Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 16/2021

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie

Normativa regionaleL.R. Sardegna 16/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio 2021 e il pluriennale 2021-2023 della Regione Sardegna, rideterminando fondo di cassa, residui, saldo 2020, disavanzo e variazioni di spesa/entrata. Introduce inoltre modifiche su garanzie/fideiussioni e sui requisiti per vantaggi economici, ma la disciplina sui benefici è sospesa fino alla fine dell’emergenza Covid-19.

Assestamento del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Sardegna, con modifiche a norme finanziarie e su provvidenze

Assestamento del bilancio 2021 e interventi finanziari della Regione Sardegna

La legge regionale disciplina l’assestamento del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione autonoma della Sardegna, aggiornando i principali saldi di finanza pubblica e introducendo alcune modifiche a norme regionali in materia di spese, garanzie e concessione di vantaggi economici.

Aggiornamento dei saldi di bilancio e del risultato di amministrazione

La legge conferma e ridetermina i dati di chiusura dell’esercizio 2020, che costituiscono la base dell’assestamento 2021:

  • il fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è confermato in euro 1.432.078.437,83;
  • i residui attivi e passivi presunti del bilancio 2021 sono rideterminati in base ai dati definitivi del rendiconto 2020;
  • il risultato della gestione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 1.728.176.176,28;
  • le quote accantonate e vincolate applicabili alla competenza 2021 sono pari, rispettivamente, a euro 1.113.008.839,75 e euro 816.022.371,09;
  • per effetto di accantonamenti e vincoli, il risultato di amministrazione 2020 è rideterminato in disavanzo per euro 200.855.034,56.

Viene inoltre rideterminata la quota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, fissata in euro 12.362.362,63.

Copertura del disavanzo e gestione dell’indebitamento

La copertura del disavanzo da debito autorizzato e non contratto avviene mediante ricorso all’indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa e nei limiti dello stanziamento annuo degli oneri finanziari. L’onere finanziario annuale del debito, anche se contratto con erogazione multipla, trova copertura nella parte spesa del bilancio 2021-2023, missioni 50, programmi 01 e 02.

Variazioni al bilancio pluriennale 2021-2023

Lo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2021-2023 è modificato mediante le variazioni riportate negli allegati, conseguenti in particolare:

  • all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • all’effettivo disavanzo applicato al pluriennio;
  • agli effetti connessi a tali aggiornamenti.

Modifiche alla legge di stabilità 2021 e ad altre norme finanziarie

La legge interviene sulla legge regionale n. 4 del 2021 e su altre disposizioni regionali, in particolare in tema di sanità, garanzie e provvidenze economiche.

Per la parte sanità, viene rimodulato il rifinanziamento relativo ai sistemi informativi sanitari:

  • per il 2021, l’importo complessivo di euro 14.287.180 è sostituito da euro 6.157.180 su titolo 1 e euro 8.130.000 su titolo 2;
  • per il 2022 e il 2023, l’importo complessivo di euro 16.299.964 per ciascun anno è sostituito da euro 8.169.964 su titolo 1 e euro 8.130.000 su titolo 2.

È inoltre modificata la formulazione di una previsione di spesa annua, che da “non inferiore a euro 20.150.000” diventa “pari a euro 20.150.000”.

Disciplina delle garanzie e dei fideiussori

La legge riscrive le regole regionali sul comportamento delle amministrazioni del sistema Regione e delle società controllate/partecipate nei confronti dei soggetti che, in qualità di fideiussori, risultino inadempienti.

In sintesi:

  • nel caso di ritardo nel pagamento dell’importo garantito, dopo escussione con semplice richiesta scritta, le amministrazioni rifiutano ulteriori garanzie del medesimo soggetto per sei mesi dalla data di accertamento;
  • se l’inadempimento perdura, il rifiuto continua fino al soddisfacimento integrale del credito;
  • nel caso di mancato adempimento oltre il termine dell’ingiunzione di pagamento, il rifiuto di ulteriori garanzie opera per due anni dalla data di accertamento;
  • anche in questo caso, se il credito non è integralmente riscosso entro tale periodo, il rifiuto continua fino al completo pagamento.

Concessione di provvidenze, agevolazioni e vantaggi economici

La legge sostituisce integralmente la disciplina regionale sui vantaggi economici concessi dalle amministrazioni del sistema Regione e dalle loro società controllate e partecipate.

La concessione di benefici economici ex articolo 12 della legge n. 241 del 1990, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato o il legale rappresentante attesta che non risultino crediti regionali o delle società regionali, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o comunque non totalmente recuperati, salvo i crediti estinti per accordo transattivo o per disposizione normativa che ne preveda la rinuncia.

Restano rilevanti i crediti assistiti da titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

L’accesso ai benefici è consentito solo se il credito è stato integralmente soddisfatto:

  • prima dell’approvazione della graduatoria, nei procedimenti a graduatoria;
  • prima della richiesta, nei benefici erogati a sportello.

Le modalità di verifica delle dichiarazioni saranno definite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio.

Tuttavia, per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza Covid-19, l’efficacia di questa nuova disciplina è sospesa fino alla cessazione del periodo di emergenza pandemica.

Allegati di bilancio

La legge approva gli allegati tecnici dell’assestamento, che comprendono:

  • rideterminazione dei residui attivi e passivi;
  • prospetti delle variazioni di entrata e spesa;
  • nota integrativa;
  • dati assestati del bilancio triennale 2021-2023;
  • quadro generale riassuntivo;
  • prospetti sugli equilibri di bilancio, fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità e rispetto dei vincoli di indebitamento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS della Regione autonoma della Sardegna.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.