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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32897/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il rimborso delle ritenute alla fonte operate da Wave Lenght s.r.l. (controllata italiana) sugli interessi corrisposti alla controllante olandese Cobalt B.V. L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente, sostenendo in particolare che: a) non si era formato un silenzio-rifiuto impugnabile per carenza della documentazione richiesta dall'art. 26-quater DPR 600/1973; b) la contribuente non aveva adempiuto all'onere probatorio di provare la qualifica di beneficiario effettivo, la sede della direzione effettiva e l'imposizione effettiva nei Paesi Bassi; c) la sentenza d'appello era carente e motivata in modo apparente e per relationem senza confrontarsi con i specifici motivi di gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia dichiarando la sentenza della CTR viziata da "motivazione apparente" e nullità per error in procedendo: la Corte ha ritenuto che la CTR si era limitata ad aderire alla motivazione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello e senza spiegare il proprio ragionamento. Perciò la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e con statuizione sulle spese di legittimità. Il ricorso incidentale proposto da Cobalt (sulla inammissibilità dell'appello e il passaggio in giudicato) è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure per violazione di norma e vizio di motivazione; utilizzati come base per la cassazione per motivazione apparente e falsa applicazione di norme di procedura civile

  • artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione al vizio motivazionale e ai doveri del giudice di indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano la decisione

  • art. 26-quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina la documentazione da produrre per ottenere agevolazioni su interessi (tassazione estera/beneficiario effettivo); la Corte ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato le osservazioni dell'Ufficio circa la mancata produzione di documentazione richiesta

  • art. 19, comma 1, lett. g) d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale tributaria richiamata nei motivi relativi alla sussistenza del silenzio-rifiuto e alla impugnabilità degli atti

  • Direttiva CE 3 giugno 2003, n. 49 (art. 1, comma 16)

    Riferimento normativo comunitario evocato in relazione alla disciplina sugli interessi e sul trattamento fiscale transfrontaliero; usata come parametro interpretativo delle norme interne

  • Convenzione Italia-Paesi Bassi (artt. 4 e 5) ratificata dalla legge 26 luglio 1993, n. 53

    Richiamata in relazione alla questione del "beneficiario effettivo" e della tassazione effettiva nei Paesi Bassi quale condizione per il trattamento fiscale agevolato

  • art. 16, comma 3 d.lgs. n. 546/1992

    Interpretato in tema di oneri di prova relativi alla notifica: se la notifica è effettuata tramite ufficiale giudiziario non è richiesto il deposito della ricevuta postale

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati dalla giurisprudenza citata per affermare che la CTR deve illustrare le censure di appello e motivare specificamente il rigetto, pena la nullità della sentenza per carenza motivazionale

  • art. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel ricorso incidentale in tema di inammissibilità dell'appello e del passaggio in giudicato, ma la Corte ha rigettato il ricorso incidentale sul merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nella parte finale della sentenza in ordine agli effetti processuali e contributivi relativi al giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione annulla le decisioni delle commissioni tributarie quando la motivazione è "apparente" o la corte d'appello si limita ad aderire pedissequamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specifici di appello; la mera adesione per relationem è insufficiente se non è accompagnata da un'esposizione anche sintetica delle ragioni della conferma
  • In materia di notifiche processuali, se l'atto è notificato tramite ufficiale giudiziario non è necessario il deposito della ricevuta postale per provare la tempestività della costituzione in giudizio; l'onere di produrre la ricevuta sussiste invece quando la notifica è effettuata direttamente tramite il servizio postale
  • Per ottenere benefici fiscali sui pagamenti transfrontalieri (es. esenzione o riduzione delle ritenute) la parte deve assolvere l'onere probatorio previsto dall'art. 26-quater DPR 600/1973: documentazione bancaria originale o copia autenticata e attestazioni dell'autorità fiscale estera idonee a provare la qualifica di beneficiario effettivo e la tassazione effettiva
  • La qualificazione di "beneficiario effettivo" e l'accertamento della tassazione effettiva nel paese estero devono essere comprovati con documentazione idonea e temporaneamente coerente (attestazioni emesse in data utile rispetto ai pagamenti), altrimenti l'Ufficio può eccepire l'incompletezza della domanda di rimborso e impedire la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile
  • La questione di inammissibilità dell'appello e il presunto passaggio in giudicato possono essere eccepite anche in sede di cassazione; la parte vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale per far valere il giudicato interno se rilevante, ma l'incidentalità è ammissibile solo se la posizione processuale lo giustifica
  • In cassazione non è sindacabile la mera insufficienza della motivazione: è invece rilevante l'assenza totale, la motivazione apparente, il contrasto inconciliabile o l'incomprensibilità oggettiva che impediscano di comprendere il percorso argomentativo del giudice

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