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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3603 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva annullato la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. La contestazione riguardava l'importazione dal Venezuela di lamiere e nastri di leghe di alluminio accompagnati da certificati di origine FORM AA non conformi al modello FORM A previsto dall'Unione europea e recanti un timbro difforme da quello registrato nello "Specimen Management System" della Commissione europea. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente escluso che le difformità relative all'origine della merce potessero rientrare nell'art. 303 T.U.L.D., limitando la norma alle sole difformità di qualità, quantità e valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che l'origine della merce rientra nel concetto di "qualità" ai fini dell'art. 303 T.U.L.D. e che la sanzione può applicarsi a ogni difformità o falsità riguardante gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine. È stata inoltre ritenuta irrilevante la buona fede o l'ignoranza dell'importatore circa le irregolarità del certificato di origine.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 303

    La sanzione riguarda le difformità relative agli elementi essenziali della dichiarazione doganale, tra cui qualità, quantità, valore e origine della merce.

    La Corte interpreta estensivamente il riferimento alla qualità della merce, ritenendo che esso comprenda anche l'origine. L'art. 303 si applica quindi alle difformità o falsità della dichiarazione doganale relative all'origine, senza ricorrere a un'interpretazione analogica vietata.

  • Codice di procedura civile, art. 295

    La richiesta di sospensione del giudizio è stata respinta perché i procedimenti indicati come pregiudicanti erano già stati definiti.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre specificamente i fatti rilevanti della causa; la Corte ha esaminato il motivo dell'Agenzia ritenendolo fondato.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    La produzione in cassazione di documenti nuovi, come una sentenza passata in giudicato, è soggetta a limiti. Nel caso concreto il giudicato era anteriore alla conclusione dei gradi di merito e non poteva essere utilizzato nei termini prospettati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    I motivi e le questioni non accolti o assorbiti devono essere specificamente riproposti in appello; la mancata indicazione puntuale della loro riproposizione ne preclude l'esame.

  • Codice civile, art. 1306

    La disciplina del giudicato nei rapporti tra coobbligati solidali non ha consentito, nel caso concreto, di far valere la sentenza riguardante la società coobbligata.

  • Corte di giustizia CE, sentenza 17 luglio 1997, causa C-97/95

    L'Unione europea non deve sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori che incidano sulla riscossione dei dazi; tali rischi rientrano nell'attività commerciale dell'importatore.

Massime di principio

  • Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può essere ricompresa nel concetto di qualità previsto dall'art. 303 T.U.L.D.
  • Certificati di origine falsi, irregolari o non conformi ai modelli e ai timbri ufficiali possono comportare sanzioni e il recupero dei dazi, anche quando l'importatore dichiari di aver agito in buona fede.
  • L'importatore sopporta il rischio commerciale delle irregolarità dei propri fornitori e deve adottare adeguati controlli e strumenti contrattuali per prevenire o trasferire tale rischio.
  • L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando rimane all'interno del significato possibile della disposizione; ciò che è vietato è l'applicazione analogica a casi non ricompresi nella norma.
  • In sede di appello e di cassazione, le questioni assorbite devono essere riproposte in modo puntuale, indicando quando e come siano state dedotte, altrimenti possono considerarsi precluse.

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