Cassazione Penale, Sentenza n. 10975/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava le condanne per il reato di cui all'art. 633, comma primo e secondo, cod. pen. - IULIANI Ada: contestava la sussistenza del concorso di persone (art. 110 c.p.), sostenendo che la sua partecipazione si sarebbe limitata a presenziare a un presidio e a diffondere musica, senza contributo idoneo all'occupazione; contestava altresì la configurabilità della permanenza del reato per il fatto che due occupanti si fossero stazionati sul tetto dopo lo sgombero; denunciava errori nella determinazione della pena (mancata indicazione della pena base, misura della diminuzione per le attenuanti generiche), la mancata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. per il rito abbreviato e violazione del divieto di reformatio in peius. - DE DONNO Sara e LAZZARO Luca: censuravano principalmente la mancata indicazione della pena base e della misura della diminuzione per le attenuanti generiche e la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili i motivi di Iuliani relativi alla mancata sussistenza del concorso e alla non configurabilità della permanenza per lo stazionamento sul tetto, osservando che la motivazione dei giudici di merito ha evidenziato atti partecipativi rilevanti (posizionamento davanti allo stabile, ostacolo all'ingresso delle forze di polizia, presidio e diffusione di musica che ha ostacolato lo sgombero). Invece i ricorsi risultano fondati con riguardo alle censure sulla determinazione della pena: sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello non hanno indicato la pena base, la misura della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche né hanno espresso chiaramente l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., e la Corte ha provveduto a determinare la pena finale sulla base degli elementi di merito: pena base ritenuta anni 1 di reclusione e €300 di multa, ridotta dalle attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione ed €200 di multa, e quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.) portando la pena finale a mesi 5, giorni 10 di reclusione ed €133,00 di multa per ciascun imputato.
Norme richiamate
Norma contestata quale fattispecie di occupazione di edificio: la Corte ha confermato che la condotta collettiva di occupazione, anche con atti di forza e ostacolo alle forze dell'ordine, integra il reato previsto dall'art. 633 c.p.
Riferimento al concorso di persone: la Corte ha ritenuto che la partecipazione di Iuliani fosse concretamente idonea ad agevolare l'occupazione (frapponendosi alle forze di polizia e presidiando l'immobile), quindi sussiste il concorso.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena in rapporto ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha osservato la necessità di indicare la pena base e le percentuali di diminuzione.
Criteri di commisurazione della pena: utilizzati dal giudice di merito nel bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, ma la motivazione era carente sui passaggi numerici.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato: la Corte ha ritenuto che non risultasse espressamente applicata nei provvedimenti di merito e ha quindi computato la riduzione nel ricalcolo della pena.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando sia possibile determinare la pena sulla base delle statuizioni dei giudici di merito: la Corte l'ha applicata per riformare il trattamento sanzionatorio direttamente.
art. 591 (c.p.p.) e giurisprudenza richiamata
Richiamata in tema di inammissibilità per vizio di aspecificità: la Corte ha ribadito che il ricorso non può ignorare la motivazione nella sua interezza e non può limitarsi a contestare selettivamente parti del ragionamento.
Massime di principio
- Per contestare la sussistenza del concorso di persone è necessario affrontare la motivazione nella sua interezza e dimostrare in modo specifico l'assenza di un contributo causale o di atti idonei ad agevolare il reato; l'aspecificità o l'esame parziale degli atti rende il motivo inammissibile.
- La presenza esterna o il presidio dell'accesso (anche senza ingresso nell'immobile) e l'ostacolo alle forze dell'ordine possono integrare una condotta partecipativa all'occupazione, se idonei ad agevolare materialmente l'azione degli altri occupanti.
- La mera discussione sul fatto che altri soggetti siano rimasti sul tetto dopo lo sgombero può essere irrilevante se la partecipazione rilevante si è già perfezionata in un momento precedente: la rilevanza penale va valutata rispetto al momento e al contributo causale fornito.
- La determinazione della pena richiede l'espressa indicazione della pena base, della misura della diminuzione per le attenuanti generiche e dell'eventuale applicazione della riduzione per il rito abbreviato; la loro omissione può portare all'annullamento del trattamento sanzionatorio.
- Quando gli elementi di fatto e di diritto risultano già acquisiti nei giudizi di merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e procedere essa stessa alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nel proporre impugnazioni è strategico chiedere espressamente la correzione delle carenze motivazionali (con indicazione puntuale di come debba essere calcolata la pena): argomentazioni generiche o frammentarie rischiano di essere dichiarate inammissibili.
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