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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a maggiore IRPEG per l'anno 1993. La CTR aveva ritenuto necessario convenire in giudizio anche il concessionario della riscossione, poiché alcune contestazioni riguardavano vizi della cartella, quali la tardività della notifica e l'omessa indicazione della data di esecutività del ruolo. La società ha contestato, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio finanziario, la validità e tempestività della notifica, l'assenza di contraddittorio preventivo, la riduzione di crediti d'imposta maturati in precedenti periodi e la debenza del tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario e non è l'unico soggetto legittimato passivamente quando le contestazioni riguardano vizi del ruolo, che è formato dall'ente impositore e semplicemente notificato dal concessionario. L'Agenzia delle Entrate era quindi legittimata a partecipare al giudizio e la declaratoria di inammissibilità era errata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza esame nel merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, sulla cui base era stata emessa la cartella relativa alla maggiore IRPEG.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2

    La notificazione della cartella da parte del concessionario non determina necessariamente un litisconsorzio tra concessionario ed ente impositore. L'ente impositore resta legittimato passivo per i vizi del ruolo e per le contestazioni riferibili alla pretesa tributaria.

  • L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 1

    La CTR aveva ritenuto, ma senza esame definitivo da parte della Cassazione, che il ruolo fosse stato emesso e iscritto legittimamente nei confronti della società incorporata e nei termini previsti.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Era stato invocato per denunciare l'insufficiente o contraddittoria motivazione su ulteriori questioni, ma tali doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

  • Cass. Sezioni Unite n. 16412/2007

    Principio richiamato: il concessionario svolge, di regola, una funzione di notifica e non risponde dei vizi propri del ruolo formato dall'ente impositore.

Massime di principio

  • Quando si contesta il contenuto, la formazione, la legittimità o la tempestività del ruolo e della pretesa tributaria, il soggetto normalmente legittimato passivo è l'ente impositore, non esclusivamente il concessionario della riscossione.
  • Il concessionario è principalmente responsabile dei vizi propri dell'attività di riscossione o notificazione a esso direttamente imputabili; la sua presenza in giudizio non esclude quella dell'ente impositore.
  • La mancata citazione del concessionario non rende automaticamente inammissibile il ricorso contro l'ente impositore, soprattutto quando le censure riguardano il rapporto tributario e non soltanto la materiale notificazione della cartella.
  • L'accoglimento di una questione processuale sulla legittimazione può comportare la cassazione con rinvio, lasciando al giudice di merito l'esame delle contestazioni sostanziali, come decadenza, notifica, crediti d'imposta e debenza del tributo.
  • In casi analoghi è opportuno distinguere con precisione tra vizi propri della cartella o della notifica e vizi del ruolo o della pretesa fiscale, individuando e convenendo in giudizio il soggetto competente per ciascuna contestazione.

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