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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dal danno denunciato da alcuni proprietari di unità immobiliari site accanto a un fabbricato di proprietà comunale, danneggiate dopo lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile del Comune. Gli attori avevano chiesto il risarcimento sostenendo che i lavori pubblici avessero alterato l'equilibrio statico delle loro costruzioni; il Comune aveva chiamato in causa l'impresa appaltatrice, che a sua volta aveva chiamato il direttore dei lavori e una compagnia assicuratrice. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva accolto i gravami e condannato in solido Comune, impresa e direttore dei lavori al risarcimento, con riparto di responsabilità 70% Comune e 30% danneggiati per una sopraelevazione eseguita senza rispetto della normativa antisismica. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: nullità della c.t.u. svolta in appello per mancata concessione del termine per osservazioni ex art. 195 c.p.c.; insussistenza del diritto al risarcimento perché l'immobile degli attori sarebbe abusivo; erronea valutazione del nesso causale e della prova, con mancato rilievo dell'inidoneità statica preesistente dell'edificio; erronea attribuzione di responsabilità solidale al Comune, dovendosi invece applicare la disciplina dell'appalto privato; erronea condanna alle spese nonostante il concorso di colpa dei danneggiati. L'architetto direttore dei lavori ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per essere stato condannato senza domanda espressa nei suoi confronti; omesso rilievo del giudicato interno sull'illegittimità della sopraelevazione; insussistenza del nesso causale e della risarcibilità del danno in presenza di costruzione abusiva; erronea valutazione delle prove sulla legittimazione attiva dei coniugi acquirenti. L'impresa appaltatrice, con ricorso incidentale, ha sostanzialmente riproposto le stesse censure, insistendo sull'efficacia assorbente della violazione antisismica da parte dei danneggiati per escludere la propria responsabilità. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto, quanto alla c.t.u., che il termine per le osservazioni ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità se la parte ha potuto far valere le contestazioni nel corso del giudizio; quanto ai motivi sul danno da immobile abusivo, ha affermato che la corte di merito non aveva accertato la totale illiceità della costruzione né era stata proposta una domanda riconvenzionale in tal senso, ma aveva solo considerato la sopraelevazione non conforme alla normativa antisismica ai fini del concorso di colpa, ripartendo il danno in misura 70/30. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio e ha confermato la responsabilità del Comune negli appalti pubblici in ragione dei poteri di ingerenza e controllo della stazione appaltante. Ha poi ribadito che, quando il convenuto chiama in causa un terzo come corresponsabile del fatto dannoso, la domanda risarcitoria dell'attore si estende automaticamente al terzo anche senza espressa domanda, mentre la legittimazione attiva dei coniugi acquirenti è stata confermata in base all'accertamento di fatto che i danni alla loro porzione si erano manifestati dopo l'acquisto. È stata quindi confermata la condanna solidale di Comune, impresa e direttore dei lavori e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune, il ricorso incidentale del direttore dei lavori e il ricorso incidentale adesivo dell'impresa appaltatrice, confermando integralmente la sentenza d'appello che aveva condannato in solido Comune, impresa e direttore dei lavori al risarcimento dei danni a favore dei proprietari danneggiati. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.c.

    il termine per le osservazioni alla consulenza tecnica ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; la sua omissione non comporta nullità se la parte può comunque contestare la consulenza nel corso del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la domanda risarcitoria, in presenza di chiamata del terzo come corresponsabile, si intende estesa anche a quest'ultimo; non vi è ultrapetizione se il giudice considera la corresponsabilità già introdotta nel processo.

  • art. 107 c.p.c.

    la chiamata in causa del terzo disposta nel giudizio ha consentito di estendere il thema decidendum ai soggetti ritenuti corresponsabili del danno.

  • art. 2051 c.c.

    la Corte richiama la responsabilità del committente pubblico quale responsabile verso i terzi per i danni causati dall'opera eseguita, in ragione dei poteri di ingerenza e controllo sull'appalto pubblico.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana resta configurabile per i danni causalmente ricollegati ai lavori eseguiti e alle omissioni imputabili ai soggetti coinvolti.

  • art. 2055 c.c.

    la pluralità di condotte causalmente concorrenti può fondare una responsabilità solidale tra Comune, appaltatore e direttore dei lavori.

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile va determinato in relazione alle conseguenze causalmente imputabili alle condotte illecite o colpose accertate.

  • art. 1662 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di controllo sull'esecuzione dell'appalto e di responsabilità connessa alle irregolarità dei lavori.

  • art. 2049 c.c.

    citato nel ricorso del Comune, ma non posto a base della decisione come norma dirimente.

  • art. 874 c.c.

    invocato per le costruzioni in aderenza, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto rispetto alla disciplina antisismica e all'accertamento causale.

  • art. 876 c.c.

    citato insieme alle norme sulle costruzioni in aderenza, senza che la Corte ne abbia fondato la decisione.

  • art. 884 c.c.

    citato nel ricorso del Comune, ma non assunto come ratio decidendi.

  • art. 1127 c.c.

    ritenuto inapplicabile perché non era provata l'esistenza di un condominio; il divieto di sopraelevazione non assumeva rilievo decisivo nel caso.

  • art. 91 c.p.c.

    la prevalente soccombenza giustifica la condanna alle spese anche se vi sia un parziale concorso di colpa della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    non sussisteva obbligo di compensazione parziale delle spese in presenza di prevalente soccombenza dei ricorrenti.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi sull'asserito giudicato interno e sulla portata devolutiva dell'appello, ma le censure sono state disattese.

  • art. 346 c.p.c.

    citato nel motivo del direttore dei lavori sul mancato appello specifico; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno sul punto.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione del principio della domanda, ma non ritenuto violato.

  • art. 115 c.p.c.

    le doglianze che miravano a una diversa valutazione delle prove sono state considerate inammissibili in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ribadito che si trattava di valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro di motivazione, ma non è stato ravvisato alcun vizio motivazionale decisivo.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuali della consulenza tecnica e della relativa sanatoria.

  • art. 157 c.p.c.

    le nullità relative del procedimento di consulenza devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti si sanano.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 9 L. 25 novembre 1962, n. 1684

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla normativa antisismica e alla pretesa inalienabilità/irrisarcibilità del bene abusivo, ma non accolto come argomento decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che contestano l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La mancata concessione del termine per le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio non determina nullità quando il termine ha funzione ordinatoria e la parte ha comunque potuto contestare la relazione nel corso del processo.
  • In materia di appalto pubblico, la stazione appaltante può rispondere verso i terzi dei danni causati dall'opera eseguita, in ragione dei poteri di ingerenza, controllo e direzione che conserva sull'esecuzione dei lavori.
  • Quando più condotte concorrono causalmente a produrre il danno, il giudice può ripartire la responsabilità in misura percentuale tra i diversi corresponsabili e tra questi e il danneggiato, senza che la presenza di un abuso edilizio comporti automaticamente l'azzeramento del diritto al risarcimento.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il convenuto originario si estende automaticamente al terzo chiamato come corresponsabile del fatto dannoso, anche in mancanza di un'espressa domanda dell'attore, se la chiamata non è una mera garanzia ma riguarda la responsabilità per il medesimo illecito.
  • Il direttore dei lavori risponde se omette la diligenza tecnica qualificata richiesta dal ruolo, compreso il controllo della conformità dell'opera al progetto, alle regole tecniche e agli accorgimenti idonei a prevenire difetti costruttivi.
  • La condanna alle spese segue il criterio della prevalente soccombenza anche se la parte vittoriosa sia stata ritenuta parzialmente corresponsabile del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniProprietàVizi dell'immobileContratto di appalto
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti realiImmobiliareContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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