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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 6767 - Comm. Trib. Prov. Milano

Irpef - Redditi di capitale - Redditi non contabilizzati da società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati - Sussiste - Inversione della prova a carico del socio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili è stata ritenuta applicabile. Spetta al socio dimostrare concretamente che gli utili non contabilizzati non sono stati distribuiti, oppure che sono stati attribuiti a soggetti terzi estranei alla compagine sociale. In mancanza di tale prova, l'imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF è confermata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha imputato al socio, quale reddito di capitale, una quota del reddito non contabilizzato accertato nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria. La pretesa si fonda sulla presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il socio contestava tale attribuzione, ma la giurisprudenza ritiene che, in presenza di una compagine sociale ristretta, la conoscenza e la disponibilità degli utili non contabilizzati da parte dei soci possano essere presunte, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF dei redditi di capitale

    Gli utili distribuiti da società di capitali costituiscono redditi di capitale imputabili ai soci secondo le regole fiscali applicabili.

  • Principio giurisprudenziale sulla ristretta base sociale

    Presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, per il medesimo periodo di imposta, del reddito extra-contabile accertato a carico della società a ristretta base azionaria.

    La ristrettezza della compagine sociale consente di presumere, secondo un ragionamento di comune esperienza, che i soci conoscano gli utili extracontabili e che questi siano stati distribuiti in proporzione alle partecipazioni. La presunzione è relativa e può essere superata dal socio con prova contraria.

  • Regola sull'onere della prova contraria

    Resta agli interessati l'onere di dimostrare che la distribuzione degli utili extra bilancio sia avvenuta in favore di terzi estranei.

    Il socio deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti a lui, ma sono rimasti nella società, sono stati utilizzati diversamente o sono stati attribuiti a soggetti estranei.

Massime di principio

  • Quando una società di capitali ha una base sociale ristretta e viene accertato un reddito extracontabile, l'Amministrazione finanziaria può presumere che tale reddito sia stato distribuito ai soci nello stesso periodo d'imposta e in proporzione alle partecipazioni.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può contestarla, ma deve fornire una prova concreta e documentata della mancata distribuzione o della destinazione degli utili a soggetti terzi.
  • La mera negazione del socio, l'assenza di prelievi formalmente registrati o la mancata contabilizzazione della distribuzione normalmente non sono sufficienti, da soli, a superare la presunzione.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale dimostrare con documenti, flussi finanziari e circostanze specifiche chi abbia effettivamente ricevuto gli utili extracontabili o come siano stati altrimenti impiegati.

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