisivo perché il Tribunale aveva comunque esaminato nel merito la domanda, negandola sulla base di una valutazione autonoma e sufficiente: assenza di attuale bisogno terapeutico, scarsa genuinità della prospettazione, mancata dimostrazione di un concreto percorso di reinserimento e inidoneità del programma a prevenire la recidiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso lacune istruttorie o travisamenti decisivi, osservando che il giudice di sorveglianza aveva valutato la documentazione sanitaria insieme alle dichiarazioni dell'interessato e al contesto complessivo, e che le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 309/1990

    Disciplina l'affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti o alcoldipendenti; richiede presupposti soggettivi e oggettivi autonomi, oltre a una prognosi favorevole sulla capacità del programma terapeutico di prevenire la recidiva.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Le preclusioni proprie delle misure ordinarie non possono essere applicate in modo indifferenziato alla misura terapeutica ex art. 94 d.P.R. 309/1990; occorre una valutazione concreta dei presupposti della specifica disciplina.

  • art. 54 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo della pena residua e alla liberazione anticipata.

  • art. 69-bis ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pendenza di istanze di liberazione anticipata e al momento in cui devono sussistere i requisiti per le misure alternative.

  • art. 89 d.P.R. 309/1990

    Richiamato quale regime degli arresti domiciliari in relazione all'esecuzione di un programma terapeutico per reati ostativi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica il limite di sintesi nella riassunzione dei motivi di ricorso da parte della Corte.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di poteri istruttori del tribunale di sorveglianza.

  • art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di procedimento di sorveglianza e acquisizione di informazioni necessarie.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990 costituisce istituto speciale, autonomo rispetto alle misure alternative ordinarie, e non può essere negato o dichiarato inammissibile sulla sola base delle preclusioni previste per queste ultime, senza verificare in concreto i suoi presupposti propri.
  • Ai fini della concessione dell'affidamento terapeutico non basta la mera esistenza formale di una dipendenza o la regolarità della condotta in regime cautelare o domiciliare: il giudice deve accertare l'attualità del bisogno terapeutico, la genuinità del percorso di cura e l'idoneità del programma a prevenire il pericolo di recidiva e a favorire il reinserimento sociale.
  • Il giudizio di sorveglianza sulla misura terapeutica è una valutazione prognostica complessa, che deve tenere conto della pericolosità del condannato, delle risultanze sanitarie, delle dichiarazioni dell'interessato e del complessivo contesto esecutivo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; il ricorso per cassazione è fondato solo se si indica un dato decisivo, specificamente risultante dagli atti, omesso o travisato dal giudice di merito in modo tale da incidere sulla decisione.
  • Un errore del giudice di merito su un segmento non decisivo della motivazione non comporta annullamento quando la decisione sia comunque sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, logicamente coerente e immune da manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeSpaccioImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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