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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20555/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e concorso nei fatti. Il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito in ordine al concorso dell'imputato nella resistenza: secondo la Corte territoriale, la condotta di fuga pericolosa in auto era stata posta in essere dal correo, mentre l'imputato aveva dato un contributo diretto nella successiva fuga a piedi, opponendosi all'arresto con una condotta violenta che, mediante dimenarsi, aveva provocato la caduta a terra dell'operante e le lesioni. Un secondo motivo riguardava la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per il reato di lesioni, qualificato in primo grado come delitto di lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 61 n. 2 c.p.: il ricorrente sosteneva che non ricorressero i presupposti per la procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure che riproponevano questioni di merito già esaminate e risolte dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica, specie quanto alla prova del contributo concorsuale dell'imputato alla resistenza e alle lesioni. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla procedibilità delle lesioni, affermando che l'art. 582, comma 2, c.p. rinvia, ai fini della procedibilità d'ufficio, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., che a sua volta richiama le aggravanti dell'art. 576 c.p., inclusa quella del n. 1, restando escluse solo le aggravanti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 577 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevato come base del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, oggetto della condanna confermata.

  • art. 582 c.p.

    Per le lesioni personali, la Corte richiama il comma 2 sul regime di procedibilità e il rinvio alle aggravanti rilevanti ai fini dell'ufficio.

  • art. 585 c.p.

    Indicato come norma di rinvio alle aggravanti che rendono il delitto di lesioni procedibile d'ufficio.

  • art. 576 c.p.

    Richiamato come catalogo delle aggravanti cui l'art. 585 c.p. rinvia in via generalizzata, inclusa quella del n. 1.

  • art. 577 c.p.

    Precisato che le aggravanti dei commi 1 e 2 restano escluse, ai fini della procedibilità d'ufficio, dal rinvio operato dall'art. 585 c.p.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Aggravante richiamata nella qualificazione del fatto di lesioni effettuata in primo grado.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di valutazione della prova già decise dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
  • Il concorso dell'imputato nel reato può essere desunto anche da una condotta direttamente e concretamente agevolatrice o esecutiva, purché il giudice di merito ne dia una ricostruzione logicamente coerente e non contraddittoria.
  • Ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali, l'art. 582, comma 2, c.p. va letto in combinazione con l'art. 585 c.p., che richiama in modo generalizzato le aggravanti dell'art. 576 c.p.; restano escluse solo le aggravanti previste dai commi 1 e 2 dell'art. 577 c.p.
  • La contestazione sulla mancanza di condizione di procedibilità è infondata quando la qualificazione giuridica del fatto ricade in una delle ipotesi aggravate che determinano la procedibilità d'ufficio secondo il sistema di rinvii normativi richiamato dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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