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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10446/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che l'ha ritenuta colpevole del furto di generi alimentari (5 scatolette di tonno per un valore complessivo di circa Euro 36-37) ed ha escluso l'applicabilità della scriminante dello stato di necessità. Il motivo di cassazione dedotto è l'asserita manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: la ricorrente, persona senza fissa dimora e priva di mezzi, avrebbe sottratto i generi alimentari per soddisfare un bisogno primario urgente, posto che il valore della merce è esiguo e la sottrazione mirava a evitare la fame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente applicato i principi di diritto: lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile mediante comportamenti non penalmente rilevanti; la semplice indigenza o il valore modesto della cosa sottratta non sono di per sé sufficienti. La ricorrente non ha allegato e dimostrato l'attualità e l'inevitabilità del pericolo né l'assenza di alternative (es. istituti di assistenza sociale). Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    La causa di non punibilità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, inevitabile se non attraverso il fatto penalmente illecito; non è sufficiente la generica condizione di indigenza o il valore modesto del bene sottratto: deve risultare l'impossibilità di ovviare al bisogno con mezzi non penalmente rilevanti (es. assistenza sociale).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità come causa di non punibilità richiede prova di un pericolo attuale e grave per la persona e dell'inevitabilità del mezzo illecito per evitarlo; la mera povertà non basta.
  • Il valore modesto della cosa sottratta non determina automaticamente l'operatività della scriminante: è necessario dimostrare che la cosa era destinata immediatamente a evitare un danno rilevante e che non esistevano alternative non criminali.
  • L'onere di allegazione e di prova circa l'esistenza dello stato di necessità grava sull'imputato: vanno indicate circostanze concrete che dimostrino l'indilazionabilità e l'inevitabilità del pericolo.
  • In casi di furto di generi alimentari occorre valutare se vi siano misure di assistenza pubblica o privata idonee a soddisfare il bisogno; la disponibilità di tali istituti può escludere la scriminante.
  • La giurisprudenza tende a limitare l'applicazione dello stato di necessità in ambito di furto per bisogni alimentari salvo situazioni eccezionali di indilazionabilità comprovata.

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