L.R. Sardegna 10/2021
Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 1 del 1977, n. 26 del 1985, n. 32 del 1988, n. 31 del 1998, n. 7 del 2005, n. 3 del 2009 e n. 2 del 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza le strutture della Regione Sardegna: istituisce il Segretario generale, ridefinisce dipartimenti, direzioni e uffici, crea l’Avvocatura regionale e disciplina telelavoro/lavoro agile, uffici di gabinetto, Corpo forestale e scioglimento di due consorzi. Prevede norme transitorie, abrogazioni e oneri per il 2021-2023, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Riorganizzazione della Presidenza della Regione Sardegna e del sistema organizzativo regionale
Riorganizzazione della Presidenza e del sistema regionale in Sardegna
La legge interviene in modo organico sull’assetto amministrativo della Regione autonoma della Sardegna, rafforzando il coordinamento politico-amministrativo e ridefinendo strutture, competenze e incarichi dirigenziali. Introduce anche disposizioni transitorie, abrogazioni e coperture finanziarie con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Finalità generali e impianto organizzativo
Il provvedimento è finalizzato al rilancio delle attività di impulso politico, di coordinamento e di attuazione degli interventi intersettoriali della Giunta regionale, anche mediante la riorganizzazione della Presidenza, degli assessorati e delle strutture del sistema Regione. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna.
Segretario generale della Regione
È istituito il Segretariato generale della Regione, struttura dirigenziale generale posta alle dirette dipendenze del Segretario generale. Quest’ultimo è il vertice dell’assetto organizzativo e direzionale dell’amministrazione regionale, sovraordinato ai direttori generali, ed è responsabile dell’attuazione integrata degli indirizzi politici, della qualità dell’azione amministrativa, dell’efficienza gestionale e del funzionamento complessivo delle strutture.
Le principali funzioni comprendono:
- supporto alla definizione delle strategie regionali e raccordo tra organi di governo e direttori generali;
- coordinamento della programmazione gestionale e monitoraggio dell’attuazione di piani, programmi e progetti;
- promozione di protocolli procedurali uniformi tra dipartimenti e direzioni generali;
- gestione di conflitti di competenza e superamento di inerzie amministrative;
- proposta di riorganizzazioni interne e istruttoria per nomine dirigenziali;
- cura dei rapporti con UE e organismi internazionali nelle materie di competenza;
- predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Presidente e del Programma regionale di sviluppo.
Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e requisiti di elevata qualificazione professionale. L’incarico dura al massimo cinque anni e comunque non oltre la scadenza della legislatura; è fiduciario e revocabile in ogni momento. In caso di cessazione del Presidente, può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente; decorso tale termine, l’incarico si intende confermato.
È inoltre previsto un sostituto del Segretario generale nominato dal Presidente tra direttori di dipartimento o direttori generali del ruolo regionale; in mancanza, la supplenza spetta al direttore più anziano secondo l’età.
Strutture organizzative regionali: dipartimenti, direzioni, servizi e uffici speciali
La disciplina dell’organizzazione interna della Regione viene riformata in modo significativo.
Le strutture dell’amministrazione sono articolate in:
- dipartimenti;
- direzioni generali;
- servizi;
- unità di progetto;
- uffici speciali.
I dipartimenti sono strutture sovraordinate di attuazione dell’impulso politico, direzione, coordinamento e controllo delle direzioni generali afferenti ai rispettivi assessorati. Le direzioni generali sono strutture amministrative sovraordinate ai servizi e soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo dei dipartimenti.
Per gli interventi nelle materie intersettoriali possono essere istituiti fino a un massimo di tre dipartimenti coordinati dal Presidente della Regione, per il tramite del Segretario generale. I dipartimenti sono istituiti, modificati e soppressi con decreto del Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e personale; sono incardinati presso la Presidenza e a ciascuno è preposto un direttore.
Le unità di progetto sono istituite, modificate o soppresse con deliberazione della Giunta, che ne stabilisce criteri, modalità di funzionamento e composizione. Analogamente, gli uffici speciali sono istitutiti, modificati o soppressi con deliberazione della Giunta, che ne definisce criteri, modalità di funzionamento e composizione.
È introdotto anche il servizio studi regionale, presso la Presidenza, come ufficio di rango dirigenziale: svolge attività di studio, ricerca e documentazione a supporto dell’attività deliberativa e amministrativa della Giunta. La sua dotazione organica, articolazione e funzioni sono definite con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta.
Ai dipartimenti, direzioni generali, servizi e uffici speciali sono preposti dirigenti.
Dirigenza: incarichi, qualifiche e attribuzione delle funzioni
La legge amplia le fattispecie di funzioni dirigenziali e ridefinisce alcuni criteri di conferimento.
Sono considerate funzioni dirigenziali anche:
- la direzione delle unità di progetto;
- la direzione degli uffici speciali.
Per il conferimento delle funzioni di direttore di dipartimento, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, può nominare sia dirigenti del sistema Regione con almeno cinque anni di anzianità sia soggetti esterni in possesso dei requisiti di laurea e di comprovata esperienza dirigenziale o professionale, secondo criteri analiticamente indicati dalla norma. L’incarico dura al massimo cinque anni e non oltre la scadenza naturale della legislatura; in caso di cessazione del Presidente, può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente, altrimenti si intende confermato.
L’organizzazione, la dotazione organica, le funzioni e gli uffici di supporto dei dipartimenti sono stabiliti con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore di riferimento.
Per le funzioni dirigenziali attribuite al sistema Regione viene aumentata dal 10% al 20% la quota prevista dall’articolo 28, con precedenza per i servizi i cui direttori svolgono funzioni di “datore di lavoro” ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Telelavoro e lavoro agile
Viene introdotta una disciplina specifica del telelavoro e del lavoro agile per il personale del sistema Regione.
Le finalità dichiarate sono:
- migliore conciliazione tra tempi di lavoro e vita sociale/familiare;
- promozione degli strumenti digitali di comunicazione;
- adozione di modalità di lavoro innovative e flessibili;
- sviluppo di una cultura organizzativa orientata a progetti, obiettivi e risultati;
- integrazione lavorativa di soggetti con disabilità o altri impedimenti oggettivi, personali o familiari;
- riduzione del traffico da pendolarismo e delle fonti di inquinamento.
La prestazione di telelavoro è svolta presso il domicilio o altro luogo idoneo, fuori dalla sede abituale, con supporto tecnologico e nel rispetto delle norme su sicurezza e dati personali. Il lavoro agile è una modalità flessibile di lavoro subordinato senza vincoli precisi di orario e luogo, secondo gli accordi applicabili.
Possono accedervi tutti i dipendenti del sistema Regione, superato il periodo di prova, sia a tempo indeterminato sia determinato, anche part-time.
L’adesione non modifica status giuridico né natura del rapporto di lavoro; il dipendente resta assegnato al servizio originario e conserva, per quanto compatibili, diritti e obblighi. L’amministrazione deve garantire pari opportunità in progressioni di carriera, formazione, socializzazione e addestramento.
Resta ferma la disciplina ordinaria di ferie, malattia, maternità/paternità, aspettative e altri istituti contrattuali o legali, in quanto compatibili.
Il ricorso a telelavoro e lavoro agile avviene sulla base di un Piano approvato dalla Giunta, annuale o pluriennale, che indica le attività ammissibili, disciplina modalità e orari e assicura dotazioni, installazione, collaudo e manutenzione delle postazioni. Il piano può essere aggiornato o integrato in corso d’anno.
Avvocatura regionale della Sardegna
La legge istituisce l’Avvocatura regionale della Sardegna per la rappresentanza, difesa e consulenza legale dell’amministrazione regionale, in sostituzione della Direzione generale dell’area legale. È un ufficio autonomo e indipendente alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.
Le sue funzioni comprendono:
- tutela dei diritti e interessi dell’amministrazione;
- difesa in giudizio;
- formulazione di proposte alla Giunta sulla scelta se promuovere, resistere, abbandonare o conciliare giudizi;
- proposta di affidamento di incarichi a legali esterni, quando necessario;
- formulazione di pareri legali al Presidente, alla Giunta, agli Assessori e alle direzioni generali;
- parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia.
Il coordinatore dell’Avvocatura è un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni, scelto tra gli avvocati interni iscritti da almeno cinque anni o tra esterni con requisiti equivalenti e comprovata esperienza nelle pubbliche amministrazioni. È nominato per un massimo di cinque anni con decreto del Presidente, previa deliberazione della Giunta; nomina inoltre il vicario tra gli avvocati dipendenti.
La Giunta, su proposta del Presidente, individua il contingente organico e le posizioni professionali necessarie, iscrivendo gli avvocati in un apposito ruolo professionale. Gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale sono assegnati d’ufficio all’Avvocatura se in possesso dei requisiti richiesti.
Il rapporto di lavoro degli avvocati è disciplinato separatamente nell’ambito del contratto di comparto. Ad essi si applica anche la disciplina statale sui compensi professionali nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla norma statale e dalla Giunta regionale. L’esercizio della funzione è fondato su indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità; gli avvocati devono essere dipendenti regionali con rapporto organico, diretto ed esclusivo.
Nei casi consentiti dalla legge statale, la resistenza in giudizio può essere affidata anche a dirigenti e funzionari della direzione generale competente.
Uffici di gabinetto e ufficio stampa
La legge riorganizza gli uffici di gabinetto, in particolare quello del Presidente della Regione e quelli degli assessorati.
L’ufficio di gabinetto del Presidente assicura funzioni generali relative alla rappresentanza legale della Regione, assistenza diretta al Presidente e raccordo con gli organi istituzionali e politici. È articolato in:
- ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza;
- segreteria del Presidente;
- ufficio di staff tecnico;
- Comitato per la legislazione e l’amministrazione;
- ufficio del cerimoniale della Regione.
Sono previsti limiti numerici per il personale e gli esperti componenti delle singole articolazioni; il Capo di gabinetto è nominato e revocato dal Presidente con proprio decreto. I componenti dell’ufficio sono nominati con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta e hanno incarico fiduciario revocabile in ogni momento. Organizzazione, funzioni e compiti delle articolazioni sono stabiliti con decreto del Presidente previa deliberazione della Giunta.
Per gli uffici di gabinetto degli assessorati viene modificata la composizione, prevedendo in particolare un consulente per ciascuna direzione generale dell’assessorato e l’ampliamento del numero massimo di esperti.
Il Presidente può inoltre assegnare uno o più componenti dell’ufficio di gabinetto presso tutte le sedi di rappresentanza istituzionale nel territorio regionale e presso Roma e Bruxelles.
Quanto all’ufficio stampa e informazione del Presidente, viene previsto un capo ufficio e fino a dodici collaboratori, di cui fino a otto iscritti all’Ordine dei giornalisti e fino a quattro esperti in social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equivalenti. I collaboratori sono assunti a tempo determinato non superiore alla durata della legislatura; per i giornalisti si applica il relativo contratto, mentre per gli altri esperti il trattamento economico è determinato dalla Giunta.
È inoltre prevista una disciplina transitoria: dalla trentesima giornata successiva all’entrata in vigore della legge, l’ufficio stampa già costituito sulla base della normativa previgente è soppresso e i relativi contratti fiduciari sono risolti di diritto.
Consorzi “Satta” e studi universitari: scioglimento e fondazioni
La legge riforma il sistema dei consorzi per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro e per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale.
La Regione subentra ai consorzi nei poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. Con deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, sono individuati i beni e le risorse da trasferire alla Regione.
Sono costituite, su iniziativa della Regione quale socio fondatore, due fondazioni con le medesime finalità dei consorzi. Il Presidente provvede alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto previa deliberazione della Giunta. Lo statuto disciplina finalità, organi, composizione e funzionamento, nonché le eventuali partecipazioni al fondo patrimoniale da parte di altri soggetti.
La Regione contribuisce al fondo patrimoniale conferendo i beni e le risorse già appartenenti ai consorzi e trasferiti alla Regione. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione composto da:
- un rappresentante della Regione, presidente;
- il Sindaco di Nuoro;
- un rappresentante della Provincia di Nuoro;
- un rappresentante dell’Università di Cagliari;
- un rappresentante dell’Università di Sassari.
Il compenso complessivo del consiglio non può superare quello previsto per il commissario del rispettivo consorzio.
Sul piano transitorio, i consorzi sono sciolti dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 15 giorni decadono i commissari in carica ed è nominato per ciascun consorzio un commissario liquidatore e responsabile della costituzione delle fondazioni. Fino alla costituzione delle fondazioni resta fermo l’assetto organizzativo e amministrativo dei consorzi; i commissari assicurano la continuità delle funzioni e, entro sei mesi, trasmettono alla Giunta gli atti contabili, finanziari, patrimoniali e liquidatori necessari.
I commissari sono anche autorizzati a trasformare i consorzi in fondazioni nel rispetto del codice civile; entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti alla Giunta possono sottoscrivere atto costitutivo e statuto e compiere gli ulteriori atti necessari. Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto dagli organi competenti della Regione.
Il commissario del consorzio per la promozione degli studi universitari in carica alla data di entrata in vigore resta in funzione solo come commissario ad acta per i bandi POR wine e borghi.
Corpo forestale e vigilanza ambientale
La legge incardina la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale presso la Presidenza della Regione. Il Presidente può esercitare le relative funzioni anche mediante delega all’Assessore della difesa dell’ambiente.
In tutta la legge regionale n. 26 del 1985 ogni riferimento all’Assessore e all’Assessorato della difesa dell’ambiente deve intendersi riferito rispettivamente al Presidente e alla Presidenza della Regione. Inoltre, le risorse umane, tecniche e finanziarie relative al Corpo forestale sono trasferite alla Presidenza.
Viene anche modificata la quota del comma relativo alle competenze specifiche, portandola dal terzo al 40 per cento.
Disposizioni transitorie su dirigenti e personale
L’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; in mancanza di provvedimento, i direttori generali in carica si intendono confermati fino alla naturale scadenza del contratto.
Anche gli incarichi dei componenti degli uffici di gabinetto già nominati ai sensi della normativa previgente sono revocati, salvo diversa disposizione del Presidente o dell’Assessore entro 30 giorni; la regola non si applica ai componenti provenienti dalla magistratura collocati fuori ruolo, salvo diversa assegnazione ad altra funzione prevista dalla nuova disciplina.
È inoltre consentita la riassegnazione di personale a tempo indeterminato, compreso quello dirigenziale, in funzione delle esigenze di copertura delle dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per il personale. Il trattamento retributivo resta in capo all’amministrazione di provenienza, che riceve dalla destinazione il rimborso del solo trattamento accessorio. La Giunta definisce criteri e modalità della riassegnazione su proposta dell’Assessore competente in materia di personale.
Abrogazioni
Sono abrogate diverse disposizioni previgenti, tra cui:
- l’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 1977;
- il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988;
- il comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale n. 1 del 1990;
- l’articolo 13 bis della legge regionale n. 31 del 1998;
- il primo periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998;
- il comma 14 dell’articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006;
- alcune previsioni della legge regionale n. 24 del 2014;
- i commi da 1 a 14 dell’articolo 8 della legge regionale n. 40 del 2018.
Aspetti finanziari
Gli oneri complessivi sono valutati in 2.093.833 euro per il 2021 e in 3.589.428 euro annui dal 2022. Per gli anni 2021-2023 la copertura avviene mediante specifiche variazioni di bilancio; dal 2024 si provvede con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio regionale, a valere sulla missione 01, programmi 01 e 10, titolo 1.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
Valutazione di attualità normativa
L’atto conserva contenuti di impianto organizzativo ancora rilevanti per l’assetto amministrativo regionale, ma contiene anche una parte significativa di norme transitorie già esaurite e previsioni collegate alla legislatura 2021-2023. Non è quindi da considerarsi integralmente obsoleto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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