Sentenza del 29/03/2022 n. 10027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativi a compravendita di aree a favore della società acquirente (G. di Ga.Gi. e C. S.r.L.) per un futuro intervento urbanistico. La CTR aveva ritenuto invalida e disapplicabile la convenzione attuativa dell'accordo di programma (per presunto difetto di legittimazione del soggetto attuatore/proprietario) e aveva inoltre ritenuto che il contratto di compravendita non si fosse perfezionato per l'esistenza di una condizione sospensiva ulteriormente vincolata alla stipula di un atto ricognitivo mai intervenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha respinto la censura sulla mancata riunione dei gravami (primo motivo) ritenendo l'omissione non suscettibile di nullità in assenza di concreto pregiudizio; ha però accolto il secondo motivo perché la CTR ha errato nel disapplicare la convenzione attuativa, essendo questa non il diretto presupposto dell'imposizione tributaria; ha accolto il quinto motivo ritenendo che la clausola che subordinava il pagamento/efficacia dell'atto a un atto di verifica convocato dall'acquirente costituiva una condizione meramente potestativa ai sensi del D.P.R. 131/1986 art.27 comma 3 e quindi ininfluente ai fini fiscali (contratto assoggettabile a imposta proporzionale). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto i ricorsi originari dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato i contribuenti in solido al pagamento delle spese di cassazione (Euro 10.100,00 più spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile
La mancata riunione di impugnazioni contro la stessa sentenza (art. 335) è censurabile ma non determina automaticamente nullità quando non è dimostrato un concreto pregiudizio; richiamato il principio secondo cui l'inosservanza non è di per sé sanzionata con nullità se le impugnazioni sono state comunque esaminate unitariamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 49; art. 2, comma 3; art. 7, comma 5; art. 19
Riconosciuto il potere del giudice tributario di conoscere incidentemente e disapplicare atti amministrativi investiti dalle censure dedotte nel giudizio tributario (art.19); tuttavia la disapplicazione è ammessa solo se l'atto amministrativo costituisce presupposto diretto della pretesa impositiva; se non è presupposto diretto, la disapplicazione nel giudizio tributario non può essere utilizzata per eliminare cause esterne alla sfera fiscale.
Legge 20 marzo 1865 n. 2248
Fornisce il fondamento storico del potere di disapplicare atti amministrativi nel processo: il giudice può disapplicare atti illegittimi che costituiscano presupposto dell'imposizione, ma l'esercizio di tale potere è vincolato al rapporto di causalità con l'atto impositivo.
D.P.R. n. 131 del 1986
art. 27, comma 3 (e comma 4); art. 38
Art.27 comma 3: non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva le vendite soggette a condizione meramente potestativa dell'acquirente; pertanto clausole che rimettano all'iniziativa unilaterale dell'acquirente non sospendono l'efficacia ai fini fiscali e rendono l'atto soggetto a imposta proporzionale. Distinzione tra comma 3 (condizione potestativa dell'acquirente, rilevante per la qualificazione fiscale) e comma 4 (condizione potestativa del venditore, che rileva civilisticamente).
Codice Civile
artt. 1355, 1362, 1363, 1218, 1355
Richiamati i principi in tema di condizione sospensiva e nullità: la condizione meramente potestativa può incidere sulla validità e sugli effetti del negozio; art.1355 richiamato per la nullità del negozio subordinato alla mera volontà del venditore/obbligato.
Codice di Procedura Civile / altri
art. 116 c.p.c.; art. 938 c.c.
Richiamati in relazione alla rilevanza di pronunce anteriori (giudice del merito) sul trasferimento, ma la Corte ha ritenuto assorbite tali doglianze dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- La disapplicazione incidentale di un atto amministrativo nel processo tributario è ammessa solo se l'atto è causa diretta e presupposto dell'atto impositivo: se l'illegittimità dell'atto non elimina la causa che impedisce il verificarsi di una condizione civilistica, la disapplicazione non è strumento idoneo a risolvere il profilo fiscale.
- La mancata riunione di impugnazioni contro la stessa sentenza non determina automaticamente nullità o annullamento dell'atto impugnato: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa per farne derivare effetti sanctionatori in Cassazione.
- Le clausole contrattuali che subordinano l'efficacia dell'atto alla mera iniziativa o volontà dell'acquirente (atto di verifica convocato dall'acquirente, obbligo unilaterale di promuovere l'atto) assumono carattere di condizione meramente potestativa; ai sensi del D.P.R. 131/1986 art.27 comma 3 tali clausole non producono sospensione rilevante ai fini fiscali e l'atto è soggetto a imposta in misura proporzionale.
- Quando la pretesa fiscale deriva dall'effettivo perfezionamento di un contratto soggetto a condizioni sospensive, il giudice deve verificare se le condizioni impediscono realmente il trasferimento: se una condizione è soltanto potestativa e ininfluente ai fini fiscali, l'atto è comunque considerato perfezionato per l'imposizione.
- Il giudice tributario può conoscere e disapplicare atti amministrativi anche d'ufficio, ma solo nei limiti in cui tali atti siano stati effettivamente dedotti come presupposto dall'impugnazione e siano direttamente rilevanti per la pretesa impositiva.
- Nel valutare imposte su trasferimenti immobiliari collegati a piani urbanistici o accordi di programma, va sempre accertato il nesso di causalità tra atto amministrativo e perfezionamento negoziale: l'assenza di tale nesso fa propendere per la legittimità dell'imposizione.
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