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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38748/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione (n. 20061T006870000) per maggior valore di un immobile a Terracina ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, contestando la valutazione dell'Ufficio che aveva considerato il terreno divenuto edificabile per effetto di una variante al PRG non ancora approvata. Dopo esiti negativi in primo e secondo grado, i venditori hanno proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di cassazione, la società acquirente G.M.S. S.a.S. ha perfezionato la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018), pagando la prima rata e depositando la relativa domanda, chiedendo l'estinzione del giudizio; i venditori hanno chiesto che gli effetti della definizione si estendessero anche a loro in quanto coobbligati

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere perché la definizione agevolata perfezionata dalla società acquirente determina automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti dei coobbligati venditori, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119/2018. Non risultando notificato alcun diniego di definizione nei confronti della G.M.S. S.a.S., l'estinzione è stata accolta. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, conformemente al principio richiamato dalla Corte (richiamo a Cass. n. 21826/2020)

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 - art. 6, comma 10

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020

    Stabilisce la sospensione del processo se l'interessato richiede e deposita domanda e primo versamento entro i termini previsti; disciplina la fase procedurale della definizione agevolata

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 - art. 6, comma 12

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia...

    Regola gli effetti del diniego della definizione e i termini per impugnazione; assicura tutela nel caso di rifiuto dell'agevolazione

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 - art. 6, comma 13

    In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente...

    Prevede l'estinzione del processo per mancata trattazione entro i termini stabiliti, con conseguente chiusura della controversia

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 - art. 6, comma 14

    La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente

    Principio chiave: la definizione agevolata effettuata da un coobbligato estingue la controversia anche nei confronti degli altri coobbligati

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2017 (richiamata dalla prassi e dalla circolare n. 6 del 2019)

    Chiarisce che la regolare definizione da parte di uno degli interessati in controversie con pluralità di soggetti comporta l'automatica estinzione anche per gli altri cointeressati; usata dalla Corte per confermare l'interpretazione normativa

  • Cassazione civile, sez. trib., sentenza n. 21826 del 2020

    Precedente richiamato secondo cui la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali che restano a carico della parte che le ha anticipate, non liquidabili dal giudice che dichiara l'estinzione

Massime di principio

  • La definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 perfezionata da uno dei coobbligati estingue la controversia anche per tutti gli altri coobbligati; pertanto il pagamento e la regolare istanza di uno solo dei soggetti coinvolti può cessare il processo per tutti
  • Per ottenere l'effetto estintivo è necessario che la definizione sia perfezionata regolarmente (domanda e versamento della prima rata nei termini) e che non sia stato notificato un diniego nei termini stabiliti; l'assenza di diniego consolida l'estinzione
  • In presenza di pluralità di soggetti interessati, verificare sempre se uno di essi ha aderito alla definizione agevolata e produrre la documentazione (istanza, quietanza di pagamento) in giudizio per chiedere l'estensione degli effetti
  • Le spese processuali dell'azione estinta restano a carico di chi le ha anticipate; il giudice che dichiara l'estinzione non le liquida se la definizione le comprende
  • Se è stato notificato un diniego della definizione, è possibile impugnarlo nei termini previsti; pertanto, la presenza di un diniego modifica la strategia difensiva e processuale

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