Cassazione Penale, Sentenza n. 10969/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e detenzione per la vendita di beni contraffatti (art. 474, comma 2, c.p.), deducendo: nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per aver notificato prima al difensore e poi (tardivamente) all'imputato; nullità del decreto di citazione per genericità dell'imputazione; vizi di motivazione (inesplicata non credibilità della versione difensiva, mancata motivazione sulla configurabilità dell'art. 474 c.p., mancata considerazione del cosiddetto "falso grossolano", errata qualificazione nel reato di cui all'art. 712 c.p. invece che 648 c.p.); erroneo diniego della conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria (art. 20‑bis c.p.); mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi, rendendo irrevocabile la condanna di Diouf per i reati contestati. Ha però accolto parzialmente il ricorso sul punto relativo al rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (art. 20‑bis c.p.), ritenendo la motivazione carente in ordine alla valutazione della capacità di conversione e degli importi giornalieri previsti dalla normativa vigente; ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Tutti gli altri motivi (notifica, genericità dell'imputazione, vizi di motivazione complessivi, esclusione di art. 131‑bis, riclassificazione in art. 712) sono stati ritenuti manifestamente infondati e respinti.
Norme richiamate
La sentenza conferma che l'elemento soggettivo della ricettazione può desumersi dall'omessa o non credibile indicazione della provenienza dei beni; la mancata spiegazione attendibile della provenienza giustifica la qualificazione per ricettazione.
La detenzione per la vendita di accessori contraffatti è stata ritenuta configurata sulla base del numero, della tipologia dei beni e della modalità di detenzione per la vendita, anche se l'imputazione non indicava i marchi specifici.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione al difensore ex art. 161, comma 4 è ammessa ma, se effettuata in inversione cronologica rispetto alla notifica al domicilio dell'imputato, costituisce irregolarità sanabile (nullità relativa) e non automaticamente nullità assoluta ex art. 179, quando l'imputato abbia comunque avuto conoscenza effettiva dell'atto.
La nullità assoluta per vizio di notificazione ricorre solo in caso di omissione della notificazione ovvero forma evidentemente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; non si applica quando si tratta di violazioni meramente formali delle modalità esecutive.
Le irregolarità nelle modalità di notificazione possono essere sanate secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza e non comportano automaticamente l'annullamento quando l'imputato ha comunque avuto conoscenza dell'atto.
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello ... applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024
La Corte ha rilevato che il termine dei 40 giorni non si applica agli atti di impugnazione depositati prima del 1/7/2024 (quindi non applicabile al caso di specie).
Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non coincide automaticamente con la non punibilità ex art. 131‑bis; quest'ultima richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e delle condizioni personali ai sensi dell'art. 133 c.p., e la Corte ha ritenuto non sussistenti quegli elementi per escludere la punibilità.
La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria richiede motivazione specifica sulla compatibilità economica dell'imputato e sulla misura di conversione: la Corte ha ritenuto carente la valutazione della Corte territoriale su questo punto e ha disposto il rinvio.
La richiesta di riclassificazione nel delitto di cui all'art. 712 è stata respinta perché il giudice ha ritenuto provato l'elemento soggettivo della ricettazione; la prova del dolo può essere desunta dalla mancata spiegazione della provenienza dei beni.
La Corte richiama che il valore giornaliero di conversione per la pena pecuniaria varia in una forbice da 5 a 2.500 euro, elemento che deve essere considerato nella valutazione della reale possibilità di conversione per soggetti con limitate disponibilità economiche.
Massime di principio
- La notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., seppur effettuata prima del tentativo di notificazione all'imputato, costituisce in linea generale un'irregolarità sanabile (nullità relativa) e non sempre determina nullità assoluta: per ottenere annullamento bisogna dimostrare l'omessa conoscenza effettiva dell'atto o sollevare tempestivamente l'eccezione.
- La genericità dell'imputazione non è di per sé causa di nullità se l'imputato, in fase istruttoria, ha comunque conosciuto con sufficiente precisione i fatti contestati e ha potuto esercitare la difesa; rilevante è la concreta possibilità di difendersi, non la pedissequa elencazione di ogni dettaglio formale nel decreto di citazione.
- La valutazione della credibilità delle prove e delle versioni difensive è sostanzialmente di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è adeguata; le affermazioni di non credibilità devono però essere supportate da ragioni specifiche nella motivazione.
- Per ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla mancata o non credibile indicazione della provenienza della cosa: l'assenza di una spiegazione plausibile può suffragare il dolo di ricettazione.
- Il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 4) non implica automaticamente la non punibilità ex art. 131‑bis: quest'ultima richiede una valutazione autonoma e complessiva delle modalità della condotta e delle condizioni personali dell'imputato.
- Nel decidere sulla sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria il giudice deve motivare specificamente l'indice di conversione ipotizzato (alla luce della forbice prevista dalla legge) e verificare concretamente la capacità materiale dell'imputato ad assolvere la pena pecuniaria, prima di declarne l'incompatibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10882/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10883/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10885/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10886/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10887/2025 del 19/03/2025
- Sentenza penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10888/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →