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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo e alcune cartelle di pagamento, deducendo la mancata o irrituale notificazione delle cartelle, il conseguente decorso della prescrizione e ulteriori irregolarità formali. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi non dimostrato il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per difetto della seconda raccomandata. La CTR aveva confermato l'accoglimento. L'Agenzia della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, denunciando travisamento della prova da parte del giudice d'appello circa la ritualità della notifica delle cartelle indicate. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, perché il ricorrente non aveva allegato uno specifico pregiudizio immediato tra quelli oggi richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come novellato e successivamente riformulato, e perché l'estratto di ruolo è atto interno, non impugnabile di per sé in mancanza del concreto interesse ad agire.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'originaria impugnazione proposta dal contribuente contro l'estratto di ruolo e le cartelle. Ha compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando l'andamento dei gradi di merito, il rilievo officioso della questione pregiudiziale e il carattere sopravvenuto della disciplina applicata. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi accolto nei limiti della cassazione con declaratoria di inammissibilità della domanda introduttiva, in ragione della mancanza di interesse ad agire immediato nel giudizio di impugnazione dell'estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per asserito travisamento della prova, ma la decisione è stata definita su una questione pregiudiziale di inammissibilità dell'azione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma non decisivo rispetto all'esito

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notifica delle cartelle e al perfezionamento mediante seconda raccomandata

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    ritenuto applicabile ai processi pendenti; esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifici casi di pregiudizio concreto e attuale

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    norma introduttiva della modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione che ha recepito la novella sull'estratto di ruolo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato come norma fondante dell'interesse ad agire, necessario per proporre la domanda o resistere

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il principio di conversione del vizio in motivo di gravame e per la formazione del giudicato interno sui vizi processuali non riproposti

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base della decisione della Corte di cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità dell'originaria impugnazione

  • d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024

    richiamato come ius superveniens che ha riformulato il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, confermando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifici pregiudizi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo quanto al rito camerale e al mancato deposito di memorie

  • art. 3, Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute inammissibili dalla Corte costituzionale

  • art. 24, Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute inammissibili

  • art. 101, Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute inammissibili

  • art. 104, Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute inammissibili

  • art. 113, Cost.

    menzionato nelle questioni di legittimità costituzionale ritenute inammissibili

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione alle questioni di legittimità costituzionale, anche rispetto all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. n. 1 CEDU

  • art. 6 CEDU

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un atto interno, meramente ricognitivo e non impositivo; di regola non è autonomamente impugnabile perché non esprime di per sé una pretesa tributaria lesiva.
  • L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata o invalida è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico e attuale interesse ad agire, cioè un pregiudizio concreto rientrante nelle ipotesi previste dalla legge.
  • Nel processo tributario, che ha struttura impugnatoria, l'azione proposta solo per contestare in astratto l'inesistenza del credito, senza allegare un concreto bene della vita inciso, si risolve in un accertamento negativo improponibile.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio l'assenza di interesse ad agire anche in cassazione, trattandosi di vizio fondante che incide sulla stessa proponibilità della domanda.
  • Lo ius superveniens che disciplina l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti perché definisce l'interesse alla tutela immediata e non introduce una nuova pretesa sostanziale, ma specifica i casi in cui la tutela anticipata è consentita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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