Cassazione Civile, Ordinanza n. 24556/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia originaria riguardava l'opposizione a intimazioni di pagamento e al presupposto avviso di addebito per euro 7.515,86, proposta da un privato contro l'INPS e contro l'agente della riscossione. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato non dovuta la somma e aveva condannato l'INPS alle spese del doppio grado nei rapporti con il privato, liquidandole però in misura onnicomprensiva pari a euro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per l'appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avuto riguardo al valore della causa e alle fasi effettivamente maturate, i compensi minimi liquidabili avrebbero dovuto essere più elevati e comunque non inferiori ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese tra il privato e l'INPS. Ha affermato che il valore della controversia va ricondotto allo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, che i parametri del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, erano applicabili ratione temporis, e che il giudice di merito non poteva scendere sotto i minimi tariffari inderogabili. Ha inoltre ribadito che la fase istruttoria e/o di trattazione ha natura unitaria e va compensata quando vi sia stata trattazione della causa, anche senza istruzione probatoria in senso stretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul punto delle spese, e la Corte ha deciso nel merito rideterminando i compensi in euro 2.697,00 per il primo grado e euro 2.906,00 per l'appello, oltre accessori e rimborso forfetario, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sono state inoltre poste a carico dell'INPS le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione giudiziale dei compensi deve rispettare i parametri tariffari applicabili e i minimi risultanti dalla riduzione consentita dei valori medi.
La causa va collocata nello scaglione di valore corrispondente al petitum oggetto di opposizione, e i compensi vanno commisurati a tale scaglione per ciascun grado.
Si applica ratione temporis alla liquidazione intervenuta con sentenza pubblicata il 3 luglio 2023, come modifica dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.
Le spese seguono la soccombenza, con corretta liquidazione secondo i parametri normativi.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. a sostegno della censura sulla liquidazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato è stato prospettato come violazione di legge in ordine alla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale delle spese professionali, il giudice deve individuare correttamente lo scaglione di valore della controversia e rispettare i minimi tariffari inderogabili previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
- Il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione: tale compenso spetta quando la causa sia stata trattata, anche se non si sia svolta istruzione probatoria in senso stretto.
- La liquidazione onnicomprensiva delle spese non può ridursi a importi inferiori ai minimi risultanti dai parametri, pena la violazione della normativa tariffaria applicabile.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro rideterminazione.
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