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Legge

L.R. Sardegna 12/2021

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna

Normativa regionaleL.R. Sardegna 12/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’enoturismo in Sardegna: definisce finalità e attività comprese, individua i soggetti abilitati, i requisiti professionali e gli standard minimi di qualità, regola degustazioni e vendita di prodotti, istituisce un elenco regionale, prevede controlli e sanzioni. La SCIA è necessaria, ma per l’art. 2, co. 2, l’obbligo decorre solo dopo 180 giorni dalla pubblicazione.

Disciplina dell'enoturismo in Sardegna

Disciplina dell’enoturismo in Sardegna

La legge regionale disciplina l’attività enoturistica nel territorio della Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni vitivinicole locali, qualificare l’accoglienza e promuovere un turismo integrato con identità specifica. La disciplina riguarda sia l’avvio sia lo svolgimento delle attività, con requisiti, standard minimi, controlli e sanzioni.

Ambito di applicazione e nozione di enoturismo

Per enoturismo si intendono le attività formative, informative e di accoglienza connesse alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza dei servizi turistici integrati tra le diverse filiere. Sono comprese anche:

  • visite guidate a vigneti e cantine;
  • attività nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti della viticoltura;
  • iniziative didattiche, culturali e ricreative svolte in cantine e vigneti;
  • degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Soggetti che possono svolgere l’attività e avvio tramite SCIA

Possono esercitare l’enoturismo:

  • l’imprenditore agricolo, singolo o associato, che svolge vitivinicoltura;
  • le cantine, le cantine sociali cooperative e i relativi consorzi;
  • l’imprenditore turistico nell’esercizio del turismo rurale;
  • le imprese agroindustriali che trasformano o commercializzano prodotti vitivinicoli.

L’attività si avvia previa presentazione della SCIA allo SUAPE competente per territorio. Il modello semplificato della SCIA è approvato con decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

Requisiti professionali per svolgere l’enoturismo

È necessaria la presenza di almeno un addetto tra titolare, familiari coadiuvanti, soci, dipendenti o collaboratori esterni, purché abbia conoscenza del territorio e possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • attestato di frequenza con profitto di un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato alla competenza richiesta per l’IAP;
  • diploma o laurea in materie agrarie;
  • titolo di enologo;
  • esperienza di almeno 18 mesi in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività, documentata con autocertificazione;
  • attestato di frequenza di un corso di formazione sull’attività vitivinicola di almeno 50 ore;
  • attestato di master universitario di I o II livello in viticoltura, marketing delle produzioni enologiche, enologia o wine management;
  • diploma di sommelier, assaggiatore di vino o titolo equipollente.

Formazione e promozione pubblica

La Regione può organizzare, anche in collaborazione con enti di formazione agricola accreditati, associazioni di categoria, reti, “club di prodotto” e associazioni enoturistiche rappresentative, i corsi di formazione previsti per il personale. Inoltre sostiene lo sviluppo dell’enoturismo tramite studi, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Standard minimi di qualità e obblighi organizzativi

Gli operatori devono rispettare, oltre ai requisiti generali igienico-sanitari e di sicurezza, standard minimi di qualità che includono:

  • apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni a settimana, anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello visibile con dati dell’accoglienza, orari, tipologia del servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale multilingue con almeno sardo, italiano e inglese;
  • indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  • materiale informativo in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
  • informazione sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e sulle attrazioni del territorio;
  • spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza;
  • per la degustazione, uso di calici o bicchieri in vetro, cristallo o altro materiale idoneo, con esclusione della plastica se altera le proprietà organolettiche.

È inoltre obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i visitatori.

Degustazione e abbinamento con alimenti

La degustazione dei vini può essere accompagnata da prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati, pronti al consumo e conformi alla normativa igienico-sanitaria. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna, in particolare:

  • prodotti biologici, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
  • prodotti regionali certificati con marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
  • prodotti agroalimentari tradizionali iscritti nell’elenco nazionale.

Se la degustazione è svolta in ambito agrituristico, si applica la disciplina regionale sull’agriturismo. In ogni caso sono escluse le attività che configurano un servizio di ristorazione.

Elenco regionale degli operatori

È istituito presso gli assessorati regionali dell’agricoltura e del turismo l’elenco regionale degli operatori dell’enoturismo. L’iscrizione avviene a seguito della presentazione della SCIA allo SUAPE. La Giunta regionale, su proposta congiunta dei due assessori competenti, disciplina le modalità di inserimento nell’elenco. I dati dell’elenco possono essere comunicati e diffusi anche telematicamente a soggetti pubblici e privati.

Commercializzazione di prodotti e manufatti locali

Ai soggetti che svolgono enoturismo è consentita l’esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici, dell’artigianato e di manufatti locali, per favorire la diffusione della cultura, dei mestieri e delle tradizioni del territorio.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza spetta ai comuni, mentre la Regione effettua i controlli sui requisiti e sugli standard minimi di qualità. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’enoturismo senza SCIA: da 1.000 a 6.000 euro, con chiusura dell’attività e divieto di riprendere l’attività per 12 mesi;
  • violazione dei requisiti professionali: da 250 a 1.500 euro;
  • violazione degli standard minimi di qualità: da 250 a 1.500 euro.

Le sanzioni sono raddoppiate se la stessa violazione è commessa entro tre anni. Le sanzioni sono irrogate dal comune competente e i relativi proventi restano al comune.

Norma transitoria

Chi, alla data di entrata in vigore della legge, svolgeva già attività riconducibili all’enoturismo deve adeguarsi entro 12 mesi. In mancanza, l’attività non può essere esercitata.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge è attuata nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS, salvo la disposizione sulla SCIA di cui all’articolo 2, comma 2, che entra in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione.

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