L.R. Sardegna 13/2021
Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 13/2021 introduce l’“albergo nautico diffuso” tra le strutture ricettive e ne definisce requisiti, servizi minimi e obblighi gestionali, compresi registrazione presenze, comunicazioni di pubblica sicurezza e coperture assicurative. Entra in vigore il 22 giugno 2021, giorno di pubblicazione nel BURAS.
Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso e modifica della disciplina turistica regionale
Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso nella disciplina turistica sarda
La legge regionale della Sardegna n. 13 del 2021 interviene sulla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di turismo, inserendo una nuova tipologia di struttura ricettiva denominata “albergo nautico diffuso”. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Inquadramento della nuova struttura ricettiva
L’albergo nautico diffuso viene ricompreso tra le denominazioni delle strutture ricettive previste dalla normativa regionale. La sua introduzione consente di qualificare come attività ricettiva una forma organizzata di ospitalità svolta tramite unità da diporto, con una sede centrale per i servizi comuni.
Definizione e requisiti strutturali
La norma definisce l’albergo nautico diffuso come una struttura composta da:
- un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale, che offre servizi comuni;
- unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo a servizio dell’unità produttiva.
Il gestore deve avere la disponibilità delle unità da diporto in modo legittimo, organizzato e non occasionale. Le unità devono essere complete di mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza conformi alla legge e di un sistema di tracking, con tracciamento storico certificato per documentare il posizionamento delle singole unità.
Servizi obbligatori e caratteristiche delle unità
Le unità da diporto devono essere idonee al pernottamento e dotate almeno di:
- arredi;
- cucina;
- servizi igienici di bordo con acqua calda e doccia;
- contenitori per la raccolta delle acque reflue;
- adeguate strutture di collegamento per consentire lo scarico nei serbatoi del porto.
Nell’unità centralizzata devono essere garantiti almeno i seguenti servizi:
- accoglienza;
- registrazione;
- comunicazione telematica delle presenze a bordo;
- recapito del cliente;
- assistenza 24 ore su 24.
Devono inoltre essere effettuate la pulizia delle unità da diporto e il cambio della biancheria a ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori propri di una struttura ricettiva.
Modalità di gestione e rapporto con il cliente
L’attività deve essere esercitata in forma imprenditoriale. Le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti mediante contratti di locazione. L’imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell’approdo dove è ubicata l’unità produttiva che presta i servizi comuni.
Obblighi di registrazione, comunicazione e pubblica sicurezza
Il gestore ha l’obbligo di:
- registrare le presenze a bordo;
- comunicarle alla Questura ai sensi dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- trasmettere telematicamente le variazioni delle presenze, quando il conduttore le comunichi immediatamente al gestore.
La norma collega inoltre il sistema di tracciamento delle unità anche all’esigenza di documentare il posizionamento delle stesse e di consentire la gestione degli eventuali adempimenti connessi alla tassa di soggiorno, ferma restando la funzione sussidiaria e strumentale del gestore nell’esazione del tributo.
Copertura assicurativa
Per le strutture organizzate per l’esercizio dell’attività ricettiva, la legge integra l’obbligo assicurativo prevedendo che, per l’albergo nautico diffuso, l’assicurazione sia estesa al locatario e ai passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, secondo le disposizioni e i massimali previsti per la responsabilità civile.
Regime finanziario
La legge dichiara che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 22 giugno 2021, da tale data la disciplina è operativa.
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