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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11698/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'esecuzione per canoni di locazione: P.R.G. ottenne ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sui canoni dovuti da Galante per un immobile del debitore Rajic; successivamente era pendente una procedura esecutiva immobiliare sul medesimo immobile. Galante, dopo aver iniziato a pagare al custode (IVG) su autorizzazione del giudice dell'esecuzione immobiliare (ordinanza 6.7.2017), fu intimata da P.R.G. a pagare i canoni e propose opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo l'esistenza di fatti sopravvenuti: la conoscenza della procedura immobiliare e l'ordinanza 6.7.2017 che autorizzava il custode a richiedere i canoni. Il Tribunale e la Corte d'appello accolsero l'opposizione e condannarono P.R.G. per lite temeraria; P.R.G. ricorse in Cassazione.

La decisione

La Cassazione ha analizzato l'interazione fra esecuzione presso terzi e esecuzione immobiliare: ha confermato che, di regola, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è irretrattabile se non tempestivamente impugnata e che la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. può essere revocata solo entro l'udienza decisoria (giurisprudenza consolidata). Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del 6.7.2017 del giudice dell'esecuzione immobiliare (autorizzazione al custode di riscuotere i canoni) costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a fondare l'opposizione ex art. 615 c.p.c., perché ha modificato la situazione giuridica e la titolarità rispetto a quanto disposto dall'ordinanza ex art. 553. In tal senso la decisione di merito (rigetto dell'appello di P.R.G. e accoglimento dell'opposizione di Galante) è stata ritenuta corretta, con rettifica della motivazione su alcuni punti. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso sul secondo motivo: la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non era giustificata; la sentenza impugnata è cassata limitatamente a tale statuizione e la Corte dichiara l'insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 96, comma 3. Le spese del grado di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione ex art.553 costituisce titolo esecutivo giudiziale irretrattabile se non tempestivamente impugnata; essa opera la sostituzione ope iudicis del creditore nel rapporto obbligatorio e dà vita a autonoma vicenda esecutiva

  • art. 547 c.p.c.

    La dichiarazione di quantità del terzo può essere revocata se affetta da errore non imputabile al terzo, ma la revoca deve intervenire entro l'udienza in cui il giudice decide o si riserva; oltre tale termine la dichiarazione è ormai efficace per l'ordinanza di assegnazione

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione può fondarsi su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare del 6.7.2017 fosse un fatto sopravvenuto idoneo a sostentare l'opposizione

  • art. 617 c.p.c.

    Consente l'opposizione formale contro l'ordinanza di assegnazione: può essere esercitata quando la dichiarazione del terzo è stata revocata tempestivamente ma il giudice ha comunque emesso l'ordinanza senza tenerne conto

  • art. 2912 c.c.

    Il pignoramento sull'immobile si estende ai frutti (canoni): i canoni rientrano nella massa attiva dell'esecuzione immobiliare e non possono essere liberamente sottratti al concorso dei creditori senza le opportune procedure

  • art. 493 c.p.c.

    Prevede la riunione parziale dei procedimenti esecutivi avanti al giudice dell'esecuzione immobiliare; in caso di esecuzioni multiple su beni parzialmente coincidenti il giudice dell'esecuzione immobiliare ha ruolo di coordinamento

  • art. 483 c.p.c.

    Norme sul cumulo dei mezzi di espropriazione che indicano il potere del giudice dell'esecuzione immobiliare di limitare l'espropriazione a un mezzo determinato, segnalando il ruolo di coordinamento del giudice immobiliare

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Sanziona le parti per lite temeraria con condanna alle spese ulteriori; la Corte ha ritenuto che la condanna a carico di P.R.G. non fosse giustificata perché l'azione non manifestava dolo o colpa grave

  • art. 687 c.p.c.

    Strumento del sequestro liberatorio utile al terzo che rischi il doppio pagamento: mezzo alternativo e consigliabile per chi è destinatario di pretese concorrenti

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. è, di regola, irretrattabile se non tempestivamente impugnata: la revoca della dichiarazione del terzo deve avvenire entro l'udienza decisoria per incidere sull'assegnazione
  • La semplice conoscenza successiva da parte del terzo di una procedura immobiliare preesistente non costituisce di per sé un rimedio che annulli automaticamente l'ordinanza di assegnazione; occorre valutare se sia intervenuto un provvedimento giudiziale successivo che modifichi la titolarità della massa
  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare che autorizzi il custode a riscuotere i canoni può configurarsi come fatto sopravvenuto idoneo a fondare opposizione all'esecuzione basata su titolo formato in altra procedura
  • In presenza di esecuzioni concorrenti su beni parzialmente coincidenti il secondo pignoramento si configura come intervento: il coordinamento e la possibile riunione dei procedimenti spettano, di norma, al giudice dell'esecuzione immobiliare
  • Il creditore che ritiene lesi i propri diritti da provvedimenti assunti in altra procedura deve attivare tempestivamente gli strumenti previsti (opposizione formale ex art. 617, interventi nei procedimenti, o sequestro liberatorio ex art. 687) per non perdere i rimedi
  • La condanna per lite temeraria richiede elemento di dolo o colpa grave: l'impugnazione giudiziaria di posizioni giuridiche controverse non è automaticamente temeraria se fondata su argomentazioni giuridiche plausibili
  • Per evitare il rischio del doppio pagamento il terzo che riceve pretese da più soggetti dovrebbe valutare il ricorso a misure conservative (sequestro liberatorio) e attivare tempestivamente le azioni processuali più idonee

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