Cassazione Penale, Sentenza n. 37420/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. fra due sentenze di applicazione della pena con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) emesse da giudici diversi. Il GIP ha rigettato la richiesta ritenendo mancanti elementi concreti del medesimo disegno criminoso e riconducendo i fatti a una tendenza alla reiterazione criminosa. In cassazione il ricorrente ha censurato l'inosservanza/erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e la motivazione illogica e contraddittoria, deducendo identità di finalità lucrativa, continuità temporale e ruolo soggettivo analogo nelle condotte.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per inammissibilità dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Motivazione: entrambe le sentenze sono state pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pertanto si applica lo schema speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; il ricorrente tuttavia non ha previamente investito il Pubblico Ministero della richiesta e non è stato rispettato il procedimento negoziale previsto dall'art. 188, rendendo l'istanza inammissibile. L'inammissibilità è vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile; il provvedimento adottato su domanda inammissibile va annullato ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d) c.p.p. La Corte precisa inoltre che, quando i reati oggetto sono stati giudicati con patteggiamento, il giudice dell'esecuzione è vincolato allo schema dell'art. 188 e non può autonomamente sostituire la valutazione prevista dall'art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma generale che disciplina il riconoscimento della continuazione fra più reati; applicabile in via ordinaria ma, quando le sentenze provengono da patteggiamenti, l'applicazione è modulata dallo schema speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.
art. 81 cod. pen.
Regola la determinazione della pena complessiva per concorso di reati; la Corte ricorda che il solo rispetto dei limiti dell'art. 81 non è sufficiente quando tutte le sentenze sono frutto di patteggiamento, dovendo altresì rispettarsi i limiti previsti dall'art. 444 c.p.p. e la procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti produce un effetto premiale intangibile che richiede attenzione speciale in fase di esecuzione e nell'eventuale riconoscimento della continuazione.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Norma chiave: stabilisce lo schema procedurale obbligatorio per le richieste di cumulazione dei benefici tra più sentenze di patteggiamento; richiede il preventivo coinvolgimento del Pubblico Ministero con formale consenso o dissenso su una pena determinata entro i limiti dell'art. 444; la sua inosservanza rende inammissibile la domanda di continuazione.
art. 620, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti non consentiti dalla legge; applicata per l'eliminazione dell'ordinanza resa su istanza inammissibile.
art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento alla diversa ipotesi di unificazione parziale; citata per distinguere i profili applicativi rispetto al caso della totalità dei reati giudicati con patteggiamento.
Massime di principio
- Quando le sentenze da unificare derivano da patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) è obbligatorio rispettare lo schema dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: la richiesta deve essere previamente sottoposta al Pubblico Ministero per il suo consenso o dissenso formale su una pena determinata nei limiti previsti.
- Se la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. non è stata seguita, la domanda di riconoscimento della continuazione è inammissibile; tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio e comporta l'annullamento del provvedimento adottato sulla domanda.
- Il giudice dell'esecuzione non può esercitare liberamente i poteri valutativi di cui all'art. 671 c.p.p. per modificare la pena negoziata fra le parti quando tutte le sentenze provengono da patteggiamenti; l'intervento è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 188 disp. att.
- La conformità della pena complessiva ai limiti dell'art. 81 c.p. non basta a superare il divieto di cumulare automaticamente i benefici del patteggiamento: occorre anche che la pena complessiva sia compatibile con il limite premiale del patteggiamento (art. 444) e che vi sia la procedura negoziale o il dissenso ingiustificato del P.M.
- In fase esecutiva, se si intende riproporre validamente la richiesta di continuazione fra sentenze di patteggiamento, occorre ripresentare l'istanza conformemente all'art. 188 disp. att., coinvolgendo preventivamente il Pubblico Ministero e rispettando i limiti di pena stabiliti.
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