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Sentenza

Sentenza n. 16172/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 12425/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 dicembre 2024. La sentenza, previa disapplicazione dei d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 per violazione delle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, aveva accertato il diritto della ricorrente alla Carta elettronica per la formazione, condannando il Ministero ad accreditarle 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato; il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che la sentenza civile è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme prescritte ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996; a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione. Il diritto alla prestazione riconosciuta dal giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Non concede allo stato la penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a un successivo giudizio su richiesta della parte. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e assegna un termine per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’azione esecutiva è accolta dopo che il titolo è stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.

    In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto alla Carta elettronica già riconosciuto dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine legale per l’adempimento, l’amministrazione deve eseguire la prestazione stabilita dal giudicato; i presupposti del diritto già riconosciuto non possono essere nuovamente sindacati.
  • Se il ricorrente allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sulla sua corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta sulla base dei principi in tema di onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora può essere negata allo stato quando il giudice non ravvisi i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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