Sentenza del 23/11/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento Irpef-Iva - Disconoscimento status ente non commerciale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento Irpef-Iva è stato sostanzialmente confermato: il circolo non è stato riconosciuto come ente non commerciale ai fini fiscali e i proventi dell'attività sono stati trattati come redditi derivanti da attività commerciale. La decisione si fonda sulla valutazione complessiva degli elementi sostanziali, prevalenti rispetto alla mera qualificazione formale dell'ente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha disconosciuto lo status di ente non commerciale ritenendo che l'attività prevalente fosse commerciale e non istituzionale. Sono stati valorizzati la preponderanza dei proventi derivanti dall'unica attività commerciale, la commistione tra il patrimonio dei ricorrenti e quello del circolo, lo svolgimento dell'attività anche nei confronti di non soci, l'assenza di una reale partecipazione degli associati alla vita dell'ente e il fatto che alle assemblee partecipassero soltanto i soci fondatori. Tali elementi hanno fatto ritenere che l'attività fosse riferibile ai soggetti coinvolti in qualità di imprenditori, anziché al circolo quale ente associativo non commerciale.
Norme richiamate
Normativa tributaria sugli enti non commerciali e sulle attività commerciali
La qualifica formale di ente non commerciale non è decisiva se, in concreto, l'attività prevalente, l'organizzazione e la gestione rivelano lo svolgimento di un'attività commerciale.
Normativa Irpef e Iva applicabile ai proventi di attività commerciale
I proventi derivanti da un'attività commerciale effettivamente esercitata possono essere assoggettati a Irpef e Iva anche quando sono percepiti da un soggetto formalmente costituito come circolo o associazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un'associazione sia realmente un ente non commerciale occorre guardare all'attività concretamente svolta, non soltanto allo statuto o alla denominazione formale.
- La prevalenza dei ricavi commerciali rispetto alle attività istituzionali può giustificare il disconoscimento dello status di ente non commerciale.
- La commistione tra patrimoni dell'associazione e dei suoi amministratori o fondatori è un forte indice di gestione imprenditoriale o di interposizione soggettiva.
- L'attività rivolta principalmente o esclusivamente a non soci tende a essere considerata commerciale, soprattutto se manca una partecipazione effettiva degli associati alla vita dell'ente.
- La partecipazione solo apparente dei soci e la presenza alle assemblee dei soli fondatori possono dimostrare che l'associazione non opera secondo un genuino modello associativo.
- In situazioni analoghe, l'ente dovrebbe documentare l'effettiva vita associativa, la separazione patrimoniale, la partecipazione dei soci, la coerenza tra attività svolte e finalità istituzionali e la corretta distinzione tra attività istituzionale e commerciale.
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