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Legge

L.R. Sardegna 11/2021

Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica

Normativa regionaleL.R. Sardegna 11/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 11/2021 introduce: posti letto supplementari temporanei nelle strutture alberghiere su richiesta del cliente, la vendita di prodotti tipici e manufatti locali nelle strutture extra-alberghiere organizzate in forma d’impresa e negli agriturismi. Non prevede nuovi oneri regionali ed è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS, quindi dal 23 giugno 2021.

Modifiche alla disciplina di strutture alberghiere, extra-alberghiere e agriturismo in Sardegna

Modifiche alla disciplina turistica e agrituristica in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 11 del 21 giugno 2021 interviene su due testi regionali in materia di turismo e attività agrituristica. Amplia alcune facoltà operative delle strutture ricettive e consente, in determinati casi, la commercializzazione di prodotti locali.

Strutture ricettive alberghiere: posti letto supplementari temporanei

Per le strutture ricettive alberghiere disciplinate dalla legge regionale n. 16 del 2017, è consentito aggiungere in via temporanea posti letto supplementari, solo su richiesta del cliente e in deroga ai limiti dimensionali previsti dalla normativa di settore.

L’eccezione è finalizzata:

  • alla sistemazione dei minori al seguito;
  • oppure alla sistemazione di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Resta fermo l’obbligo di ripristinare il numero autorizzato dei posti letto al cambio del cliente, mediante rimozione dei letti aggiunti.

Strutture extra-alberghiere organizzate in forma d’impresa: vendita di prodotti locali

Per le strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d’impresa, la legge ricomprende nell’esercizio dell’attività ricettiva anche l’esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

La previsione amplia quindi le attività accessorie consentite a tali strutture, collegandole direttamente alla loro gestione imprenditoriale.

Agriturismo: esposizione e vendita di prodotti tipici e manufatti locali

La medesima apertura è introdotta anche nella disciplina dell’attività agrituristica: tra le attività connesse all’agriturismo è inserita l’esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

La norma coordina così l’offerta agrituristica con la valorizzazione commerciale delle produzioni e delle lavorazioni locali.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 22 giugno 2021, l’entrata in vigore decorre dal 23 giugno 2021.

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