Cassazione Penale, Sentenza n. 10446/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'ha ritenuta colpevole del furto di generi alimentari (5 scatolette di tonno per un valore complessivo di circa Euro 36-37) ed ha escluso l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità. Il motivo di cassazione dedotto è l'asserita manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la ricorrente, persona senza fissa dimora e priva di mezzi, avrebbe sottratto i generi alimentari per soddisfare un bisogno primario urgente, posto che il valore della merce è esiguo e la sottrazione mirava a evitare la fame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente applicato i principi di diritto: lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile mediante comportamenti non penalmente rilevanti; la semplice indigenza o il valore modesto della cosa sottratta non sono di per sé sufficienti. La ricorrente non ha allegato e dimostrato l'attualità e l'inevitabilità del pericolo né l'assenza di alternative (es. istituti di assistenza sociale). Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
La causa di non punibilità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, inevitabile se non attraverso il fatto penalmente illecito; non è sufficiente la generica condizione di indigenza o il valore modesto del bene sottratto: deve risultare l'impossibilità di ovviare al bisogno con mezzi non penalmente rilevanti (es. assistenza sociale).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Lo stato di necessità come causa di non punibilità richiede prova di un pericolo attuale e grave per la persona e dell'inevitabilità del mezzo illecito per evitarlo; la mera povertà non basta.
- Il valore modesto della cosa sottratta non determina automaticamente l'operatività della scriminante: è necessario dimostrare che la cosa era destinata immediatamente a evitare un danno rilevante e che non esistevano alternative non criminali.
- L'onere di allegazione e di prova circa l'esistenza dello stato di necessità grava sull'imputato: vanno indicate circostanze concrete che dimostrino l'indilazionabilità e l'inevitabilità del pericolo.
- In casi di furto di generi alimentari occorre valutare se vi siano misure di assistenza pubblica o privata idonee a soddisfare il bisogno; la disponibilità di tali istituti può escludere la scriminante.
- La giurisprudenza tende a limitare l'applicazione dello stato di necessità in ambito di furto per bisogni alimentari salvo situazioni eccezionali di indilazionabilità comprovata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →