Cassazione Civile, Sentenza n. 2621/2021 del 04/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento d'ufficio per la correzione di un presunto errore materiale nell'ordinanza n. 32905/2018: a seguito della pubblicazione dell'ordinanza la cancelleria aveva rinvenuto i controricorsi degli intimati (Condominio Largo Sermoneta 1 e Gloria Aloschi), per cui si era iscritta d'ufficio la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 287 c.p.c.) al fine di sanare la mancata considerazione della costituzione degli intimati nella precedente ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'errore non fosse del tipo emendabile con lo strumento di cui all'art. 287 c.p.c. (ossia un difetto di rappresentazione grafica o una svista rilevabile "ictu oculi" rispetto alla motivazione), ma una questione che incide sulla ratio decidendi e sulle statuizioni sulle spese, che richiede valutazione decisoria non consentita nel procedimento di correzione. Inoltre la liquidazione delle spese non poteva essere eseguita tramite correzione in mancanza di una motivazione che già disponga che le spese siano a carico del soccombente; di conseguenza il procedimento è stato respinto e non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Norma che disciplina la correzione di errori materiali: lo strumento è ammesso per difetti di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabili ictu oculi, senza che ciò implichi una nuova valutazione decisoria.
art. 380-bis c.p.c. (ultimo comma)
Norma richiamata per la rimessione della causa alla pubblica udienza quando non ricorrono i presupposti per la decisione in camera di consiglio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel contesto giurisprudenziale: la violazione delle norme sulla costituzione delle parti può integrare, in casi evidenti, un errore materiale rilevabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., ma solo se la discrepanza è ictu oculi dal testo del provvedimento.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamata assieme all'art. 287 c.p.c. in giurisprudenza sulla possibilità di sanare mediante correzione fatti materiali evidenti nel provvedimento.
art. 429 c.p.c.
Riferimento normativo relativo al giudizio e alle statuizioni; la Corte richiama la necessità che la motivazione contenga la volontà di imporre le spese al soccombente affinché la correzione materiale possa liquidarle.
Sezioni Unite, sent. n. 16415/2018
«A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motivi il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.»
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la correzione materiale può essere usata per liquidare le spese solo quando dalla motivazione emerga chiaramente la decisione di porre le spese a carico del soccombente; in assenza di tale indicazione la correzione non può supplire a una valutazione sulla non compensabilità delle spese.
Giurisprudenza della Corte (ordinanze richiamate: Sez. 6-2, Ord. n. 12185/2020; Ord. n. 26236/2019; Ord. n. 12187/2020; Sez. 6-L, Ord. n. 572/2019; Sez. 6-2, Ord. n. 12184/2020)
Vengono riportati vari principi di diritto sulla corretta applicazione del ricorso per correzione di errore materiale (es. ammissibilità in caso di discrasia motivazione/dispositivo o di errori evidenti nella qualificazione della parte).
La giurisprudenza di legittimità delimita l'ambito della correzione materiale: è ammessa per discrepanze evidenti tra motivazione e dispositivo o per errori identificabili "ictu oculi"; non è ammessa quando la correzione implichi una nuova valutazione decisoria o la ricostruzione della ratio decidendi.
Massime di principio
- Lo strumento della correzione di errore materiale (art. 287 c.p.c.) è limitato a difetti di rappresentazione grafica o svista evidente che non incidono sul contenuto decisorio della pronuncia; deve essere rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
- Non è possibile usare la correzione materiale per modificare decisioni che richiedono valutazioni di merito o per ricostruire la ratio decidendi: se la rettifica comporta un'attività decisoria (es. valutazione sulla non compensabilità delle spese) lo strumento è inammissibile.
- Per ottenere la liquidazione delle spese tramite correzione occorre che la motivazione della sentenza contenga già la statuizione che pone le spese a carico del soccombente; in sua assenza la liquidazione richiede un diverso rimedio.
- Se la mancata considerazione di atti (es. controricorsi depositati in cancelleria) è dovuta a un disguido amministrativo, l'opportunità di rimediare dipende dal tipo di errore: se è solo formale e evidente si può correggere; se incide sulla decisione sostanziale occorrono rimedi impugnatori diversi (es. revocazione) o l'intervento in altro grado.
- La registrazione d'ufficio di un procedimento per correzione non garantisce l'accoglimento: il Collegio deve verificare il carattere effettivamente materiale e manifesto dell'errore prima di procedere.
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