Provvedimento AGCM I877 n. 32029 del 04/08/2026
FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA DOLOMITI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM aveva avviato un’istruttoria nei confronti di FederConsorzi Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di valle aderenti per un presunto accordo di commercializzazione congiunta, suscettibile di coordinare i prezzi degli skipass vallivi e di limitare la distribuzione tramite operatori terzi. Le criticità riguardavano il trasporto sciistico nelle aree Dolomiti SuperSki e la vendita online degli skipass, anche alla luce delle difficoltà di accesso lamentate dalla piattaforma SnowIt di SportIt. L’Autorità ha reso obbligatori gli impegni presentati il 24 marzo 2026 e ha chiuso il procedimento ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990, senza accertare l’infrazione e senza irrogare sanzioni.
FederConsorzi Dolomiti SuperSki e 12 Consorzi di valle: presunto coordinamento dei prezzi e della distribuzione degli skipass; procedimento chiuso con impegni obbligatori, senza accertamento dell’infrazione.
Prezzi e vendita online degli skipass Dolomiti SuperSki
Il provvedimento riguarda FederConsorzi Dolomiti SuperSki (FDSK) e i dodici Consorzi di valle aderenti, attivi nei comprensori sciistici dell’area Dolomiti SuperSki. L’AGCM ha chiuso con impegni, senza accertare l’infrazione, l’istruttoria avviata per una presunta intesa restrittiva ai sensi dell’art. 2 della L. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE.
Parti, attività e origine del procedimento
FDSK riunisce dodici Consorzi di zona che, tramite le imprese funiviarie consorziate, raggruppano circa 150 società di gestione di impianti di risalita. Il Federconsorzio gestisce la vendita online sia dello skipass generale Dolomiti SuperSki (DSK), valido nell’intera ski-area, sia degli skipass dei singoli comprensori; la vendita offline è effettuata presso i punti vendita locali.
Il procedimento è nato dalla segnalazione di SportIt S.r.l., operatore della piattaforma SnowIt, marketplace online che consente l’acquisto integrato di skipass e altri servizi turistici invernali. SportIt lamentava il rifiuto di FDSK di concludere un accordo per distribuire il super-skipass DSK e l’esito infruttuoso dei contatti con vari Consorzi per la vendita dei rispettivi skipass vallivi.
Condotte contestate e quadro statutario
Con il provvedimento n. 31598 del 1° luglio 2025, l’AGCM ha avviato l’istruttoria ipotizzando un accordo di commercializzazione congiunta potenzialmente restrittivo, in particolare per due profili: il coordinamento dei prezzi degli skipass vallivi da parte di FDSK e i vincoli alla distribuzione degli skipass dei Consorzi tramite operatori terzi.
Lo Statuto di FDSK attribuiva alla Federazione compiti di coordinamento della politica tariffaria dei Consorzi di valle, disciplina della vendita e dei relativi proventi, controllo sull’adempimento degli obblighi e possibilità di adottare un regolamento con sanzioni economiche. Prevedeva inoltre che i Consorzi non stipulassero, senza previa autorizzazione di FDSK, convenzioni di vendita o accordi tariffari con soggetti attivi in ambiti analoghi o affini; obblighi corrispondenti dovevano essere inseriti negli statuti dei Consorzi. L’adesione a enti in concorrenza o contrasto con FDSK poteva costituire causa di esclusione.
Secondo l’ipotesi formulata in avvio, tali regole avrebbero potuto estendere il coordinamento oltre quanto necessario alla gestione del prodotto comune DSK, incidendo sulle autonome scelte di prezzo e distribuzione degli skipass vallivi. L’Autorità ha rilevato la possibile riduzione della concorrenza tra comprensori, il rischio di minore dinamismo dei prezzi e un freno all’innovazione e allo sviluppo delle piattaforme online, con possibili effetti sui consumatori italiani e stranieri. Il mercato ipotizzato riguardava la fornitura di servizi di trasporto mediante impianti di risalita nelle aree interessate, associati ai relativi skipass.
Procedimento e presentazione degli impegni
Dopo l’avvio dell’istruttoria, l’8 luglio 2025 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso FDSK e i dodici Consorzi. Il 1° agosto 2025 l’Assemblea generale di FDSK ha sospeso volontariamente l’efficacia delle disposizioni statutarie sulle quali l’Autorità aveva sollevato criticità.
A seguito della rimessione in termini disposta il 3 marzo 2026, le Parti hanno presentato gli impegni il 24 marzo 2026 ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990. L’AGCM li ha pubblicati il 27 aprile 2026 per il market test, che si è svolto fino al 27 maggio. Hanno presentato osservazioni SportIt, Funivie Ortisei Alpe di Siusi S.p.A., Assoutenti, Consumerismo e due persone fisiche; le Parti hanno trasmesso le proprie repliche il 23 giugno 2026.
SportIt ha contestato, tra l’altro, l’assenza di un accesso al super-skipass DSK per operatori terzi a condizioni oggettive e non discriminatorie e la formulazione del limite tecnico alla distribuzione tramite terzi. Ortisei ha chiesto maggiore autonomia commerciale e ha criticato il vincolo di prezzo rispetto al DSK. Le associazioni e le persone fisiche hanno sollevato questioni sull’ammontare, l’accessibilità e le modalità di erogazione dei ristori. L’AGCM ha respinto l’eccezione di tardività degli impegni, essendo stati presentati entro il termine assegnato, e ha ritenuto il procedimento definibile con impegni, tenuto conto, tra l’altro, della natura non segreta del coordinamento e delle efficienze associate al prodotto DSK.
Contenuto degli impegni
Gli impegni obbligatori comprendono le seguenti misure:
- eliminazione di ogni coordinamento sui prezzi e sulle promozioni degli skipass vallivi, con autonomia dei singoli Consorzi nella determinazione e modifica dei prezzi;
- obbligo che lo skipass vallivo non abbia un prezzo superiore a quello della tipologia equivalente di skipass DSK;
- autonomia dei Consorzi di valle nella scelta dei canali di distribuzione e commercializzazione, inclusi canali e piattaforme di terzi; l’utilizzo di tali canali non dovrà compromettere, sotto il profilo tecnico-operativo, il funzionamento del DSK e del relativo data center;
- modifica dello Statuto feder-consortile e degli statuti dei singoli Consorzi per recepire le nuove regole su autonomia tariffaria e distributiva, standard qualitativi e compliance antitrust;
- definizione e mantenimento di standard minimi qualitativi relativi a offerta sciistica, innevamento programmato, sicurezza e manutenzione, servizi al cliente e accessibilità, e tecnologia;
- adozione di un sistema strutturato di compliance antitrust, con presidi organizzativi, procedurali e di controllo;
- stabilizzazione, per le successive cinque stagioni invernali, di promozioni e agevolazioni relative al DSK, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, rivolte, tra gli altri, a giovani, famiglie numerose e atleti o tesserati FISI;
- erogazione di benefici economici per complessivi 30 milioni di euro agli acquirenti di skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri nelle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: 12 milioni destinati a rimborsi monetari e 18 milioni a voucher di sconto.
Per ciascun beneficiario, il ristoro potrà consistere in un rimborso pari al 20% dell’esborso storico oppure in uno sconto pari al 30% dell’esborso, utilizzabile per futuri acquisti di skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri. L’assegnazione avverrà secondo il criterio first come, first served. I rimborsi saranno accessibili dal primo avvio del sistema fino all’esaurimento dei fondi; i voucher saranno resi disponibili in tre tranche da 6 milioni di euro nelle stagioni 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. La verifica sarà automatizzata per i clienti identificabili nei sistemi informatici; gli altri richiedenti dovranno documentare l’acquisto, ad esempio tramite estratto conto o altra prova utile. Le Parti si sono impegnate a diffondere l’iniziativa anche in inglese e tedesco e a coinvolgere le associazioni dei consumatori nella comunicazione.
È inoltre prevista la nomina, entro un mese dall’adozione del provvedimento di accettazione, di un Monitoring Trustee indipendente, professionalmente qualificato e privo di conflitti di interesse attuali o potenziali, per vigilare sull’adozione e sul rispetto delle misure.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto che l’autonomia dei Consorzi di valle su prezzi, promozioni e distribuzione rimuova le forme di coordinamento commerciale contestate. Ha considerato giustificato il limite per cui il prezzo dello skipass vallivo non può superare quello della tipologia equivalente DSK, poiché volto a segnalare al consumatore la maggiore estensione del prodotto unitario e, secondo l’Autorità, anche a contenere possibili aumenti dei prezzi vallivi.
Il limite tecnico posto all’utilizzo di piattaforme di terzi è stato ritenuto proporzionato alla tutela dei sistemi comuni, inclusi data center, sistemi di emissione, tornelli e sicurezza informatica, e non idoneo, allo stato, a disincentivare la ricerca di canali terzi. L’Autorità ha inoltre escluso che il procedimento imponesse di prevedere l’accesso di terzi alla commercializzazione del DSK: tale profilo non era oggetto delle contestazioni in avvio e non è stato ravvisato un obbligo di contrarre per il prodotto premium. Per la stessa ragione, non ha richiesto impegni su ulteriori tipologie di skipass o su prodotti riferiti a porzioni più ristrette dei comprensori.
I ristori sono stati giudicati economicamente apprezzabili e concretamente fruibili; la scelta tra rimborso e voucher e la diversa percentuale sono state ritenute idonee ad ampliare le opzioni dei consumatori. L’Autorità ha considerato equilibrate le modalità di identificazione dei beneficiari e sufficiente la campagna informativa, anche tenendo conto della disponibilità delle Parti a diffondere comunicazioni in più lingue. Ha ritenuto non necessario predeterminare la ripartizione interna degli oneri tra Consorzi e imprese funiviarie. Ha valutato positivamente anche le misure qualitative, il programma di compliance e il monitoraggio indipendente.
Dimensione unionale e decisione finale
L’AGCM ha ritenuto potenzialmente sussistente il pregiudizio al commercio tra Stati membri, poiché i comprensori interessati sono esposti alla concorrenza di aree sciistiche estere, in particolare in Francia, Austria, Svizzera e Slovenia, e accolgono sciatori provenienti da altri Stati membri e da Paesi extra-UE. La valutazione è stata svolta nel quadro dell’art. 101 TFUE e del Regolamento (CE) n. 1/2003.
Con il provvedimento n. 32029 del 4 agosto 2026, l’Autorità ha reso obbligatori gli impegni ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990 e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione. Non è stata quindi irrogata alcuna sanzione. Le Parti devono informare l’AGCM sulle fasi di approvazione dello Statuto feder-consortile e degli statuti dei Consorzi di valle e trasmettere relazioni semestrali sull’esecuzione degli impegni fino alla completa attuazione.
Punti principali
Condotte oggetto dell’istruttoria
Le previsioni statutarie attribuivano al Federconsorzio compiti di coordinamento tariffario dei Consorzi di valle e subordinavano ad autorizzazione la stipula di accordi per la vendita degli skipass con soggetti terzi. L’AGCM ha ipotizzato che tali regole potessero restringere la concorrenza sui prezzi e comprimere l’autonomia distributiva dei Consorzi.
Impegni su prezzi, distribuzione e statuti
I Consorzi di valle potranno determinare autonomamente prezzi, promozioni e modalità di commercializzazione, anche attraverso canali terzi. Resta il vincolo che lo skipass vallivo equivalente abbia prezzo inferiore a quello Dolomiti SuperSki; gli impegni prevedono inoltre modifiche statutarie feder-consortili e dei singoli Consorzi.
Misure a beneficio dei consumatori
Sono previsti ristori per 30 milioni di euro agli acquirenti di skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri nelle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025: rimborso monetario del 20% dell’esborso oppure voucher per acquisti futuri pari al 30%. È inoltre prevista, per circa 20 milioni di euro, la stabilizzazione per cinque stagioni invernali di promozioni e agevolazioni sullo skipass Dolomiti SuperSki.
Compliance e monitoraggio
Gli impegni comprendono standard minimi qualitativi, un sistema di compliance antitrust e la nomina di un Monitoring Trustee indipendente. Le Parti dovranno informare l’AGCM sull’iter di approvazione degli statuti e trasmettere relazioni semestrali fino alla completa attuazione.
Esito
L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere le criticità concorrenziali ipotizzate e ad attenuare i possibili effetti sui consumatori. Gli impegni sono obbligatori; il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990.
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