Cassazione Civile, Sentenza n. 39976/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 per l'anno 2011 allo spedizioniere doganale nella qualità di rappresentante diretto, ritenuto solidalmente responsabile con l'importatore "Li YONGQIU" per inesatta indicazione del valore della merce importata dalla Cina nella bolletta di importazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso che evocava in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (non parte legittimata stante il trasferimento delle competenze alle agenzie). Ha confermato che l'Agenzia delle Dogane ha assolto l'onere probatorio mediante elementi presuntivi (in particolare l'accertamento sulla banca dati MERCE-COGNOS che ha evidenziato uno scostamento non trascurabile del valore) ed ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prove concrete idonee a dimostrare la scusabilità dell'errore o l'esercizio della massima diligenza professionale. Ha inoltre rigettato le censure sul presunto mancato contraddittorio in fase amministrativa, ritenendo che eventuali vizi assumono rilievo solo se è dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
art. 201, comma 3; art. 5 §2; artt. 38 ss.; art. 40; art. 202; art. 203; art. 244; art. 245
La Corte interpreta il CDC nel senso che il rappresentante diretto può essere ritenuto solidalmente responsabile solamente se ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione e ne era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. In ipotesi diverse (dichiarazione predisposta dall'importatore e semplicemente depositata dallo spedizioniere) non si configura responsabilità solidale, salvo prova contraria dell'Amministrazione.
Legge n. 213 del 2000
Prevede che gli spedizionieri doganali rispondono solidalmente per la regolarità, veridicità e completezza dei dati e documenti se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità; norma coordinata con il CDC per individuare i limiti di responsabilità del rappresentante diretto.
D.lgs. 8 novembre 1990, n. 374
Richiamato in relazione al contraddittorio amministrativo: il mancato contraddittorio è rilevante solo se ha cagionato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, e il sistema nazionale deve garantire l'effettività dei diritti derivanti dal diritto UE.
L. 8 maggio 1998, n. 146
Ha abrogato disposizioni precedenti (art. 41 TULD) che prevedevano responsabilità sussidiaria dello spedizioniere; la Corte richiama l'abrogazione e i suoi effetti sul regime di responsabilità.
D.lgs. n. 472 del 1997
Menzi0nato dal ricorrente in relazione al 'mediatore autore' ma la Corte rileva che non è pertinente per mutare il principio secondo cui lo spedizioniere può essere ritenuto responsabile solo se ha fornito dati/documents falsi o ne conosceva la falsità.
Codice Civile
art. 1176 comma 2; art. 2729
Richiamati per definire l'onere della diligenza professionale richiesta allo spedizioniere (prove contrarie) e la possibilità per l'Amministrazione di fornire prova anche tramite presunzioni (art. 2729 c.c.).
Massime di principio
- Lo spedizioniere doganale in rappresentanza diretta non è automaticamente responsabile per inesattezze della dichiarazione: la responsabilità solidale sussiste solo se egli ha concretamente fornito i dati o i documenti utilizzati nella dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro falsità.
- L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la conoscenza o la conoscibilità dell'errore da parte dello spedizioniere; tale onere può essere assolto anche mediante elementi presuntivi oggettivi (es. analisi comparativa tramite banche dati come MERCE-COGNOS che mostrino scostamenti non trascurabili).
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi sufficienti, grava sullo spedizioniere l'onere di provare di aver adottato la massima diligenza professionale e la scusabilità dell'errore (standard di diligenza previsto dall'art. 1176 c.c.).
- La mancanza di un contraddittorio amministrativo preliminare non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: è necessario dimostrare che la violazione abbia causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e che, in assenza del vizio, l'esito sarebbe potuto cambiare.
- Per il contenzioso relativo a materie doganali, la legittimazione passiva è dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove le competenze siano trasferite alle agenzie, non è parte legittimata.
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