Cassazione Civile, Sentenza n. 13751/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato le eccezioni dell'opponente. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di un valido titolo esecutivo (decreto ingiuntivo privo di declaratoria di esecutivita') e, conseguentemente, la nullita' dell'intervento esecutivo di Equitalia Nord; 2) la prescrizione dei crediti per interessi e fiscali/contributivi vantati da Intesa/Equitalia; 3) l'inefficacia formale dell'intervento di Equitalia (assenza di cartelle esattoriali o estratti di ruolo idonei, produzione di copie fotostatiche e smarrimento del fascicolo dell'agente della riscossione); 4) vizi procedurali connessi alla mancata declaratoria di esecutorieta' e alla qualificazione giuridica delle questioni processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi nella parte attinente al rapporto con Intesa perche' le questioni erano gia' state decise nella sentenza parziale non definitiva e/o coperte da giudicato e per deficit espositivo. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificita' o perche' le censure attengono a questioni formali che dovevano essere tempestivamente dedotte con l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha anche rilevato la mancata specifica contestazione delle rationes decidendi della Corte d'appello. Non e' stata pronunciata condanna nei confronti di Equitalia intimata. Il ricorrente e' stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Intesa Sanpaolo, con liquidazione degli onorari e la menzione dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 642 e art. 647 c.p.c.
Riferiti al regime del decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di esecutorieta'. La Corte osserva che, sebbene richiamata la necessita' di declaratoria per l'efficacia definitiva del decreto, le questioni relative al titolo erano gia' state oggetto di decisione (sentenza parziale) e quindi non riapribili in cassazione nella parte interessata.
art. 2948 n. 4 c.c.
Norma sulla prescrizione decennale dei diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti; la Corte richiama che le censure circa la prescrizione devono essere specificamente motivate e che il giudice di merito ha valutato la lettera del 17.3.2009 come non costituitiva di rinuncia alla prescrizione; tale valutazione non e' stata adeguatamente contestata in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento formale delle censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità e dichiara inammissibili le doglianze che non rispettano l'onere di specificità previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Sancisce l'onere di specificità del ricorso per cassazione; la Corte lo applica rigidamente richiedendo per ciascun motivo l'indicazione della norma, l'esame del suo contenuto e il confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, rilevando la carenza nel ricorso.
art. 617 c.p.c.
Regola l'opposizione agli atti esecutivi: la Corte rileva che molte censure relative a vizi formali dell'esecuzione dovevano essere tempestivamente dedotte con l'opposizione agli atti esecutivi e non, tardivamente, in altra sede.
art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Riferiti agli effetti del giudicato; la Corte ha ritenuto che le statuizioni gia' decise nella sentenza parziale (non rimesse in discussione con i mezzi procedurali opportuni) non potevano essere riesaminate in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte prende atto dell'applicabilita' della norma relativa al contributo unificato per i ricorsi proposti dopo la data indicata e segnala l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Se una questione relativa alla validita' del titolo esecutivo e' stata gia' decisa in una pronuncia parziale che ha carattere di giudicato, non puo' essere riaperta in cassazione se non mediante i rimedi procedurali previsti; verificare sempre la definitività della statuizione impugnata.
- In cassazione ogni motivo deve rispettare l'onere di specificita': indicare la norma ritenuta violata, illustrarne il contenuto e confrontarla con il percorso motivazionale del giudice di merito; la mera riproposizione di questioni di fatto o motivi generici e' inammissibile.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono una motivazione precisa e, se il giudice di merito ha valutato elementi (es. comunicazioni/lettere) come rinuncia o negoziazione, occorre impugnare con specificita' quella valutazione, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- I vizi formali relativi agli atti esecutivi vanno dedotti tempestivamente mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.); la tardivita' di tali azioni espone all'inammissibilita' dei rilievi successivi.
- La perdita o la diversa produzione di documentazione probatoria da parte dell'agente della riscossione può essere rilevante, ma la sua efficacia dipende dall'analisi motivata del giudice di merito: in cassazione va censurata la motivazione, non i fatti non specificamente dedotti.
- Prima di proporre ricorso per cassazione in materia esecutiva/tributaria, verificare la completezza delle impugnazioni precedenti, l'esistenza di pronunce parziali non definitive e la correttezza formale dei motivi per evitare condanne per spese e inutili oneri processuali.
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