Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 65 del 18 dicembre 2025, con cui il Comune di Sgurgola ha disposto il divieto di sosta e transito di mezzi pesanti sulla strada comunale di via Rio Vivo, con l’effetto di impedire alla ricorrente l’avvio dei lavori di realizzazione della SRB NIN2067, prevista nel PNRR per la copertura con nuove SRB della rete 5G nelle aree c. d. a fallimento di mercato; - di ogni atto ad essa presupposto.

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vietava la sosta e il transito dei mezzi pesanti, superiori a 6,5 tonnellate, sulla strada comunale di via Rio Vivo, impedendo l’accesso al cantiere per la realizzazione di una stazione radio base 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, in forma integrata, l’eccesso di potere per sviamento della funzione. L’atto era stato adottato immediatamente dopo l’instaurazione del precedente giudizio relativo al silenzio-assenso formatosi sull’istanza di realizzazione della stazione radio base e dopo l’ordinanza cautelare che aveva riconosciuto il fumus del diritto a eseguire l’intervento; tale diritto è stato poi confermato dalla sentenza di merito. La ricorrente ha contestato che il divieto, pur formalmente motivato con esigenze di sicurezza stradale, con le precarie condizioni del manto e con l’impossibilità di procedere in tempi brevi alla messa in sicurezza, fosse in realtà diretto a impedire l’avvio dei lavori. Ha inoltre evidenziato che il Comune non aveva ottenuto il contributo pubblico del MIT prospettato quale presupposto dell’intervento di riparazione della strada. Il Comune ha sostenuto l’urgenza della misura, richiamando una segnalazione di cittadini risalente all’inizio del 2024, la partecipazione alla procedura per il finanziamento e la necessità di prevenire responsabilità risarcitorie. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione del principio di proporzionalità, poiché il divieto era indefinito e precludeva definitivamente il transito dell’unica tipologia di mezzi idonea a trasportare i materiali, sull’unica strada di accesso al cantiere, impedendo il rispetto dei tempi del Piano Italia 5G.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Il Collegio ha esaminato unitariamente le censure, ritenendole tutte dirette a dimostrare lo sviamento della funzione. Ha rilevato che le ragioni formalmente poste a fondamento dell’atto erano generiche, formulate mediante clausole di stile e, in parte, smentite dai fatti: il Comune non aveva ottenuto il contributo MIT per la messa in sicurezza della strada, mentre la segnalazione dei cittadini, risalente a circa un anno prima, lamentava disagi connessi all’usura del manto e non una situazione di pericolo imminente. La motivazione non risultava quindi sorretta da un’istruttoria concreta e adeguata. Lo sviamento è stato desunto dalla convergenza di più elementi: la tempistica dell’ordinanza, adottata subito dopo il giudizio e l’ordinanza cautelare favorevoli alla società; il contenuto, diretto a vietare proprio il transito dei mezzi necessari ai lavori; l’effetto pratico, consistente nell’impedire l’unico accesso al cantiere; e l’assenza di presupposti concreti a sostegno delle esigenze di sicurezza dichiarate. Il TAR ha inoltre ravvisato la violazione della proporzionalità. Un divieto di circolazione che incide sull’unica via di accesso e impedisce l’esercizio di un’attività già assentita richiede una rigorosa istruttoria e una motivazione specifica, oltre alla verifica trifasica di idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura. Tale verifica era stata omessa e il Comune non aveva adeguatamente bilanciato la sicurezza stradale con il diritto della società a realizzare l’infrastruttura 5G, collegata a un interesse pubblico primario. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori e alla restituzione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero, mentre sono state dichiarate non ripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Il giudice richiama la disposizione quale fondamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza per la realizzazione della stazione radio base, titolo assentivo tacito riconosciuto prima in sede cautelare e poi con sentenza di merito.

  • principio di proporzionalità

    idoneità, necessarietà e adeguatezza

    Le limitazioni alla circolazione devono essere precedute da un’istruttoria trifasica che verifichi l’idoneità della misura rispetto allo scopo, la necessarietà rispetto all’assenza di alternative meno restrittive e l’adeguatezza mediante un bilanciamento tollerabile degli interessi.

Massime di principio

  • Un provvedimento comunale che limita la circolazione dei mezzi pesanti è illegittimo per sviamento quando le ragioni di sicurezza formalmente indicate siano generiche o smentite dai fatti e la misura, per tempistica, contenuto ed effetti, risulti concretamente diretta a impedire l’esercizio di un’attività già assentita.
  • Le esigenze di sicurezza stradale poste a fondamento di un divieto di circolazione devono essere concrete, attuali e adeguatamente documentate già nella fase istruttoria; non sono sufficienti il richiamo generico all’incolumità pubblica, alle precarie condizioni del manto stradale o a una segnalazione risalente nel tempo priva di evidenza di pericolo imminente.
  • Quando una limitazione della circolazione incide sull’unica via di accesso a un fondo o a un cantiere e impedisce un’attività imprenditoriale autorizzata, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e offrire una motivazione rigorose, verificando in concreto idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura.
  • Nell’esercizio del potere di regolazione della circolazione, la discrezionalità amministrativa non esclude il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza dell’istruttoria e coerenza tra motivazione formale e finalità effettivamente perseguita.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.