Cassazione Penale, Sentenza n. 30806/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Macerata aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ad un imputato una pena di due mesi di reclusione, quale aumento per continuazione rispetto a una precedente sentenza irrevocabile ritenuta più grave, poi sostituita con 600 euro di multa. Il Procuratore generale ricorrente ha censurato la sentenza perché non indicava compiutamente l'entità della pena irrogata con la prima decisione e, soprattutto, perché dal casellario emergeva che la precedente pena finale, già determinata in sede di patteggiamento e poi ulteriormente rideterminata in executivis, superava il limite di un anno di pena detentiva previsto per la sostituzione pecuniaria dall'art. 53 l. n. 689 del 1981. Secondo il ricorrente, la pena detentiva applicata nel nuovo patteggiamento non poteva quindi essere sostituita con pena pecuniaria, essendo stata operata una sostituzione contra legem. La Procura generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale per il seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata. Ha ritenuto che il giudice della cognizione, nel riconoscere la continuazione tra il reato oggetto del nuovo patteggiamento e reati già coperti da sentenze irrevocabili di applicazione della pena, non possa rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio ormai coperto da giudicato, né utilizzare come pena-base una pena già superata e ulteriormente rideterminata in sede esecutiva. L'accordo tra le parti, così come ratificato dal giudice, è stato considerato invalido; le parti devono quindi essere rimesse nella possibilità di rinegoziare la decisione, in difetto della quale il giudizio dovrà proseguire nelle forme ordinarie.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice non può ratificare un accordo che conduca a una pena illegale.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
individua il reato oggetto del nuovo patteggiamento.
art. 53 l. n. 689 del 1981
fissa i limiti per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; ai fini del limite occorre considerare anche l'aumento per continuazione.
art. 81 c.p.
l'aumento per continuazione rileva nella determinazione della pena complessiva e dei limiti per la sostituzione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice non può ratificare un accordo che determini una pena illegale o comunque applicata in violazione dei limiti legali di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
- Quando si valuta la sostituibilità della pena ai sensi dell'art. 53 l. n. 689 del 1981, occorre considerare la pena complessiva risultante anche dagli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.
- Il giudice della cognizione, ove riconosca la continuazione con reati già definiti con sentenze irrevocabili di patteggiamento, non può modificare il trattamento sanzionatorio già coperto da giudicato per quei reati.
- Se l'accordo sulla pena risulta invalidato perché costruito su un presupposto sanzionatorio non più utilizzabile, le parti devono essere rimesse nella facoltà di rinegoziare; in mancanza, il processo prosegue nelle forme ordinarie.
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