Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 14/2021

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni

Normativa regionaleL.R. Sardegna 14/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso l’assessorato competente il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura in Sardegna, ne definisce funzioni, composizione, durata e funzionamento, senza nuovi oneri per la finanza regionale. Abroga la legge regionale n. 14/1963 e altre disposizioni connesse. È vigente dal giorno della pubblicazione nel BURAS.

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura e abrogazione della disciplina previgente

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura

La legge regionale della Sardegna istituisce presso l’assessorato competente in materia di pesca e acquacoltura il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura. Il provvedimento disciplina finalità, composizione, funzionamento, durata e regime economico dell’organo, sostituendo la previgente normativa regionale in materia.

Funzioni e ruolo consultivo

Il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni volta che ne sia richiesto dagli organi della Regione. Può inoltre, di propria iniziativa, formulare voti e proposte rivolti allo sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura in Sardegna, sia nelle acque interne sia in quelle marittime, nonché suggerire interventi per la tutela e il ripristino del patrimonio ittico isolano.

Composizione e nomina

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura. La composizione è ampia e rappresentativa delle istituzioni, delle categorie economiche e del settore scientifico-tecnico. Ne fanno parte:

  • l’Assessore regionale competente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • il direttore pro tempore del servizio regionale competente, con funzioni di vicepresidente;
  • quattro esperti o studiosi in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse, di cui uno esperto in discipline giuridiche afferenti all’economia del mare;
  • sei componenti designati dagli assessorati regionali competenti in materia di industria, artigianato e commercio, ambiente, programmazione e bilancio, lavoro ed enti locali;
  • due componenti in rappresentanza delle direzioni marittime della Sardegna;
  • un componente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
  • un rappresentante per ciascuno dei sindacati dei lavoratori addetti alla pesca;
  • due componenti in rappresentanza degli artigiani e degli industriali operanti nella trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • due componenti in rappresentanza degli armatori della pesca;
  • tre componenti per i consorzi e le cooperative dei lavoratori della pesca marittima e tre per quelli della pesca interna operanti in Sardegna;
  • due componenti in rappresentanza delle aziende di piscicoltura e molluschicoltura;
  • un componente in rappresentanza delle aziende di pesca di corallo rosso;
  • un componente in rappresentanza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.

Designazioni e criteri di rappresentatività

I componenti indicati per le rappresentanze di categoria e sindacali sono scelti tra designazioni formulate in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e cooperative. Se le associazioni o organizzazioni superano il numero dei posti disponibili, la proposta tiene conto della loro rappresentatività.

Funzionamento, convocazione e deliberazioni

Il Comitato è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Partecipazione di esperti e amministrazioni

Su richiesta del presidente possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, altri esperti con specifica competenza sulle questioni trattate oppure rappresentanti della Presidenza della Regione, degli assessorati e delle agenzie regionali che non siano già membri di diritto del Comitato.

Durata dell’incarico e segreteria

Il Comitato dura in carica cinque anni e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla fine della legislatura regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal presidente del Comitato.

Regolamento interno e gratuità delle cariche

Alla prima riunione utile il presidente propone in votazione un regolamento per disciplinare il funzionamento e le modalità organizzative del Comitato, sul quale l’organo si esprime secondo le regole ordinarie di voto. I componenti svolgono l’incarico a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Aspetti finanziari

La legge esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Non sono quindi previsti stanziamenti aggiuntivi derivanti dall’istituzione del Comitato.

Abrogazioni e sostituzione della disciplina previgente

Sono espressamente abrogate:

  • la legge regionale 5 luglio 1963, n. 14, istitutiva del precedente Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca;
  • il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;
  • il comma 18 dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3;
  • la legge regionale 6 marzo 2020, n. 7, che aveva modificato la composizione del Comitato. La disciplina del 2021 sostituisce quindi integralmente il precedente assetto normativo regionale sul Comitato consultivo per la pesca.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.