Cassazione Civile, Sentenza n. 34540/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiese il risarcimento dei danni per essere stata spogliata del possesso dell'immobile sito in Palermo, Via Vincenzo Fuxa n.7, dopo che in primo grado le era stata riconosciuta la reintegrazione nel possesso (sentenza 2934/2012). Successivamente l'esecuzione fu sospesa e la terza assegnataria (Maria Leto) propose opposizione di terzo ex art.404 c.p.c., con pronuncia (n.1716/2016) che annullò la sentenza di reintegra. La Corte d'appello rigettò la domanda risarcitoria ritenendo che la ricorrente non avesse titolo soggettivo a rientrare nell'immobile e che la nuova assegnazione fosse legittima. In cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, che la Corte d'appello aveva illegittimamente dato rilevanza a pronunce non definitive e aveva errato nel ritenere che la mancanza di un diritto soggettivo impedisse il risarcimento per lo spoglio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi e quarti motivi di ricorso: ha rilevato che la sentenza favorevole in primo grado, passata in giudicato, non è travolta automaticamente da una pronuncia di opposizione di terzo non definitiva né, comunque, travolge il giudicato originario se non nella parte in cui sussista una incompatibilità specifica. Ha inoltre affermato che lo spoglio illecito integra un fatto illecito rilevante ex art.2043 c.c. e che il risarcimento è dovuto anche se il possessore non è titolare di un diritto soggettivo reale sull'immobile, purché dimostri la relazione di fatto e il danno patrimoniale; il giudizio impugnato è dunque cassato nei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo assorbito. La Corte ha inoltre demandato al giudice di merito la regolazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma procedurale richiamata come titolo del ricorso per ottenere la tutela possessoria in via sommaria.
art. 619 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione all'opposizione all'esecuzione promossa dalla terza assegnataria; il suo esercizio può sospendere l'esecuzione ma non cancella automaticamente effetti di giudicati tra le parti originarie.
art. 404 cod. proc. civ.
Disciplina dell'opposizione di terzo; la Cassazione precisa che l'accoglimento dell'opposizione di terzo, anche se passato in giudicato, travolge il precedente giudicato tra le parti originarie solo nella parte in cui i diritti risultino incompatibili.
art. 282 cod. proc. civ.
La Corte sottolinea che l'efficacia esecutiva delle sentenze non passate in giudicato si limita alle statuizioni di condanna e non si estende agli accertamenti; l'esecuzione provvisoria riguarda le sentenze di condanna che costituiscono titolo esecutivo.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; impiegata per inquadrare i vari motivi (vizi di diritto, nullità, violazione di norme processuali e di diritto sostanziale).
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine al principio del giusto processo e al dovere di motivazione delle sentenze.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la ricorrente contestasse la fondatezza in diritto più che la carenza formale della motivazione, dichiarando il terzo motivo inammissibile.
art. 1168 cod. civ.
Disciplina dello spoglio e della reintegrazione possessorio; la Corte lo utilizza per qualificare lo spoglio come fatto illecito che può dare luogo a tutela reintegratoria e a risarcimento.
art. 1169 cod. civ.
Richiamato nella discussione sulla possibile mala fede del nuovo possessore e sulle conseguenze dell'alienazione a terzo; non giustifica automaticamente l'azione spoliatrice dell'ente.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento del risarcimento: la Corte afferma che lo spoglio illecito integra un fatto illecito extracontrattuale e che il danno ingiusto può essere riconosciuto anche a chi detiene solo un potere di fatto sulla cosa, purché dimostri il danno patrimoniale.
art. 2056 e seguenti cod. civ.
Richiamati in quanto rilevanti alle regole generali sul risarcimento del danno e sul quantificarsi del danno patrimoniale conseguente alla perdita della disponibilità della cosa.
Massime di principio
- Una sentenza di reintegra nel possesso passata in giudicato tutela la situazione di fatto e non viene automaticamente travolta da pronunce successive relative a terzi, salvo specifica incompatibilità tra i diritti riconosciuti.
- L'efficacia esecutiva anticipata riguarda primariamente le sentenze di condanna: accertamenti e pronunce costitutive non acquistano in automatico efficacia esecutiva prima del giudicato.
- Lo spoglio illecito integra un fatto illecito extracontrattuale rilevante ai fini dell'art.2043 c.c.; il risarcimento è possibile anche quando il possessore non è titolare di un diritto soggettivo formale sul bene, purché provi la relazione di fatto con la cosa e il danno patrimoniale subito.
- Quando la reintegra materiale è impossibile (per distruzione, alienazione a terzo, nuova assegnazione), il risarcimento può svolgere una funzione sostitutiva del ristabilimento della situazione anteriore.
- Deve sempre distinguersi la tutela possessoria (azioni possessorie per il ristabilimento del possesso) dalla tutela petitoria (azioni reali per il diritto di proprietà o di godimento); la legittimità dell'una non esclude l'illiceità dell'azione compiuta dall'altro sul piano risarcitorio.
- La mala fede del nuovo possessore può avere rilevanza in sede di rivendica o per la quantificazione degli effetti, ma non giustifica di per sé lo spoglio posto in essere dall'ente proprietario.
- Se in corso sono procedimenti che possono influire sulla decisione (es. opposizione di terzo non definita), il giudice del merito può, a seconda dei casi, valutare la sospensione del processo o decidere sul presupposto che il giudicato tra le parti originarie mantiene la sua efficacia fino a prova di incompatibilità.
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