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Ordinanza

Ordinanza n. 2774/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ingiunzione al pagamento di oneri di urbanizzazione di cui alla nota notificata il 17 novembre 2025

Giustizia amministrativa202601529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione al pagamento di oneri di urbanizzazione notificata il 17 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa costruttrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ingiunzione con cui Roma Capitale le ha richiesto il pagamento di oneri di urbanizzazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso né consente di ricostruire puntualmente i vizi dedotti. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione documentati chiarimenti sullo stato di esecuzione e sul valore, alla data del 9 marzo 2021, delle opere relative al V stralcio degli interventi di urbanizzazione primaria a scomputo inerenti al piano di zona B41 – Settecamini Casal Bianco, nonché sul valore delle opere relative al VI stralcio dei medesimi interventi.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico di Roma Capitale, ordinando il deposito, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione illustrativa contenente i chiarimenti documentati richiesti. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Nelle more, per mantenere integra la situazione controversa, il TAR ha sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione impugnata. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare; il giudice ha disposto acquisizioni istruttorie e, nelle more della decisione, ha sospeso l'esecuzione dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando la valutazione della domanda richiede chiarimenti documentati sull'esecuzione e sul valore economico delle opere oggetto della pretesa amministrativa, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria a carico dell'amministrazione, assegnando un termine perentorio per il deposito di una relazione documentata.
  • Quando l'esame della domanda cautelare non può essere definito immediatamente e occorre preservare l'utilità concreta della tutela giurisdizionale, il giudice può sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto impugnato fino alla successiva camera di consiglio, mantenendo integra la situazione controversa.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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