Ordinanza n. 603/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del mancato riconoscimento del diritto alla riserva del 15% dei posti per gli operatori volontari che hanno svolto senza demerito il Servizio civile nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso per la classe di concorso A045, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa tra le vincitrici con riconoscimento della riserva del 15% per il servizio civile nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia recante la graduatoria della classe di concorso A045 "Scienze economico-aziendali", relativa al concorso indetto con DDG n. 3059/2024, contestando il mancato riconoscimento della riserva del 15% dei posti spettante agli operatori volontari che abbiano svolto senza demerito il Servizio civile nazionale. Nel corso della fase cautelare è emerso che il ricorso non era stato notificato ab origine ad almeno un controinteressato individuabile tra i candidati inseriti nella graduatoria. La ricorrente ha sostenuto di avere richiesto all'Amministrazione, con PEC dell'8 luglio 2025, la documentazione integrale della procedura concorsuale, intendendo ricomprendervi anche gli indirizzi dei controinteressati, e di non averli ricevuti tempestivamente; ha quindi chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il Collegio ha autorizzato tale notifica, riservandosi ogni decisione sulla possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica originaria a un controinteressato. La questione è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; l'Amministrazione ha inoltre eccepito, anche tardivamente, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per ulteriori profili.
La decisione
Il Collegio non ha deciso la domanda cautelare né ha definito il ricorso. Rilevata la necessità di consentire alla ricorrente di replicare alle eccezioni dell'Amministrazione, in particolare a quelle relative alla possibile inammissibilità per mancata notifica ab origine ad almeno un controinteressato e agli ulteriori profili di inammissibilità e improcedibilità, ha rinviato la trattazione dell'istanza cautelare a una successiva camera di consiglio, fissata per il 22 gennaio 2026. L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è rimasta espressamente salva e impregiudicata rispetto alla decisione sulla ritualità della notifica iniziale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
"sottoposto ... al contraddittorio delle parti"
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile inammissibilità del ricorso e per consentire il contraddittorio prima di adottare una decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere.
- L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa senza pregiudicare la successiva verifica della ritualità della notifica originaria e della necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato individuabile.
- Se, nella fase cautelare, emergono questioni preliminari potenzialmente decisive e la parte ricorrente chiede di controdedurre, il giudice può rinviare la trattazione dell'istanza cautelare a una successiva camera di consiglio per garantire il pieno contraddittorio.
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