Corte di giustizia, Sentenza C-807/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2023. — Deutsche Wohnen SE contro Staatsanwaltschaft Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 7 – Nozione di “titolare del trattamento” – Articolo 58, paragrafo 2 – Poteri correttivi delle autorità di controllo – Articolo 83 – Imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie a una persona giuridica – Presupposti – Margine di manovra degli Stati membri – Requisito del carattere doloso o colposo della violazione. — Causa C-807/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito il regime delle sanzioni amministrative pecuniarie del RGPD nei confronti delle persone giuridiche. Ha escluso che il diritto nazionale possa imporre, come condizione per la sanzione, la previa imputazione della violazione a una persona fisica identificata. Ha invece affermato che la sanzione può essere irrogata solo se la violazione è dolosa o colposa. La nozione di impresa ex articoli 101 e 102 TFUE incide soltanto sul calcolo dell’ammontare della sanzione.
Sanzioni amministrative RGPD: una persona giuridica titolare del trattamento può essere sanzionata direttamente senza previa imputazione a una persona fisica, ma solo se la violazione è dolosa o colposa.
La questione giuridica
Se l’articolo 83 RGPD consenta di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a una persona giuridica titolare del trattamento senza che la violazione sia previamente imputata a una persona fisica identificata; e, in caso affermativo, se sia necessario accertare che la persona giuridica abbia commesso la violazione con dolo o colpa, oppure se basti una responsabilità oggettiva.
Principio di diritto
L’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 83, paragrafi da 1 a 6, del RGPD ostano a una normativa nazionale che subordini la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una persona giuridica titolare del trattamento alla previa imputazione della violazione a una persona fisica identificata. Tuttavia, una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 83 RGPD può essere inflitta solo se la violazione è stata commessa dal titolare del trattamento con dolo o colpa; non è ammessa una strict liability. La nozione di "impresa" richiamata nel considerando 150 rileva solo per il calcolo dell’importo massimo della sanzione, non per le condizioni di irrogazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 4, punto 7, RGPD
- Articolo 58, paragrafo 2, RGPD
- Articolo 58, paragrafo 4, RGPD
- Articolo 83, paragrafi 1-8, RGPD
- Articolo 288, secondo comma, TFUE
- Direttiva 95/46/CE
- Articoli 101 e 102 TFUE
Sanzioni RGPD nei confronti di una persona giuridica titolare del trattamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Kammergericht Berlin in una controversia tra Deutsche Wohnen SE e la procura di Berlino, relativo a una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta per violazioni del RGPD in materia di conservazione e cancellazione di dati personali dei locatari.
Fatti e procedimento principale
L’autorità di controllo di Berlino aveva contestato alla società, operante nel settore immobiliare, la conservazione in un sistema elettronico di documenti contenenti dati personali non più necessari. Dopo un’ispezione e vari scambi con l’autorità, era stata adottata una decisione che infliggeva alla Deutsche Wohnen SE una sanzione di euro 14.385.000 per violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), 6 e 25, paragrafo 1, del RGPD, oltre ad altre 15 sanzioni minori per violazioni dell’articolo 6, paragrafo 1.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- l’articolo 83, paragrafi 4-6, RGPD consenta di sanzionare direttamente una persona giuridica senza previa imputazione della violazione a una persona fisica identificata;
- in caso affermativo, sia necessario accertare che la persona giuridica abbia agito con dolo o colpa, oppure se sia sufficiente una responsabilità oggettiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 74 RGPD, sulla responsabilità generale del titolare del trattamento;
- i considerando 10, 11, 13, 129 e 150 RGPD, relativi a applicazione uniforme, poteri delle autorità di controllo e armonizzazione delle sanzioni;
- l’articolo 4, punto 7, RGPD, che definisce il titolare del trattamento;
- l’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), RGPD, che attribuisce alle autorità di controllo il potere di infliggere sanzioni pecuniarie;
- l’articolo 83, paragrafi 1-8, RGPD, che disciplina condizioni, criteri e massimali delle sanzioni;
- l’articolo 288, secondo comma, TFUE, sulla diretta applicabilità dei regolamenti;
- gli articoli 101 e 102 TFUE, richiamati dal considerando 150 ai fini del concetto di "impresa".
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che il RGPD non distingue, ai fini della responsabilità, tra persone fisiche e giuridiche: ciò che conta è che il soggetto determini da solo o insieme ad altri le finalità e i mezzi del trattamento. Una persona giuridica che sia titolare del trattamento può quindi essere direttamente destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83 RGPD, senza che sia necessario individuare previamente una persona fisica responsabile.
La Corte precisa che gli Stati membri non possono introdurre condizioni sostanziali aggiuntive rispetto a quelle fissate dall’articolo 83, paragrafi 1-6, potendo prevedere soltanto garanzie procedurali conformi all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 83, paragrafo 8. Una regola nazionale che imponga la previa imputazione a una persona fisica svuoterebbe l’efficacia e l’effetto dissuasivo del sistema sanzionatorio del RGPD.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte afferma che l’articolo 83 RGPD non consente sanzioni amministrative pecuniarie in assenza di colpa. Il paragrafo 2 dell’articolo 83 impone di considerare il carattere doloso o colposo della violazione, e l’intero sistema sanzionatorio del regolamento presuppone una violazione illecita, cioè commessa con dolo o colpa.
La Corte esclude quindi una responsabilità oggettiva (strict liability). Inoltre, nel caso di una persona giuridica, non è necessario che l’azione o la consapevolezza provengano dall’organo di gestione: è sufficiente che la violazione sia imputabile alla persona giuridica secondo i criteri dell’illecito doloso o colposo.
Ruolo della nozione di "impresa"
Il rinvio agli articoli 101 e 102 TFUE contenuto nel considerando 150 serve solo per il calcolo dell’importo massimo della sanzione, sulla base del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa. Non incide invece sulle condizioni per irrogare la sanzione, che restano disciplinate esclusivamente dal RGPD.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), e l’articolo 83, paragrafi 1-6, RGPD ostano a una normativa nazionale che richieda, per sanzionare una persona giuridica titolare del trattamento, la previa imputazione della violazione a una persona fisica identificata;
- l’articolo 83 RGPD consente la sanzione amministrativa pecuniaria solo se la violazione è stata commessa con dolo o colpa dal titolare del trattamento, anche se persona giuridica e impresa.
Implicazioni pratiche
Per operatori e consulenti, la decisione conferma che le autorità di controllo possono colpire direttamente la società titolare del trattamento, senza dover individuare il singolo autore materiale. Al tempo stesso, resta necessario dimostrare un elemento soggettivo della violazione, sicché l’impostazione difensiva può concentrarsi sull’assenza di dolo o colpa e sulla corretta organizzazione interna della compliance RGPD.
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