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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Milano

FINANZA LOCALE - IRAP - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione - Fattori sintomatici - Spese di scarso rilievo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che l'importo e la natura delle spese sostenute costituiscano elementi sintomatici dell'autonoma organizzazione. Nel caso concreto, l'assenza di costi per immobili e personale, unita alla modestia delle altre spese, ha escluso la presenza di un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP. Il contribuente è quindi risultato non soggetto all'imposta, con esito favorevole alla sua contestazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che mancasse un'autonoma organizzazione, requisito necessario per l'applicazione dell'IRAP alle attività professionali. In particolare, per lo svolgimento dell'attività non aveva sostenuto costi per immobili né per lavoro dipendente o assimilato e aveva affrontato soltanto spese complessive di importo molto contenuto, pari a qualche migliaio di euro. Tali elementi non evidenziavano un supporto organizzativo autonomo e significativo.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata, ossia supportata da una struttura organizzativa non meramente personale e idonea a incrementare la capacità produttiva.

Massime di principio

  • Per valutare l'assoggettamento a IRAP non è sufficiente esercitare un'attività professionale in forma autonoma: occorre verificare concretamente l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma.
  • L'ammontare delle spese è un indice rilevante: costi molto modesti, soprattutto se privi di componenti immobiliari o di personale, tendono a escludere l'autonoma organizzazione.
  • L'assenza di dipendenti, collaboratori assimilati e costi per immobili non è necessariamente decisiva da sola, ma rafforza l'esclusione dell'IRAP se accompagnata da spese complessivamente ridotte.
  • La valutazione deve essere complessiva e concreta, considerando natura, entità e funzione dei costi sostenuti nell'attività professionale.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di una struttura organizzativa significativa e dimostrare che le spese sono limitate agli strumenti e ai servizi ordinariamente necessari per l'esercizio personale dell'attività.

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