Sentenza n. 16765/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, previa la concessione delle più idonee misure cautelari, di: - Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384, pubblicata nel BUR della Regione Lazio n. 25 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto: "Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2021” (doc. 1) e per quanto occorrere possa - e di ogni atto e/o provvedimento richiamato dalla Determinazione del Direttore Regionale “Ad Interim” della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio, del 13 marzo 2023, n. G03384
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendola rituale e tempestiva rispetto all'udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non vi è stata decisione sul merito delle censure contro la determinazione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle circostanze e dell'esito in rito.
Atto impugnato: Determinazione regionale del 13 marzo 2023, n. G03384, recante la definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili per le prestazioni ospedaliere ordinarie e connesse all'emergenza COVID nell'anno 2021, nonché gli atti richiamati
Esito
La controversia
La società gestrice di una struttura ospedaliera accreditata aveva proposto ricorso per l'annullamento della determinazione della Regione Lazio del 13 marzo 2023, n. G03384, e degli atti richiamati, chiedendo anche misure cautelari. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti. In udienza la ricorrente ha notificato alle controparti costituite un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto in proprio.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il Collegio, viste ritualità della rinuncia e sua tempestività rispetto all’udienza, reputa doversi dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c) CPA
La rinuncia al ricorso, se rituale e tempestiva rispetto all'udienza, determina l'estinzione del giudizio ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, comunicata tempestivamente rispetto all'udienza, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Come è indicizzato
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