L.R. Sardegna 16/2021
Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio 2021 e il pluriennale 2021-2023 della Regione Sardegna, rideterminando fondo di cassa, residui, saldo 2020, disavanzo e variazioni di spesa/entrata. Introduce inoltre modifiche su garanzie/fideiussioni e sui requisiti per vantaggi economici, ma la disciplina sui benefici è sospesa fino alla fine dell’emergenza Covid-19.
Assestamento del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Sardegna, con modifiche a norme finanziarie e su provvidenze
Assestamento del bilancio 2021 e interventi finanziari della Regione Sardegna
La legge regionale disciplina l’assestamento del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione autonoma della Sardegna, aggiornando i principali saldi di finanza pubblica e introducendo alcune modifiche a norme regionali in materia di spese, garanzie e concessione di vantaggi economici.
Aggiornamento dei saldi di bilancio e del risultato di amministrazione
La legge conferma e ridetermina i dati di chiusura dell’esercizio 2020, che costituiscono la base dell’assestamento 2021:
- il fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è confermato in euro 1.432.078.437,83;
- i residui attivi e passivi presunti del bilancio 2021 sono rideterminati in base ai dati definitivi del rendiconto 2020;
- il risultato della gestione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 1.728.176.176,28;
- le quote accantonate e vincolate applicabili alla competenza 2021 sono pari, rispettivamente, a euro 1.113.008.839,75 e euro 816.022.371,09;
- per effetto di accantonamenti e vincoli, il risultato di amministrazione 2020 è rideterminato in disavanzo per euro 200.855.034,56.
Viene inoltre rideterminata la quota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, fissata in euro 12.362.362,63.
Copertura del disavanzo e gestione dell’indebitamento
La copertura del disavanzo da debito autorizzato e non contratto avviene mediante ricorso all’indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa e nei limiti dello stanziamento annuo degli oneri finanziari. L’onere finanziario annuale del debito, anche se contratto con erogazione multipla, trova copertura nella parte spesa del bilancio 2021-2023, missioni 50, programmi 01 e 02.
Variazioni al bilancio pluriennale 2021-2023
Lo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2021-2023 è modificato mediante le variazioni riportate negli allegati, conseguenti in particolare:
- all’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- all’effettivo disavanzo applicato al pluriennio;
- agli effetti connessi a tali aggiornamenti.
Modifiche alla legge di stabilità 2021 e ad altre norme finanziarie
La legge interviene sulla legge regionale n. 4 del 2021 e su altre disposizioni regionali, in particolare in tema di sanità, garanzie e provvidenze economiche.
Per la parte sanità, viene rimodulato il rifinanziamento relativo ai sistemi informativi sanitari:
- per il 2021, l’importo complessivo di euro 14.287.180 è sostituito da euro 6.157.180 su titolo 1 e euro 8.130.000 su titolo 2;
- per il 2022 e il 2023, l’importo complessivo di euro 16.299.964 per ciascun anno è sostituito da euro 8.169.964 su titolo 1 e euro 8.130.000 su titolo 2.
È inoltre modificata la formulazione di una previsione di spesa annua, che da “non inferiore a euro 20.150.000” diventa “pari a euro 20.150.000”.
Disciplina delle garanzie e dei fideiussori
La legge riscrive le regole regionali sul comportamento delle amministrazioni del sistema Regione e delle società controllate/partecipate nei confronti dei soggetti che, in qualità di fideiussori, risultino inadempienti.
In sintesi:
- nel caso di ritardo nel pagamento dell’importo garantito, dopo escussione con semplice richiesta scritta, le amministrazioni rifiutano ulteriori garanzie del medesimo soggetto per sei mesi dalla data di accertamento;
- se l’inadempimento perdura, il rifiuto continua fino al soddisfacimento integrale del credito;
- nel caso di mancato adempimento oltre il termine dell’ingiunzione di pagamento, il rifiuto di ulteriori garanzie opera per due anni dalla data di accertamento;
- anche in questo caso, se il credito non è integralmente riscosso entro tale periodo, il rifiuto continua fino al completo pagamento.
Concessione di provvidenze, agevolazioni e vantaggi economici
La legge sostituisce integralmente la disciplina regionale sui vantaggi economici concessi dalle amministrazioni del sistema Regione e dalle loro società controllate e partecipate.
La concessione di benefici economici ex articolo 12 della legge n. 241 del 1990, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva con cui l’interessato o il legale rappresentante attesta che non risultino crediti regionali o delle società regionali, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o comunque non totalmente recuperati, salvo i crediti estinti per accordo transattivo o per disposizione normativa che ne preveda la rinuncia.
Restano rilevanti i crediti assistiti da titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.
L’accesso ai benefici è consentito solo se il credito è stato integralmente soddisfatto:
- prima dell’approvazione della graduatoria, nei procedimenti a graduatoria;
- prima della richiesta, nei benefici erogati a sportello.
Le modalità di verifica delle dichiarazioni saranno definite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio.
Tuttavia, per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza Covid-19, l’efficacia di questa nuova disciplina è sospesa fino alla cessazione del periodo di emergenza pandemica.
Allegati di bilancio
La legge approva gli allegati tecnici dell’assestamento, che comprendono:
- rideterminazione dei residui attivi e passivi;
- prospetti delle variazioni di entrata e spesa;
- nota integrativa;
- dati assestati del bilancio triennale 2021-2023;
- quadro generale riassuntivo;
- prospetti sugli equilibri di bilancio, fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità e rispetto dei vincoli di indebitamento.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS della Regione autonoma della Sardegna.
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