Sentenza n. 9622/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento di revoca del visto per motivi di studio, tipo ‘D’, n. ITA046287393, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data non nota ma comunicato implicitamente a seguito del provvedimento di respingimento alla frontiera del 03.04.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del visto d’ingresso per motivi di studio, comunicata implicitamente mediante il respingimento alla frontiera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del visto per motivi di studio, adottata dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi e comunicata implicitamente in occasione del respingimento alla frontiera del 3 aprile 2026. Il TAR ha rilevato d’ufficio il difetto di valido mandato ad litem. La procura speciale, datata 6 aprile 2026, risultava apparentemente autenticata dal difensore in Italia, ma la ricorrente, secondo quanto emergeva dal ricorso, si trovava all’estero, essendo stata respinta alla frontiera tre giorni prima. Il giudice ha quindi ritenuto che la procura fosse stata sottoscritta nel Paese di residenza e successivamente trasmessa al difensore italiano, il quale non aveva potuto accertare l’identità della sottoscrittrice né verificare l’apposizione della firma in sua presenza. È stata pertanto contestata la ritualità dell’autenticazione ai sensi dell’art. 2703 c.c. e dell’art. 83 c.p.c., con conseguente mancanza di una valida procura speciale, inesistenza della rappresentanza processuale, carenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura e nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a. Il giudice ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante l’art. 182 c.p.c., richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità della revoca del visto. Ha ritenuto che la procura speciale dovesse rispettare la disciplina processuale italiana, anche se rilasciata all’estero, e che l’autenticazione richiedesse l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale o del soggetto autenticante nei casi consentiti. Poiché tali elementi non risultavano verificabili e la ricorrente non si trovava in Italia alla data della procura, l’autenticazione del difensore è stata considerata non rituale. La mancanza di una valida procura ha impedito di riferire al ricorrente l’attività processuale svolta dal difensore e ha determinato l’invalidità dell’atto introduttivo. Il giudice ha escluso la possibilità di sanare il vizio in applicazione dell’art. 182 c.p.c., ritenendo che tale disposizione non costituisca un principio generale applicabile al processo amministrativo e che la sanatoria possa eludere i termini decadenziali propri del rito amministrativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria richiamata.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il giudice ne ricava l’applicazione della legge processuale italiana alla procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia, anche quando la procura sia stata rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo; l’autenticazione deve essere rituale.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione presuppone sia l’accertamento dell’identità del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del soggetto autenticante.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto processuale ostativo alla decisione di merito può essere rilevato d’ufficio e conduce a una pronuncia di rito.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La carenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di valida procura determina la nullità dell’atto introduttivo e l’inammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti l’avviso della possibile definizione della controversia sulla questione rilevata d’ufficio.
art. 182 c.p.c.
La disposizione sulla sanatoria dei difetti di rappresentanza e assistenza non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare il vizio rilevato.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
la previsione di cui all'art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Nel processo amministrativo la procura inizialmente nulla o inesistente non è sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., anche per la necessità di preservare i termini decadenziali e la stabilità delle situazioni giuridiche pubblicistiche.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti utilizzata in Italia è soggetta alla disciplina processuale italiana anche se sottoscritta all’estero.
- L’autenticazione della procura speciale richiede che siano desumibili l’identificazione del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del soggetto autenticante; la mera attestazione formale della sottoscrizione non è sufficiente quando gli elementi del caso concreto indicano che la firma è stata apposta altrove.
- La mancanza di una valida procura speciale impedisce di riferire al ricorrente l’attività processuale compiuta dal difensore e determina la carenza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore validamente munito di mandato.
- Nel processo amministrativo, il difetto di valida procura che comporta l’inesistenza della rappresentanza processuale non può essere sanato mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non costituisce un principio generale applicabile al rito amministrativo.
- Il ricorso amministrativo privo di una valida procura speciale e, conseguentemente, della riferibilità dell’atto introduttivo alla parte è inammissibile e non consente l’esame del merito della controversia.
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