Sentenza del 07/02/2019 n. 3628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso tributario, presentato oltre il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. Aveva chiesto la rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c., sostenendo che l'impedimento del proprio difensore, affetto da lombalgia con prognosi di sette giorni, avesse reso impossibile il tempestivo perfezionamento della procedura. La CTR aveva ritenuto l'infermità non sufficientemente grave e aveva osservato che l'adempimento avrebbe potuto essere delegato ad altro soggetto.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dalla L. n. 225 del 2016, versando quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha attestato la regolarità del pagamento e il perfezionamento della definizione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario, compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22
La norma disciplina il termine decadenziale e le modalità di proposizione del ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo l'applicabilità di specifici istituti di rimessione in termini.
Artt. 153 e 294 c.p.c.
Sono state invocate dalla contribuente per ottenere la rimessione in termini a causa dell'impedimento del difensore. La CTR ha escluso che la patologia documentata fosse sufficientemente grave e impeditiva, rilevando inoltre la possibilità di delegare l'adempimento.
L. n. 225 del 2016
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata mediante il pagamento dell'importo dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Il mancato rispetto dei termini decadenziali nel processo tributario comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso; la rimessione in termini richiede la prova di un impedimento oggettivo, grave e non imputabile.
- L'impedimento del difensore non è automaticamente sufficiente a giustificare la rimessione in termini, soprattutto quando l'attività processuale può essere compiuta o delegata da altro professionista.
- La definizione agevolata della lite, se regolarmente perfezionata con il pagamento previsto dalla legge, rende inutile la prosecuzione del giudizio e comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- In caso di definizione agevolata, l'esito pratico può risultare favorevole al contribuente anche senza una pronuncia nel merito sulla legittimità dell'accertamento o sull'originaria ammissibilità del ricorso.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il processo si estingue per una definizione sopravvenuta della controversia, senza una formale soccombenza nel merito.
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