Sentenza del 30/05/2018 n. 2474 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni - Riferibilità alla persona giuridica - Schermo fittizio - Beneficiario della frode - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deroga al principio di riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica non è stata ritenuta applicabile. La mera contestazione della natura fittizia della società non era sufficiente: occorreva provare che il ricorrente fosse il reale beneficiario della frode e l'effettivo soggetto cui imputare il rapporto tributario. Non essendo stata fornita tale prova, la pretesa sanzionatoria nei confronti del ricorrente è risultata infondata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie a una persona fisica, nonostante il principio generale secondo cui le sanzioni sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica che ha commesso la violazione. Tale principio può essere superato quando la società costituisca un mero schermo fittizio e il soggetto individuato sia l'effettivo centro di imputazione del rapporto tributario, nonché il beneficiario della frode. Nel caso concreto, tuttavia, i verificatori non avevano dimostrato che il ricorrente fosse l'effettivo beneficiario della frode.
Norme richiamate
Principio di riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica
Le sanzioni tributarie devono essere imputate alla società che ha commesso la violazione, salvo che essa sia un soggetto meramente fittizio utilizzato come schermo.
Deroga per società quale schermo fittizio
La responsabilità può ricadere sulla persona fisica quando sia provato che la società è priva di effettiva autonomia e che la persona fisica costituisce il reale centro di imputazione del rapporto tributario e il beneficiario della frode.
Massime di principio
- La semplice partecipazione, rappresentanza o gestione di una società non rende automaticamente la persona fisica responsabile delle sanzioni tributarie dovute dalla società.
- Per superare la separazione tra società e persona fisica, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente che la società sia un mero schermo fittizio.
- Non basta provare l'inesistenza o l'irregolarità della società: occorre individuare e dimostrare chi sia il reale beneficiario della frode e l'effettivo centro di imputazione del rapporto tributario.
- In assenza di una prova specifica del beneficio personale e del ruolo sostanziale nella frode, le sanzioni devono restare riferite alla persona giuridica.
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