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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04301/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni condomini presenti in assemblea per delega, della deliberazione del 9 dicembre 2011 con cui il condominio aveva ripartito tra i partecipanti le spese per lavori di manutenzione straordinaria relativi, in particolare, ai parapetti dei balconi. In primo grado gli impugnanti avevano chiesto di accertare la nullità o l’annullabilità della delibera, deducendo la violazione dell’art. 1123 c.c. perché le spese sarebbero state poste a loro carico per beni comuni e non per beni di proprietà esclusiva, e sostenendo altresì che la delibera fosse nulla per mancato raggiungimento dell’unanimità sui criteri di riparto. Il condominio aveva resistito affermando l’inammissibilità della domanda per mancata manifestazione di dissenso in assemblea e, nel merito, la correttezza del riparto, poiché i parapetti erano beni di proprietà esclusiva. Il Tribunale aveva annullato la delibera; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione dichiarando difetto di legittimazione attiva, rilevando che i ricorrenti avevano partecipato per delega e avevano approvato la delibera. In cassazione i condomini hanno articolato tre motivi: violazione degli artt. 1137 e 1123 c.c. per asserita nullità della delibera adottata a maggioranza sui criteri di riparto; omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che non vi fosse unanimità dei millesimi presenti; violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. per asserita necessità di autorizzazione assembleare dell’amministratore a resistere in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione e sulla validità della delibera, osservando che l’impugnazione delle delibere annullabili spetta ai soli condomini assenti, dissenzienti o astenuti, mentre i ricorrenti erano presenti tramite rappresentante e avevano votato a favore della delibera, approvata all’unanimità dei presenti. Ha inoltre confermato che la delibera non aveva inciso sui criteri generali di riparto previsti dalla legge o dalla convenzione, ma aveva soltanto ripartito in concreto le spese di un singolo intervento: perciò era una deliberazione meramente annullabile e soggetta al termine di decadenza dell’art. 1137 c.c., ormai inutilmente decorso. È stato così escluso anche l’omesso esame di un fatto decisivo, mentre è stata ribadita la legittimazione passiva del condominio in persona dell’amministratore senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre alle ulteriori sanzioni pecuniarie previste dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    regola la ripartizione delle spese condominiali; la sua violazione rileva solo nei limiti in cui la delibera alteri i criteri legali o convenzionali di riparto, mentre la mera applicazione concreta a un intervento specifico rende la delibera annullabile.

  • art. 1137 c.c.

    l’impugnazione delle delibere annullabili spetta ai soli condomini assenti, dissenzienti o astenuti ed è soggetta a termine di decadenza; nel caso concreto tale termine era rimasto inutilmente decorso.

  • art. 1130 c.c.

    non richiede, per la resistenza in giudizio del condominio in una controversia su delibere assembleari, una previa autorizzazione assembleare specifica dell’amministratore.

  • art. 1131 c.c.

    il condominio è legittimato passivamente in persona dell’amministratore senza necessità di previa autorizzazione assembleare per resistere alla lite.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso sulla base della proposta del consigliere delegato.

  • art. 93, co. 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori in favore della parte controricorrente, secondo quanto disposto nella decisione.

  • art. 96 co. 3 c.p.c.

    ha giustificato la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della controparte a titolo sanzionatorio.

  • art. 96 co. 4 c.p.c.

    ha giustificato l’ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    ha fondato l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel condominio, la legittimazione ad impugnare una delibera annullabile spetta soltanto ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti; chi abbia partecipato e votato a favore non è legittimato a proporre l’impugnazione.
  • Il condominio è validamente rappresentato in giudizio dall’amministratore nelle controversie aventi ad oggetto delibere assembleari, senza che occorra una preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo diversa previsione normativa o statutaria.
  • È nulla la delibera condominiale che, a maggioranza, stabilisce o modifica in via generale e per il futuro i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese; è invece soltanto annullabile la delibera che si limita a ripartire in concreto una specifica spesa secondo criteri applicativi discussi o contestati.
  • Quando una deliberazione è meramente annullabile, l’impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c.; decorso tale termine, la contestazione non è più proponibile.
  • L’omesso esame di un fatto è decisivo solo se quel fatto, ove considerato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia; non è decisivo quando la decisione si fonda su una diversa ragione assorbente, come il difetto di legittimazione o la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullitàGiudicato

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